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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 65 del 03 luglio 2018


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 71 del 26 giugno 2018

Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico (art. 17, comma 1, L.R. 50/93). Stagione venatoria 2018-2019.

Note per la trasparenza

Viene decretato il divieto di caccia fino all’ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2018-2019, nelle località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona.

Il Presidente

VISTA la deliberazione n. 804 dell’8.06.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2018-2019;

VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, il quale prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona;

VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:

  • isole del Lido e di Pellestrina fino al faro di Caroman;
  • dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
  • dal porto di Falconera a Punta Sabbioni;
  • dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;
  • dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e proseguendo sino a località Fossone e da qui alla foce dell’Adige;
  • litorali delimitati a nord dalla foce del Po di levante, a sud-ovest dalle acque de “La Vallona”, a sud dalla foce del Po di Maistra;
  • spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, “Marina 70” sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;
  • lago di Garda e fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento;

CONSIDERATA la necessità, nelle succitate località, di rinviare l’inizio dell’attività di caccia al mese di ottobre, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;

CONSIDERATA l’opportunità di adottare un Decreto Presidenziale avente validità annuale;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che fino all’ultimo giorno del mese di settembre è vietata, nel corso della stagione venatoria 2018-2019, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona:

  1. per una profondità di m. 1.000 dal battente dell’onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
    • sull’intero territorio delle isole del Lido e di Pellestrina fino al faro Caroman;
    • dalla foce del Tagliamento fino a porto Baseleghe;
    • da porto Falconera a Punta Sabbioni;
    • dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;
    • dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di Valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e, proseguendo, sino a località Fossone e da qui alla foce dell’Adige;
  2. per una profondità di m. 200 dal battente dell’onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
    • litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de “La Vallona”, a Sud dalla foce del Po di Maistra;
    • spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli, spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, “Marina 70” sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro e il Po di Gnocca;
  3. sul lago di Garda e nella fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento.

3. di stabilire che il regime temporaneo di divieto di cui al presente decreto non si applica all’interno degli istituti venatori privatistici comunque preclusi all’accesso a fini di fruizione turistica;

4. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;

5. di trasmettere il presente decreto alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Venezia per gli adempimenti di competenza;

6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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