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Materia: Formazione professionale e lavoro
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 388 del 28 aprile 2023
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Revoca dell'accreditamento al sistema regionale della Formazione dell'Ente NEXTRAIN SRL (codice fiscale 09942940017, codice ente 6623, codice accreditamento Odf A0655, codice accreditamento Servizi al Lavoro L271) e contestuale cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i.
Con l'adozione del presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento al sistema regionale della Formazione dell'Ente NEXTRAIN SRL (codice fiscale 09942940017, codice ente 6623, codice accreditamento Odf A0655, codice accreditamento Servizi al Lavoro L271) e la conseguente cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i, per il mancato soddisfacimento del requisito di affidabilità economico-finanziaria.
Il Direttore
decreta
1. di revocare, ai sensi della DGR n. 2120/2015, All. B, art. 4, lett. b, punto 4, l’accreditamento alla Formazione in capo all’Ente NEXTRAIN SRL (codice fiscale 09942940017, codice ente 6623, codice accreditamento Odf A0655), avente sede legale in VIA PIETRO GIANNONE, 10 - 10121 TORINO (TO) e sede operativa accreditata, per l’ambito della Formazione Continua, in VIA TORINO, 105 - MESTRE – 30172 VENEZIA (VE);
2. di modificare l’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati ex L.R. n. 19/2002 e s.m.i, cancellando l’Ente NEXTRAIN SRL (codice fiscale 09942940017, codice ente 6623, codice accreditamento Odf A0655, codice accreditamento Servizi al Lavoro L271);
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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