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Bur n. 66 del 16 maggio 2023


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 23 del 17 aprile 2023

Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi del Reg, (CE) n. 1069/2009, rilasciato alla SOCIETA' AGRICOLA RINALDO S.S., con D.D.R. n. 33 del 14/07/2020, aggiornando l'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi del Reg, (CE) n. 1069/2009, rilasciato alla SOCIETA’ AGRICOLA RINALDO S.S., con D.D.R. n. 33 del 14/07/2020, aggiornando l’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Nota prot. n. 2022/65357 del 05/04/2023 (prot. reg.le n. 187967 del 05/04/2023) con cui l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Treviso (TV) ha inviato la richiesta di cancellazione del riconoscimento relativamente alla categoria 3.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 33 del 14 luglio 2020, con cui è stato riconosciuto l’impianto della SOCIETA’ AGRICOLA RINALDO S.S. P.IVA 03457880262 con sede legale ed operativa site in Via Mezzociel n. 29 – San Zenone degli Ezzelini (TV), quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i seguenti numeri di riconoscimento ABP5668BIOGP2, ABP5668BIOGP3;

VISTA la nota prot. n. 2022/65357 del 05/04/2023 (prot. reg.le n. 187967 del 05/04/2023) con cui l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Treviso (TV) ha inviato la richiesta di cancellazione del riconoscimento relativamente alla categoria 3;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di revocare il riconoscimento quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 3, rilasciato con del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 33 del 14 luglio 2020;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell’impianto della SOCIETA’ AGRICOLA RINALDO S.S. P.IVA 03457880262 con sede legale ed operativa site in Via Mezzociel n. 29 – San Zenone degli Ezzelini (TV), quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g), del Reg. (CE) n. 1069/2009, rilasciato con D.D.R. n. 33 del 14/07/2020;
  3. di confermare il riconoscimento dell’impianto della SOCIETA’ AGRICOLA RINALDO S.S. P.IVA 03457880262 con sede legale ed operativa site in Via Mezzociel n. 29 – San Zenone degli Ezzelini (TV), quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g), del Reg. (CE) n. 1069/2009, rilasciato con D.D.R. n. 33 del 14/07/2020;
  4. di procedere con la revoca del numero di riconoscimento ABP5668BIOGP3 attribuito al succitato impianto, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;
  5. di confermare il numero di riconoscimento ABP5668BIOGP2 attribuito al succitato impianto, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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