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Bur n. 66 del 16 maggio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 16 del 12 aprile 2023

Modifica del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 23 del 13.05.2022 riguardante l'autorizzazione unica rilasciata a Distillerie Bonollo Umberto S.p.A." con sede legale in via G. Galilei, n. 6 - Mestrino (PD), per la riconversione a biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas, in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si riformulano alcune prescrizioni contenute nel DDATST n. 23 del 13.05.2022 inerente autorizzazione unica per la riconversione a biometano di impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas, relative all’impatto odorigeno dell’impianto stesso.

Il Direttore

DATO ATTO che con il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 23 del 13.05.2022 è stata rilasciata a Distillerie Bonello Umberto S.p.A (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00222760282), con sede legale in via G. Galilei, n. 6 - Mestrino (PD), l’autorizzazione unica per la riconversione a biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas, in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD);

VISTA l’istanza di riesame presentata dalla succitata Distillerie Bonello Umberto S.p.A ed acquisita con prot. n. 273452 del 17.06.2022, con la quale veniva chiesto l’annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies, comma 1, della L. n. 241 del 1990, delle prescrizioni n. 34 e n. 35 della suddetta autorizzazione;

RICHIAMATO l’iter amministrativo che di seguito si riporta:

  • con nota prot. n. 421977 del 13.09.2022, la Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio ha fornito chiarimenti in merito alle suddette prescrizioni e, ravvisando l’opportunità di una complessiva riformulazione delle prescrizioni afferenti al capitolo “Emissioni odorigene” del Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 23/2022, ha comunicato l’avvio del procedimento per la rivisitazione delle prescrizioni da n. 32 a n. 35 del decreto in parola, proponendone una nuova formulazione e chiedendo alla Ditta Distillerie Bonello Umberto S.p.A di esprimere osservazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa;
  • con nota acquisita con prot. n. 441735 del 26.09.2023, la Ditta ha presentato le proprie osservazioni rappresentando, altresì, una propria proposta di riformulazione delle medesime prescrizioni;
  • con nota acquisita con prot. n. 83205 del 13.02.2023, la Ditta ha comunicato la messa a regime dell’impianto di upgrading per il giorno 15.02.2023;

CONSIDERATO che le riformulazioni proposte dalla Ditta fanno riferimento ad una procedura gestionale interna di ARPAV, che non può essere richiamata in un atto autorizzativo;

RITENUTO di prescrivere che tempistiche, modalità operative dei monitoraggi delle emissioni odorigene e valori di accettabilità di disturbo olfattivo, da assumere quale riferimento per le valutazioni dell’esito dei monitoraggi prescritti dal presente provvedimento, siano concordate direttamente con ARPAV;

VISTI il D. Lgs. n. 387/2003;
il D. Lgs. n. 152/2006;
il D. Lgs. n. 28/2011;
la L. n. 241/1990;
la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il R.R. n. 1/2016;
la DGRV n. 473/2022;
la DGRV n. 232/2020;
la DGRV n. 24/2021;

decreta

1. di sancire che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;

2. di stabilire che le prescrizioni da n. 31 a n. 34 del Decreto del Direttore di Area Tutela e Scurezza del Territorio n. 23 del 13.05.2022, riguardante l’autorizzazione unica rilasciata a Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00222760282), con sede legale in via G. Galilei, n. 6 - Mestrino (PD), per la riconversione a biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas, in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD) sono sostituite dalle seguenti, di pari numero:

31) Devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D. Lgs 152/06, anche attraverso attività di monitoraggio di cui ai punti 32 e 33 e di confronto di cui al punto 34, all’esito dei quali l’Autorità Competente potrà valutare l’eventuale necessità di predisporre piani di contenimento.

32) Entro 12 mesi dalla data di messa a regime dell’impianto con la nuova configurazione impiantistica, la Società dovrà eseguire il monitoraggio delle emissioni odorigene post-operam, articolato in due fasi (in periodo invernale ed estivo) delle concentrazioni e flusso di odore dell’intero quadro delle emissioni dell’impianto oggetto della presente autorizzazione (siano esse convogliate, diffuse o fuggitive), compreso il Camino 7 (offgas), le cui tempistiche e modalità operative dovranno essere concordate con ARPAV.

Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, alla Provincia di Padova, al Comune di Conselve e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.

33) Per il successivo anno, la Ditta deve ripetere le valutazioni di cui al precedente punto 32, trasmettendo gli esiti alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, alla Provincia di Padova, al Comune di Conselve e all’ARPAV - Dipartimento provinciale di Padova.

34) Qualora dalle misurazioni di cui ai punti 32 e 33 emergessero dei superamenti dei valori di accettabilità di disturbo olfattivo presso i recettori, come concordati con ARPAV, l’Autorità competente potrà valutare se necessario prescrivere idonei approfondimenti e/o interventi volti al contenimento del disturbo.

3. di stabilire altresì che la prescrizione n. 35 del Decreto del Direttore di Area Tutela e Scurezza del Territorio n. 23 del 13.05.2022, è abrogata.

4. di statuire che il termine previsto dalla succitata prescrizione n. 32 decorre dalla data di notifica del presente provvedimento a Distillerie Bonollo Umberto S.p.A.

5. di confermare, per il resto, il contenuto del Decreto del Direttore di Area Tutela e Scurezza del Territorio n. 23 del 13.05.2022.

Il presente provvedimento è trasmesso a Distillerie Bonollo Umberto S.p.A., nonché a Comune di Conselve, Provincia di Padova, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, ARPAV - Dipartimento provinciale di Padova e Dipartimento regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Azienda ULSS 6 Euganea - Dipartimento di Prevenzione, Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, Italgas S.p.A., Acquevenete S.p.A, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo e Consiglio di Bacino Bacchiglione.

Si dà atto che il corrente decreto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luca Marchesi

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