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Materia: Caccia e pesca
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 129 del 17 aprile 2023
Interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell'associazionismo dei cacciatori del Veneto. Approvazione, con DGR n. 409 del 07/04/2023, del Bando riferito all'esercizio 2023 per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 39-bis della L. R. n. 50/1993. Approvazione modulistica.
Con il presente atto, si approva la modulistica per la presentazione delle istanze di partecipazione al Bando riferito all’esercizio 2023, ai sensi dell’articolo 39-bis della L.R. n. 50/1993, approvato con DGR n. 409 del 07/04/2023.
Il Direttore
PREMESSO che:
- l’articolo 39-bis «Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio» della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introdotto con l’articolo 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, dispone quanto segue: «1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l’esercizio dell’attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di miglioramento ambientale. 1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata, per le finalità di cui al comma 1 ed in favore dei medesimi soggetti beneficiari, a concedere contributi in conto capitale per l’acquisto di mezzi e attrezzature. 2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l’ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis in base ai seguenti criteri: a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell’anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa; b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare. 2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando.»;
- con DGR n. 409 del 07/04/2023 si è disposto quanto segue:
«2. di adottare, quale Allegato A al presente provvedimento, il «Bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale», esercizio 2023, ai sensi della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, art. 39 bis, introdotto dall'art. 59 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45
«Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio» che mette a disposizione delle Associazioni venatorie un importo complessivo pari ad euro 150.000,00, così suddiviso per ciascun Obiettivo da perseguire:
RILEVATO che, in attuazione di quanto disposto al punto n. 6 del dispositivo della richiamata Deliberazione e dando atto che l’Allegato A è stato adottato con DGR n. 409 del 07/04/2023, si rende necessario provvedere anche all’approvazione della modulistica di seguito indicata:
dando atto che, per i moduli 4/A Scheda dati anagrafici, 5/A Scheda dati fiscali e 11/A Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, non è necessaria una specifica approvazione trattandosi di modelli di uso comune per analoghe azioni ed interventi a sostegno regionale promosse da questa Amministrazione;
RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. 23 dicembre 2022, n. 32 “Bilancio di previsione 2023-2025”;
RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina del procedimento amministrativo;
VISTO l'articolo 39 bis “Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio” della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, introdotto con l'art. 59 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTO il secondo comma del predetto articolo 39 bis, che prevede l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 409 del 07/04/2023;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,
decreta
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, dando atto che, per i moduli 4/A Scheda dati anagrafici, 5/A Scheda dati fiscali e 11/A Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, non è necessaria una specifica approvazione trattandosi di modelli di uso comune per analoghe azioni ed interventi a sostegno regionale promosse da questa Amministrazione;
Pietro Salvadori
(seguono allegati)
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