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Materia: Foreste ed economia montana
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 256 del 12 aprile 2023
O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022: di Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità di cui all'OCDPC n. 558/2018 O. C. n. 17 del 06/11/2020 Codice intervento LN145-2020-558-BL-359 UOFE-74-2020: S.U. 3/2020 Opere di difesa spondale e consolidamento strada dissestata, loc. Maina del comune di Tambre (BL) CUP J33H20000610001 - CIG 8553415559 Importo 300.000,00. Approvazione CRE Relazione Finale e determinazione economie dell'intervento.
Con il presente decreto si approvano la Certificazione Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale e la determinazione delle economie del progetto in oggetto finanziato con ORDINANZA COMMISSARIALE 17 del 06/11/2020 a sensi dell’OCDPC 558 e ss.mm.ii.. Con l’OCDPC 836 del 12/01/2022: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative di cui all’OCDPC 558/2018 e ss.mm.ii. NOTA prot. n. 62707 del 10/02/2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale: Procedure operative.
Il Direttore
PREMESSO CHE:
VISTA la nota commissariale n. 55586 dell’08 febbraio 2019 dalla quale si evince la facoltà del Soggetto Attuatore di espletare anche e funzioni di Responsabile Unico del Procedimento o individuare, in avvalimento presso la propria struttura, il R.U.P.;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma 4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con fa quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell’O.CD.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO A TTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal line autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C, n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/07/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora stipulate;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 17 in data 06/11/2020 che ha approvato il Piano degli interventi di cui al D.P.C.M. del 27.02.2019 a valere sulle assegnazioni relative all’art. 1, comma 1028 della L. 145/2018 per investimenti immediati di messa in sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi in argomento, nonché per altri investimenti urgenti nei settori dell’edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018;
CHE con la medesima ordinanza viene impegnata la spesa per l’effettuazione degli interventi di cui sopra e che nella stessa rientra nell’elenco di cui all’Allegato B, l’intervento: Codice intervento LN145-2020-558-BL-359 – UOFE-74-2020: S.U. 3/2020 Opere di difesa spondale e consolidamento strada dissestata, loc. Maina del comune di Tambre (BL) - Importo 300.000,00 - CUP J33H20000610001;
CONSIDERATO che la spesa per i lavori in oggetto è coperta con i fondi impegnati con O.C. n. 17 del 06/11/2020 sulla contabilità speciale n. 6108;
CONSIDERATO CHE:
VISTO inoltre:
PRESO ATTO che l’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 consente per i lavori d’importo pari o inferiore a 1 milione di euro di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori;
VISTI i documenti allegati alla contabilità finale del progetto di cui all’oggetto;
VISTO altresì il Certificato di regolare esecuzione datato 14/09/2021 con la quale il Direttore dei Lavori certifica la regolare esecuzione delle opere e dalla quale risulta che l’ammontare complessivo dei lavori importo è pari a € 241.935,48;
RISULTATO che a seguito dei pagamenti sopra effettuati a carico della Ditta il credito netto dell’impresa è pari a € 1.235,48;
PRESO ATTO che nel quadro economico della Somma urgenza era stata prevista la somma di € 4.838,71 per gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016;
RILEVATO che il comma 2 del sopra citato articolo prevede espressamente che il fondo è determinato in misura pari ad una percentuale degli importi posti a base di gara, tale richiamo consente di configurare come indefettibile il previo esperimento di una gara ai fini del riconoscimento degli incentivi in esame. Infatti, in mancanza di tale requisito, detta norma non prevede l’accantonamento delle risorse nel fondo e, conseguentemente, è da escludere la relativa distribuzione;
APPURATO quanto sopra esposto gli incentivi non sono dovuti in quanto non è stata espedita gara per l’assegnazione del lavori di cui all’oggetto ma si è proceduto all’affido diretto in conseguenza dell’urgenza come previsto all’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e pertanto la somma accantonata viene posta nelle economie di progetto;
PRESO ATTO che il contributo ANAC non risulta dovuto ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020 in quanto la gara si è svolta nel periodo di esonero previsto dalla normativa sopra richiamata;
VISTO quanto sopra le economie dell’intervento in oggetto sono complessivamente pari ad € 4.838,71;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 e s.m.i.;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018 sm.i.;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 17 del 06/11/2020;
VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49;
decreta
Gianmaria Sommavilla
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