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Materia: Foreste ed economia montana
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO n. 25 del 10 marzo 2023
L.R. 4 maggio 2020, n.14 "Boschi didattici del Veneto". "Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio": iscrizione all'Albo regionale dei Boschi didattici.
presente provvedimento dispone l’iscrizione all’Albo regionale dei Boschi didattici del bosco denominato “Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio” ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.R. n. 14/2020.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: L.R. n. 14/2020 “Boschi didattici del Veneto” DGR n. 1666 del 29 novembre 2021; Domanda n. 10084/18656, protocollata in data 08/02/2023 al n. 75587.
Il Direttore
VISTA la L.R. 4 maggio 2020, n. 14, "Boschi didattici del Veneto";
VISTO l’articolo 3 della legge regionale suddetta, che prevede l’istituzione dell’Albo regionale dei Boschi didattici presso la Struttura regionale competente in materia forestale;
VISTA la DGR n. 1666 del 29 novembre 2021, recante disposizioni per l’istituzione dell'Albo regionale dei Boschi didattici ai sensi della L.R. 4 maggio 2020 n.14, dettagliando i requisiti per l’iscrizione, il procedimento amministrativo e la modalità di gestione nonché incaricando il Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico degli atti conseguenti;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n. 79 del 23/12/2020, che approva il contenuto informativo della modulistica per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo, resa disponibile in modalità telematica;
VISTA la domanda di iscrizione n. 10084/18656 presentata per il bosco denominato “Riserva Naturale Integrale Bosco Nordio”, protocollata in data 08/02/2023 con n. 75587, mediante la procedura informatica dedicata;
VISTO l’esito positivo del verbale istruttorio conservato agli atti, che attesta la regolarità della presentazione della domanda e la completezza di tutta la documentazione richiesta ai sensi della DGR n. 1666/2021;
RICORDATO che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della L.R. 14/2020 il gestore ha l'obbligo di comunicare alla struttura regionale competente in materia forestale ogni tipo di variazione dei dati dichiarati in sede di iscrizione, entro trenta giorni dal loro verificarsi;
decreta
Alessandro De Sabbata
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