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Bur n. 54 del 18 aprile 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 15 del 05 aprile 2023

Ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.a.- Progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "BROGIANE" in Comune di Marano Vicentino (VI). Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016. L.R. 13/2018, D.lgs. 117/2008.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale la ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.a. è autorizzata a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata “BROGIANE”, in Comune di Marano Vicentino, secondo un progetto che prevede l’ampliamento e la ricomposizione complessiva del sito estrattivo.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con D.G.R. n. 5344 del 02.11.1983 è stata autorizzata l’apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia, denominata “BROGIANE” in Comune di Marano Vicentino (VI) alla ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.a.;
  • con D.G.R. n. 1013 del 23/03/2010 è stata autorizzata la coltivazione e l’ampliamento della cava rispetto alla originaria autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 5344/1983 e alle successive autorizzazioni rilasciate con DD.G.R. n. 5750 del 09/11/1995 e n. 3670 del 13/10/1998, assorbendo e sostituendo le precedenti autorizzazioni e stabilendo la conclusione dei lavori di estrazione al 23/03/2020 e quelli di sistemazione al 23/03/2027;
  • con D.D.R. n. 598 del 18/12/2019 i citati termini sono stati prorogati rispettivamente al 23/3/2025 e al 23/03/2027;
  • con DD.D.R. n. 457 del 22/09/2020 è stata autorizzata una variante non sostanziale al progetto autorizzato modificando il cronoprogramma dei lavori di sistemazione;
  • con D.D.R. n. 209 del 08/04/2021 è stata approvata la modifica del piano di gestione dei rifiuti di estrazione prendendo atto della lavorazione anche di basalto negli impianti di prima lavorazione della cava;

VISTA l’istanza dalla ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.a. (C.F. 00652680240), con sede a Montecchio Precalcino (VI) in via Maglio, presentata per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, acquisita, unitamente alla documentazione progettuale, al prot. n. 317364 in data 15/07/2021, per l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia, denominata “BROGIANE” ubicata in Comune di Marano Vicentino (VI);

VISTO il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017”;

PRESO ATTO che, in allegato all’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il proponente ha provveduto a inviare lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la documentazione e gli elaborati progettuali finalizzati al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

  • provvedimento di Valutazione Impatto Ambientale D.lgs. 152/2006 e s.m.i. (che comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.);
  • autorizzazione dell’attività di cava ai sensi della L.R. 13/2018;
  • approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008;

PRESO ATTO delle documentazioni integrative presentate dal proponente e acquisite al prot. n. 84164 del 23/02/2022, al prot. n. 179018 del 20/04/2022 e al prot. n. 558332 del 02/12/2022;

DATO ATTO del parere n. 200 in data 21/12/2022 del Comitato Tecnico regionale VIA, favorevole con prescrizioni al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava e all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, allegato al presente provvedimento (Allegato A), nel quale è stato anche presto atto che non sono prevedibili impatti negativi significativi considerata anche la dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 11, c. 2 della L.R. n. 13/2018 il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso, in luogo della C.T.R.A.E. di cui all’art. 13 della medesima L.R. n. 13/2018, favorevolmente al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava per gli aspetti minerari e per l’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, con le prescrizioni minerarie ulteriori a quelle ambientali indicate nel citato parere n. 200/2022;

PRESO ATTO che con nota n. 1734 del 02/01/2023 è stato trasmesso il verbale del citato parere n. 200/2022 del comitato regionale VIA alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, agli Enti interessati e alla ditta, che quest’ultima ha fatto pervenire al prot. n. 214216 del 12/01/2023 una lettera di assunzione di impegni nei confronti delle amministrazioni comunali di Zanè e Marano Vicentino per quanto attiene la viabilità di trasporto del materiale in conformità alle indicazioni del parere n. 200/2022 e che con nota n. 51345 del 27/01/2023 detta lettera di impegni è stata inoltrata agli Enti individuati per la conferenza dei servizi;

VISTA la nota prot. 73934 in data 08/02/2023 con la quale il Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, in applicazione della D.G.R. n. 568/2018 e ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/1990, ha convocato la riunione della Conferenza di Servizi, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona, per il giorno 15/02/2023 per la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale e per l’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;

VISTO il decreto n. 16 del 15/03/2023, conclusivo dell’endoprocedimento di cui alla D.G.R. n. 568/2018, con il quale il Direttore della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento favorevole di VIA prendendo atto della determinazione favorevole della Conferenza di Servizi in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale, espresse nella seduta del 15/02/2023, sulla base delle posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti alla conferenza, facendo proprio il parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 200 in data 21/12/2022 e dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. si è riunita nella seduta del 15/02/2023, determinandosi favorevolmente, sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, in ordine al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava ai sensi della L.R. 13/2018 e all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. 117/2008, con le prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 200/2022 del Comitato Tecnico regionale VIA;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in data 15/02/2023 per la parte inerente gli aspetti autorizzativi (Allegato B), svolta in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter della L. n. 241/1990 e secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del D.Lgs 152/2006 e con la procedura stabilita dalla D.G.R. n. 568/2018, in relazione al rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava ai sensi della L.R. n. 13/2018, all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. 117/2008;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale comprendente il provvedimento di VIA;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia);

PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato riscontrato che la ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.a. è iscritta nell’elenco (cd. “WHITE LIST”) della Prefettura di Vicenza dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori lavori, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, come individuata dall’art. 1, della L. 190/2012;

CONSIDERATO, pertanto, che la ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.a. possiede capacità tecnico finanziaria a ad eseguire l’attività di cava in oggetto e che è stata accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto e l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 67 e 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011;

RITENUTO in considerazione dell’esito favorevole della conferenza dei servizi, che si è espressa nelle due separate riunioni favorevolmente sulla base delle posizioni prevalenti sia per gli aspetti ambientali sia per quelli autorizzativi e dei risultati dell’istruttoria svolta che è possibile autorizzare alla ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.a. il progetto presentato per l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BROGIANE” in Comune di Marano Vicentino (VI) con le condizioni e le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 29/01/2019 recante “disposizioni attuative dell’art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

CONSIDERATO che, in applicazione della citata DGR 79/2018, è confermata la ripartizione del contributo previsto all’art. 19 della L.R. 13/2018, come comunicato con nota della Direzione Difesa del Suolo n. 559841 in data 30/12/2019, fra il comune di Marano Vicentino, Zanè, Schio e Thiene in ragione rispettivamente del 70,0 %, 25,4 %, 2,3% e 2,3% per il materiale estratto;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014;

VISTA la L.R. 16.03.2018 n. 13 – “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;

VISTO il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 20 del 20.03.2018;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 –“Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o da un suo delegato);

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi del comma 7 dell’art. 27–bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “BROGIANE”;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di adottare, ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi assunta sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 ad esito della seduta del 15/02/2023;
  3. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 16 del 15/03/2023 con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 200 del 22/12/2022, Allegato A al presente provvedimento, preso atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi espresse nella seduta del 15/02/2023 e della non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;
  4. di prendere atto delle determinazioni favorevoli della Conferenza dei Servizi svolta in modalità sincrona in data 15/02/2023, sulla base delle posizioni prevalenti, al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto con le prescrizioni minerarie contenute nel parere 200/2022 del Comitato Tecnico regionale VIA e integrate dall’ulteriore prescrizione impartita dalla Conferenza, come da verbale che si allega al presente provvedimento (Allegato B);
  5. di autorizzare la ditta Vaccari Antonio Giulio S.p.a. (C.F. 00652680240), con sede a Montecchio Precalcino (VI) in via Maglio, per i motivi in premessa esposti, a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata "BROGIANE", in Comune di Marano Vicentino (VI) come delimitata con linea verde continua (perimetro ampliamento in superficie ed in profondità) e con campitura a tratti gialli (area di cava autorizzata), nella mappa catastale in tavola n. 2 (planimetria catastale) facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 9 e con le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento;
  6. di approvare, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, come indicato al punto 9, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
  7. di stabilire che la compatibilità ambientale dell’intervento, rilasciata con il DDR n. 16/2023 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, compresa nel presente provvedimento, ha efficacia temporale di 15 anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e che decorsa l’efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva concessione di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
  8. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 10 anni dalla data del presente provvedimento;
  9. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, firmati digitalmente dal Direttore della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, di seguito elencati:
     

Elaborato

Titolo

S.I.A. A

RELAZIONE GENERALE

S.I.A. - B

Riassunto Non Tecnico

S.I.A. - Allegato 1

Corografie

S.I.A. - Allegato 2

P.T.R.C. P.R.A.C. REgione Veneto – ortoifoto dell’area

S.I.A. – Allegato 3

p.t.c.p. DELLA PROVINCIA DI VICENZA

S.I.A. – Allegato 4

p.a.t. DEI COMIUNI DI Marano Vic.. e zanè

S.I.A. – Allegato 5

Caratteristiche fisiografiche del territorio

S.I.A. – Allegato 6

Carta dell’uso del suolo

S.I.A. – Allegato 7

Carta della sensibilità floristico vegetazionale

S.I.A. – Allegato 8

Carta dell’attrattiva scenografica

S.I.A. – Allegato 9

CARTA DEL PAESAGGIO

S.I.A. – Allegato 10

Documentazione fotografica della visibilità

A

Inquadramento geomorfologico, geologico, idrogeologico e idrografico

Ab-1

Valutazione previsionale impatti acustico

Ab-2

Valutazioni immissioni in atmosfera

B

Inquadramento viabilistico

C

Inquadramento paesaggsitico

D

Inquadramento agronomico e forestale

E

Inquadramento e rapporti con rete natura 2000 – relazione tecnica della non necessità della procedura vinca

F

progetto di estrazione – relazione tecnica mineraria

G

PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

H

Progetto di sistemazione ambientale – Piano economico finanziario

I

documentazione fotografica

L

Relazione idraulica

Tav. 1

Corografie

Tav. 2

Planimetria catastale

Tav. 3

P.I. Comuni di Marano V. e Zanè

Tav. 4

Stato di fatto al 31/3/2021: planimetria

Tav. 5

Stato di fatto al 31/3/2021: sezioni

Tav. 6

Progetto di estrazione – stato di massima escavazione prevsito – lotti di escavazione

Tav. 7

Progetto di estazione – sezioni di massima escavazione

Tav. 8

Progetto di estrazione – dettaglio lotti di coltivazione e fasi di ricomposizione

Tav. 9

Sistemazione ambientale finale: planimetria

Tav. 10

Sistemazione ambientale finale: sezioni

Tav. 11

Cronoprogramma degli interventi di sistemazione finale

Tav. 12

Fotosimulazioni dello stato finale e degli stati intermedi

Integrazioni

Ortofoto e docuemntazione fotografica viabilita’ marano vicentino

Integrazioni

Precisazioni situazione idrogeologica

 

  1. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da sabbia e ghiaia per un volume utile di mc 1.547.404, calcolati a giacimento, oltre a quanto già autorizzato e ancora da estrarre;
  2. di stabilire che la ditta, al fine di dare efficacia all’autorizzazione di cui al punto 5 deve presentare alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto:
    1. deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di € 1.930.000,00 (unmilionenovecentotrentamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall’autorizzazione, all’attuazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione -approvato ai sensi del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010. La Regione con apposito provvedimento svincolerà il suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Regione provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle inosservanze dalle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola in cui è esplicitato che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
    2. nomina del Direttore dei lavori di cui all’art. 18 della L.R. n. 13/2018;
    3. della disponibilità in capo alla ditta dei terreni facenti parte del giacimento della cava nelle forme previste dall’art. 10 del L.R. 13/2018;
  3. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni poste per gli aspetti di compatibilità ambientale dal Comitato Tecnico regionale VIA di cui al parere n. 200/2022:
     

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti rispetto le specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le seguenti specie segnalate: Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus pygargus e Lanus collurio.

Si prescrive al Proponente di verificare e di dimostrare il rispetto di tale prescrizione e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione d’incidenza.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del PAUR dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.


 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica presentata. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Marano Vicentino.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Marano Vicentino, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.


 

3

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Effettuare con cadenza annuale, nel periodo di massima escursione della falda, prelievi e analisi chimiche su uno solo dei due pozzi presenti a valle della cava e relativamente ai medesimi parametri indicati nella prescrizione n. 15 della D.G.R. n. 1013/2010.
Il campionamento dovrà essere svolto con le modalità di cui ai punto 5.1 dell’allegato A alla D.G.R. n. 213 del 08/03/2022 con eccezione per la frequenza e il numero di prelievi.
In occasione del prelievo, si chiede di verificare la possibilità di superare le difficoltà incontrate nella misura della falda nei 3 piezometri e – di conseguenza – procedere alla misura del livello statico, sempre in condizioni di massimo livello di falda; tale misura nei 3 punti consente di verificare se la direzione di deflusso della falda è rimasto costante rispetto ai precedenti rilievi.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Una volta l’anno nei periodi di massima escursione della falda
La trasmissione dei dati e delle comunicazioni dovranno essere eseguite con le modalità del punto 6 dell’allegato alla D.G.R. n. 213/2022

Soggetto verificatore

ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

  1. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni poste per gli aspetti minerari dal Comitato Tecnico regionale VIA in luogo della C.T.R.A.E. di cui al parere n. 200/2022 come integrate dalla conferenza dei servizi autorizzatoria:
     

1

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

apporre la recinzione al ciglio di scavo con almeno tre ordini di filo metallico per un’altezza non inferiore a 1,5 m, laddove non sia già presente, mantenendo una distanza tra recinzione e ciglio di scavo non inferiore a 5 m e apponendo su tutta la recinzione cartelli ammonitori di pericolo

Termine verifica prescrizione

nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018

Soggetto verificatore

Comune di Marano Vicentino


 

2

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

accantonare il terreno superficiale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area di cava autorizzata e riutilizzarlo per i previsti lavori di sistemazione ambientale.

Termine verifica prescrizione

nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 22 della L.R. 13/2018

Soggetto verificatore

Comuni di Marano Vicentino


 

3

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione)

Termine verifica prescrizione

10 anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione

Soggetto verificatore

Direzione regionale competente in materia di attività estrattive congiuntamente con Comune di Marano Vicentino in applicazione della L.R. 13/2018 art. 21.


 

4

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

Al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, la ditta dovrà effettuare gli accertamenti sul materiale da utilizzare per la ricomposizione morfologica della cava, necessari a dimostrare la compatibilità degli stessi con le disposizioni attuative dettate al riguardo con DD.G.R. n 761/2010 e n. 1987/2014 e in particolare:
1. conservare, per le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava, la documentazione contenente l’esito delle analisi sul materiale di scavo, eseguite in conformità alle disposizioni vigenti, che dimostrino il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 o, nei settori previsti a colture, dei limiti di cui al D.MATTM n. 46/2019, ovvero dei maggiori valori di fondo;
2. effettuare su tutti i limi utilizzati le analisi di caratterizzazione indicate al punto 2), lettera C), dell’allegato A alla DGR 761/2010 almeno ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificando la compatibilità ambientale;
3. effettuare, in conformità alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1987/2014, su tutti i limi utilizzati il test di cessione per l’acrilammide ogni 10.000 mc di materiale e ogni qual volta sia modificato il ciclo di lavorazione, verificandone il rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima D.G.R. n. 1987/2014:
4. conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell’allegato A alla a D.G.R. n. 761/2010.

Termine verifica prescrizione

prescrizione n. 1: ad ogni differente origine del materiale in entrata conservare la documentazione e trasmettere ad ARPAV i risultati analitici sul materiale di scavo;
prescrizione n. 2: ogni 12 mesi oppure ogni qualvolta sia cambiato il ciclo di lavorazione;
prescrizione n. 3: ogni 10.000 mc di limo impiegati oppure nel caso di modifica del ciclo di lavorazione;
Prescrizione n.4: ogni 30 giorni

Soggetto verificatore

Struttura regionale competente in materia attività estrattive e Arpav

 

  1. di stabilire che la ditta è tenuta ad effettuare i versamenti del contributo di cui all’art. 19 della L.R. 13/2018 in attuazione delle modalità di riparto con i comuni confinanti stabilite dalla D.G.R. n. 79/2019, che, per la cava in oggetto, prevede il versamento dei contributi ai comuni di, Marano Vicentino, Zanè, Schio, e Thiene in ragione rispettivamente del 70,0 %, 25,4 %, 2,3 % e 2,3 % per il materiale estratto;
  2. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 11 lettera a. del presente provvedimento, il precedente deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 1013 del 23/03/2010 per l’importo complessivo di € 547.619,22 (polizza n. 995140618 della Axa Assicurazioni S.p.a. in data 30/05/2014 per l’importo di € 539.051,00 -ordine di costituzione n. 269/2014- e relativa appendice di amento dell’importo di € 8.568,22 -ordine di costituzione n. 304/2018) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fideiussione;
  3. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace recepisce e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1013 del 23/03/2010 nonché le precedenti;
  4. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
  5. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  6. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di Marano Vicentino e Zanè, alla Provincia di Vicenza, all’Arpav, alle Direzioni regionali Difesa del Suolo e della Costa e Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

15_Allegato_A_500344.pdf
15_Allegato_B_500344.pdf

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