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Bur n. 54 del 18 aprile 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 50 del 24 marzo 2023

LEGNAGO SERVIZI S.p.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 302 del 23.03.2020 (Punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza il progetto di modifica dell'impianto di trattamento, selezione e biostabilizzazione ubicato nel Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago, viene approvata la versione Rev.06 gennaio 2023 del Piano di Monitoraggio e Controllo e vengono recepite le prescrizioni inerenti il collaudo dell'impianto di trattamento del percolato nello schema ampliato. Contestualmente con il presente provvedimento si revoca e sostituisce il precedente provvedimento di modifica, decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 39 del 30.08.2021.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per le attività previste ai punti 5.3 e 5.4 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i. per l’esercizio del Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);

RILEVATO che tale decreto costituisce l’Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 30.03.2020;

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 675 del 23.07.2020 con cui si sono autorizzate delle modifiche “non sostanziali” relativamente alla gestione del drenaggio delle acque superficiali della discarica, alle operazioni ammesse per il rifiuto urbano ingombrante EER 200307 e alle verifiche di ammissibilità dei rifiuti in discarica disciplinate al punto 26 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;

DATO ATTO che nell’Allegato A del succitato Decreto sono riportati i rifiuti che la Ditta Legnago Servizi Spa è autorizzata a gestire presso il Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU, che sostituisce l’Appendice B del Decreto del direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;

RICHIAMATO altresì il decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 39 del 30.08.2021 che autorizza l’utilizzo del rifiuto individuato dal codice EER 19.12.09 – “Minerali (ad esempio sabbia, rocce)” per la realizzazione dello strato di protezione dei geosintetici di fondo dei settori in coltivazione, già autorizzato nell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di piste, coperture giornaliere e strato di regolarizzazione, quali operazioni di recupero R13-R5;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., presentata da LEGNAGO SERVIZI S.P.A. con prot. n. 22U/619 del 01.09.2022, acquisita al prot. regionale n. 393961 del 02.09.2022, relativa al progetto di modifica dell’impianto di trattamento, selezione e biostabilizzazione ubicato nel Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);

DATO ATTO che la succitata istanza è relativa alle seguenti modifiche:

  1. riduzione del flusso massimo in ingresso all’impianto di biostabilizzazione da 120 t/giorno ad 80 t/giorno, con conseguente riduzione dell’area adibita alla maturazione delle frazioni organiche;
  1. conseguente riduzione del quantitativo massimo di rifiuti in ingresso alla zona di ricezione e selezione (da 300 t/giorno a 260 t/giorno);
  1. razionalizzazione del lay-out dell’area di ricezione e selezione e maturazione;
  1. estensione delle lavorazioni autorizzate per i rifiuti ingombranti (EER 200307), operazioni R12 e R13, anche ai rifiuti già autorizzati in ingresso in impianto (EER 191204, 200139 e 150106);

RILEVATO che il quantitativo di rifiuti complessivamente conferibili al Sistema Integrato non verrà modificato e rimarrà pari a 119.350 tonnellate anno, mentre vi sarà una riduzione dei flussi di rifiuti massimi in ingresso, annui e giornalieri, nella sezione di trattamento, selezione e biostabilizzazione e che l’estensione delle lavorazioni di recupero ad altre frazioni di scarto (EER 191204, 200139 e 150106) genereranno un aumento di frazioni recuperate, altrimenti avviate in discarica;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione si è espressa con nota prot. n. 450366 del 30.09.2022 valutando che la modifica proposta non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana, che non siano già stati valutati nei procedimenti conclusi con il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 31 marzo 2020, contenente il provvedimento di VIA (decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 69 del 2 luglio 2019);

DATO ATTO che la condizione ambientale n. 3 “I rifiuti non siano depositati in discarica confezionati in balle” del parere n. 74, con il quale il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 8/5/2019, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale non preclude la collocazione di presse imballatrici con funzione di riduzione volumetrica di frazioni recuperate in uscita dalla zona ricezione e selezione verso altre destinazioni esterne al Sistema Integrato;

RILEVATO che con la succitata nota si è richiesto altresì a tutti gli Enti coinvolti un parere e alla Società alcune integrazioni al fine degli adempimenti previsti dall’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che, alla luce di quanto comunicato da ARPAV nella nota prot. n. 109229 del 01.12.2021 con cui si è trasmessa la relazione finale relativa all’ispezione ambientale integrata AIA 2021, si è chiesto alla Società di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), tenendo conto della modifica in esame e di tutte le modifiche intercorse negli ultimi anni per una migliore e più efficace fruibilità del documento;

VISTO il parere favorevole della Provincia di Rovigo espresso con nota prot. N. 23188 del 10.10.2022, acquisita al prot. Reg. n. 477766 del 13.10.2022;

VISTO il parere della Provincia di Verona, espresso con nota prot. N. 0051988 del 14.10.2022, acquisita al prot. Reg. n. 84855 del 18.10.2022;

VISTO il parere del Comune di Bergantino, espresso con parere prot. N. 8907 del 28.10.2022, acquisito al prot. reg. n. 507689 del 02.11.2022;

VISTE le integrazioni inviate dalla Società con nota prot. n. 22U/760 del 28.10.2022, acquisita al prot. reg. 507694 del 02.11.2022, che contengono la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo dell’intera installazione (Rev.05 del 5 ottobre 2022) e un aggiornamento del layout impiantistico;

PRESO ATTO che per la modifica in parola la Ditta non ritenuto di attivare il procedimento, ad istanza di parte, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 6 del D:Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO che, anche alla luce delle osservazioni contenute nei pareri pervenuti, i dati progettuali dichiarati dalla ditta e gli elementi istruttori risultassero sufficienti a valutare l’assenza di potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente o sulla salute umana;

RITENUTO alla luce di quanto sopraesposto, di non richiedere l’attivazione della procedura ai sensi dell’art. 19 del D:Lgs. 152/2006 e s.m.i e che la modifica assentita non può configurarsi come sostanziale in quanto non rientra nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 548260 del 28.11.2022, finalizzato al rilascio dell’aggiornamento del provvedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con cui si è richiesto ad ARPAV parere sulla versione aggiornata del PMC trasmessa dalla Società;

RILEVATO che con nota prot. n. 4402 del 17.01.2023, acquisita al prot. reg. 29986 del 17.01.2023, ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte dalla ditta al Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 05 del 05.10.2022, subordinatamente a specifiche indicazioni;

RILEVATO altresì la Ditta con nota prot. n. 23U/77 del 30.01.2023, acquisita al prot. reg. 57694 del 31.01.2023 ha presentato la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo dell’intera installazione (Rev.06 gennaio 2023) in recepimento di quanto indicato da ARPAV sulla revisione precedente;

PRESO ATTO del parere favorevole trasmesso da ARPAV con nota prot. n. 15987 del 17.02.2023, acquisito al prot. reg. n. 104722 del 23.02.2023, con la seguente precisazione:

“nel Quadro sinottico, al punto 1.1.1, relativamente alle attività in capo ad ARPAV, devono essere eliminate le parole “Annuale” dalla colonna “Ispezioni programmate” e le parole “Eventuale controllo con campionamento di un rifiuto speciale” dalla colonna “Campionamenti/Analisi”.

CONSIDERATO che come evidenziato nella nota di ARPAV, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis del d.lgs. n. 152/2006, ARPAV effettuerà, con oneri a carico del gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli, le cui modalità verranno comunicate da ARPAV entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui verrà eseguita l’ispezione ambientale integrata, fatta salva la facoltà, da parte di ARPAV, di prevedere in ogni momento tutti gli ulteriori specifici controlli di vigilanza ritenuti necessari;

RILEVATO che la Società con nota prot. n. 23U/172 del 01.03.2023, acquisito al prot. n. 116376 del 01.03.2023, ha recepito le indicazioni di ARPAV soprariportate e ha trasmesso la versione Rev.06 gennaio 2023 del PMC;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 06 gennaio 2023;

VISTO che nell’ambito della procedura di verifica e controllo preventivo sulla documentazione presentata inerente il collaudo funzionale dell’impianto provvisorio di trattamento del percolato nello schema ampliato previsto dalla D.G.R. n. 2794/2010, la Società con nota prot. n. 23U/132 del 13.02.2023, acquisita al prot. regionale n. 85784 del 14.02.2023, ha presentato due procedure gestionali, relative rispettivamente alla gestione e manutenzione dei sistemi di blocco e alla gestione della sezione osmosi inversa stadi 3-4 secondo le prescrizioni di collaudo;

RITENUTO che le succitate procedure gestionali vengano allegate al Piano di Monitoraggio e Controllo, come chiesto da ARPAV con nota prot. n. 21550 del 07.03.2023, acquisita al prot. regionale con n. 129582 del 08.03.2023;

RITENUTO altresì, per semplificazione ammnistrativa, di sostituire il Decreto della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 39 del 30.08.2021 con il presente provvedimento in quanto provvede all’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti ammessi in impianto e delle relative operazioni ammesse;

DATO ATTO che la Società con nota prot. n. 23U/200 del 07.03.2023, acquisita al prot. reg. n. 129546 del 08.03.2023 ha trasmesso la planimetria aggiornata dell’impianto, con l’individuazione delle aree di stoccaggio – messa in riserva dei rifiuti in ingresso e in uscita e della capacità massima di stoccaggio, che costituisce aggiornamento dell’Appendice A del Decreto del direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i;

VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 09 aprile 2019 “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018.” stabilisce che il Direttore della Direzione Ambiente provvede all'adozione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

decreta

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la Ditta Legnago Servizi Spa a gestire presso il Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU i rifiuti, con le relative operazioni ammesse, riportati nell’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l’Allegato A del Decreto del direttore della Direzione Ambiente n. 675 del 23.07.2020;

3. di stabilire che Il “Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)” è planimetricamente individuato nell’Allegato B, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l’Appendice A del Decreto del direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;

4. di modificare e sostituire il punto 11 del Decreto n. 302 del 23.03.2020 nel modo seguente:

“11. Nel rispetto della potenzialità indicata al precedente punto, il quantitativo di rifiuti avviabili all’impianto di trattamento meccanico biologico interno al sistema integrato è pari a 260 t/g. Il quantitativo massimo avviabile alla sezione di biossidazione è pari a 80 t/g. La capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13-D15] è il seguente:

Rifiuti

t

Rifiuti in ingresso prima della lavorazione

200

Rifiuti in uscita dopo la lavorazione

325

TOTALE

525

 

5. di modificare e sostituire il punto 16 del Decreto n. 302 del 23.03.2020 nel modo seguente:

“16. La Ditta è autorizzata al trattamento preliminare mediante selezione, vagliatura, triturazione e deferrizzazione (D13), nonché al trattamento biologico di rifiuti non pericolosi “potenzialmente putrescibili” (D8), finalizzato alla produzione di rifiuto biostabilizzato da conferire in discarica. È autorizzata altresì ad operazioni di recupero mediante selezione, vagliatura, triturazione e deferrizzazione e pressatura (R12), come specificato nell’Allegato A.”

6. di inserire le seguenti prescrizione nella sezione “Specifiche prescrizioni per la gestione dell’impianto di selezione e produzione di biostabilizzato” del decreto del Direttore n. 302 del 23.03.2020, come di seguito specificato:

“24 bis. Le aree e le postazioni adibite allo stoccaggio (D15/R13) o alla lavorazione (D8-D13-R12) dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui all’Allegato B al presente provvedimento tramite idonea cartellonistica”.

“24 ter. In conformità con quanto prescritto nella condizione ambientale n.3 dell’Allegato A del Decreto del Direttore Valutazioni Commissioni n.69 del 2.07.2019, le operazioni di pressatura potranno essere effettuate esclusivamente su rifiuti destinati alla filiera del recupero, come indicato in Allegato A.

 “24 quater. Deve essere sempre possibile, all’interno delle aree, la distinzione immediata tra rifiuti in ingresso (da sottoporre, nell’installazione, a operazioni nella filiera del recupero e da sottoporre, nell’installazione, a operazioni nella filiera dello smaltimento), rifiuti sottoposti a lavorazioni, rifiuti in uscita (da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero e da conferire in discarica) mediante appropriato sistema di registrazione e rintracciabilità.

“24 quinquies. In caso di utilizzo alternativo delle aree dei rifiuti in uscita (rifiuti in attesa di omologa per il conferimento in discarica o messa in riserva dei rifiuti pressati prima dell’invio a impianto terzo) deve essere garantita in ogni momento l’identificazione dei rifiuti stoccati e la loro tracciabilità; è inoltre necessario provvedere ad adeguate operazioni di completo svuotamento e pulizia delle aree e dei box.

“24 sexies. Alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita, riduzione volumetrica, pressatura, ecc.).

7. di modificare e sostituire il punto 69 del Decreto n. 302 del 23.03.2020 nel modo seguente:

“69. Per i controlli ed i monitoraggi ambientali dell’impianto la Ditta dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev 06 gennaio 2023 trasmessa con nota prot. n. 23U/172 del 01.03.2023, acquisito al prot. n. 116376 del 01.03.2023. A tale documento sono allegate le due procedure relative alla gestione e manutenzione dei sistemi di blocco e alla gestione della sezione osmosi inversa stadi 3-4 secondo le prescrizioni di collaudo, trasmesse dalla Società con nota prot. n. 23U/132 del 13.02.2023, acquisita al prot. regionale n. 85784 del 14.02.2023”.

8. di fare salve tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020, così come modificato dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 675 del 23.07.2020, non espressamente modificate dal presente provvedimento;

9. di revocare e sostituire con il presente provvedimento il Decreto della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 39 del 30.08.2021;

10. di richiedere che, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore presenti alla Provincia di Verona le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 2721/2014 per l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del presente provvedimento di autorizzazione; la ditta potrà avvalersi dei quantitativi in stoccaggio assentiti con il presente provvedimento solo a seguito di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia di Verona;

11. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Legnago Servizi S.p.A., al Comune di Legnago (VR), al Comune di Bergantino (RO), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Rovigo, all’ARPAV-Dipartimento di Verona e all’ARPAV-– Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici;

12.  di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione;

13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

50_Allegato_A_DDR_50_24-03-2023_500262.pdf
50_Allegato_B_DDR_50_24-03-2023_500262.pdf

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