Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 54 del 18 aprile 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 364 del 20 dicembre 2022

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un gruppo elettrogeno d'emergenza alimentato a gasolio con potenza termica nominale pari a 1.754,40 kW installato presso l'impianto di potabilizzazione acque sito a Venezia Favaro Veneto Via Cà Solaro n. 6/a. Ditta proponente: V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. D. Lgs. 152/2006 art. 269 L.r. 11/2001- DGRV n. 2782/2014.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, a servizio di un impianto di potabilizzazione acque se ne autorizza le emissioni in atmosfera.

Il Direttore

VISTO l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998 ed in particolare il comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed il successivo art. 79 che dispone che il provvedimento di autorizzazione all’installazione e all’esercizio valga anche quale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;

VISTO il D.P.R. 11.02.1998, n. 53 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 commi 1.c e 3.c del D.P.R. n. 53/1998, i gruppi elettrogeni d’emergenza non sono soggetti ad autorizzazione all’installazione ed esercizio, bensì a comunicazione di installazione ed esercizio, nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, a Regione, Agenzia delle Dogane e Gestore dell’energia;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 268 c. 1 lett. gg-bis), 272 c.5 e 273-bis del citato D.Lgs 152/2006, un gruppo elettrogeno d’emergenza, operante come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento e con una potenza termica nominale superiore a 1 MW, si classifica come medio impianto di combustione e risulta, pertanto, soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006;

VISTO il comma 15 dell’art. 273-bis del citato D.Lgs 152/2006 relativo ai medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni;

DATO ATTO che per i sopra citati impianti la norma prevede che l’autorizzazione possa esentarli dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 dell’art. 273-bis del D.Lgs 152/2006 e che, pertanto, in caso di medi impianti di combustione esistenti che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, devono essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’art. 272 comma 1;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2782 del 29.12.2014 nella quale si indica l’impossibilità a stabilire limiti alle emissioni in atmosfera per gli impianti di produzione di energia elettrica d’emergenza funzionanti meno di 200 ore/anno;

VISTA l’istanza presentata dalla ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. per l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 di due gruppi elettrogeni d’emergenza alimentati a gasolio istallati presso l’impianto di potabilizzazione acque sito a Venezia Favaro Veneto Via Cà Solaro n. 6/a;

DATO ATTO che la suddetta istanza e la relativa documentazione di progetto è stata acquisita a protocollo regionale con n. 38440 del 27/01/2022 e successiva integrazione volontaria della Ditta protocollo regionale n. 226754 del 18/05/2022;

CONSIDERATO che con successiva nota acquisita a protocollo regionale n. 488655 del 20/10/2022 la Ditta ha comunicato che uno dei due gruppi elettrogeni oggetto d’istanza non risulta più esistente presso il sito in quanto ceduto a terzi mediante vendita svolta in data 23.06.2022 e che, pertanto, per tale gruppo decade la relativa istanza di autorizzazione;

DATO ATTO per quanto sopra esposto, che l’istanza di autorizzazione di cui al presente provvedimento è relativa ad un solo gruppo elettrogeno d’emergenza alimentato a gasolio avente potenza termica nominale pari a 1.754,40 kW;

DATO ATTO che l’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede per il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera lo svolgimento di una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTA la nota della Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera prot. n. 429976 del 19/09/2022, indirizzata a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., Comune di Venezia e ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, con la quale si è comunicato alla Ditta l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 ed è stata indetta, in via istruttoria, una Conferenza di Servizi in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell’Allegato A al presente provvedimento, nella quale sono riportati gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse tra la ditta istante e gli Enti che hanno partecipato al procedimento;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni fornite dalla Ditta, l’impianto:

  • ha carattere d’emergenza essendo dedicato esclusivamente alla produzione di energia elettrica di soccorso in caso di distacco dalla rete elettrica nazionale delle utenze servite o per l’effettuazione di prove di funzionamento e manutenzioni;
  • sarà esercito in media per circa 43 ore/anno con l’impegno della Ditta a rispettare un massimo di 200 ore operative annue da calcolare in media mobile su un periodo di cinque anni;

VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse, possa essere riconosciuto il carattere di emergenza all’utilizzo del gruppo elettrogeno di cui trattasi, ai sensi della DGRV n. 2782 del 29.12.2014;

RITENUTO pertanto, di non applicare limiti di emissione in atmosfera al gruppo elettrogeno di che trattasi;

VISTA la descrizione fornita dalla Ditta su qualità e quantità delle emissioni in atmosfera dell’impianto oggetto d’autorizzazione;

CONSIDERATO opportuno un eventuale riesame dell’autorizzazione nel caso in cui le ore di effettivo utilizzo dell’impianto dovessero avvicinarsi o superare il limite massimo di 200 ore/anno;

VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la documentazione per la procedura di Valutazione di Incidenza, predisposta ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 pervenuta a protocollo regionale n. 38440 del 27/01/2022 e n. 226754 del 18/05/2022;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede dell’impianto sono individuati con i seguenti site code: IT3250030: Laguna medio-inferiore di Venezia, IT3250031: Laguna superiore di Venezia e IT3250046: Laguna di Venezia;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 25/2022 del 20/12/2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi come sopra indetta e svolta;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

  1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza del gruppo elettrogeno alimentato a gasolio, con potenza termica nominale pari a 1.754,40 kW, installato presso l’impianto di potabilizzazione acque sito a Venezia Favaro Veneto Via Cà Solaro n. 6/a;
  1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. n. 2782/2014, la ditta Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 03341820276 e sede legale nel Comune di Venezia Sestiere Santa Croce 489, alle emissioni in atmosfera dell’impianto di cui al precedente punto 1, conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e nel rispetto delle prescrizioni ivi espresse;
  1. di dare atto che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

a) l’esercizio dell’impianto non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

b) ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli eventuali impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

  1. di dichiarare una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
  1. di prevedere che l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 comma 7 del D.Lgs 152/2006, abbia una durata di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
  1. di prescrivere alla Ditta di comunicare all’autorità competente, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore;
  1. di fare salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’esercizio dell’impianto e delle opere connesse.
  1. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., al Comune di Venezia, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio, a E-Distribuzione S.p.A e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;
  1. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

364_Allegato_A_DDR_364_20-12-2022_500261.pdf

Torna indietro