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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 53 del 14 aprile 2023


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 14 del 20 marzo 2023

Iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell'Associazione denominata: "E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali ODV" Sezione di Venezia, con sede a Venezia-Mestre, Via Palazzo n.27, per il triennio 2023-2026, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede a nuova iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell’Associazione di cui in oggetto per il triennio 2023-2026, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 e s.m.i.

Il Direttore

VISTA la legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 con cui la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d’affezione e della prevenzione del randagismo;

VISTO l’art. 19 della legge regionale n. 12 del 27 maggio 2022, recante modifiche alla legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, con il quale è stata attribuita al Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale la competenza ad emettere i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dall’Albo regionale suddetto;

VISTA la D.G.R. n. 4212 del 6 settembre 1994 con la quale è stato istituito l’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche;

VISTO l’art. 9, comma 6, della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 e s.m.i., ai sensi del quale i soggetti che sono iscritti all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche, qualora interessati, devono richiedere ogni tre anni la conferma dell’iscrizione, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa legge regionale, pena la cancellazione automatica dall’Albo;

PRESO ATTO che la Sezione di Venezia era già iscritta, per il triennio 2020-2023, all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche con la ragione sociale di “E.N.P.A.- Ente Nazionale Protezione Animali ONLUS” (E.N.P.A. ONLUS), ora modificata, come da nuovo Statuto, in “E.N.P.A.-Ente Nazionale Protezione Animali ODV” (E.N.P.A. ODV), per avvenuta iscrizione al “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come da dichiarazione della Presidente nazionale prot. n.823-2023 del 23 febbraio 2023 (prot. reg. n. 109080 del 27 febbraio 2023);

CONSIDERATO che l’iscrizione, relativa agli anni 2020-2023, dell’Associazione in parola, è scaduta in data 13 febbraio 2023, senza che venisse ripresentata, entro i termini, istanza di rinnovo, si è ritenuto, ai sensi dell’art. 9, comma 6 di cui sopra, di provvedere alla cancellazione dall’Albo della suddetta Associazione;

VISTA la successiva richiesta di nuova iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2023-2026, presentata dalla Presidente nazionale per conto della “Sezione territoriale di Venezia” in data 14 marzo 2023 (prot. reg. n. 142941);

VERIFICATO che sussistono i requisiti previsti dalla Legge n. 60/1993 e s.m.i. per l’iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche della Sezione territoriale di Venezia dell’Associazione E.N.P.A. ODV per il triennio 2023-2026;

DATO ATTO che tutta la documentazione citata è conservata agli atti della scrivente Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8 giugno 2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della D.G.R. n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D.G.R. n. 839 del 22 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 910 del 30 giugno 2021 “Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore di Unità Organizzativa nell’ambito Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 54/2021 e s.m.i.” con la quale la Giunta Regionale ha attribuito l’incarico di Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 3 novembre 2021 inerente l’individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari afferente la Direzione stessa;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di procedere, per i motivi indicati in premessa, a nuova iscrizione all’Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 e s.m.i., dell’Associazione ora denominata: “E.N.P.A.- Ente Nazionale Protezione Animali O.D.V.” – Sezione di Venezia, con sede a Venezia-Mestre, in Via Palazzo n.27, per il triennio 2023-2026;
  3. di dare atto che l’iscrizione ha efficacia a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento e verrà successivamente confermata, alla scadenza dei tre anni, solo su presentazione di istanza da parte dell’Associazione di cui al punto 2., pena la cancellazione automatica dall’Albo, ai sensi dell’art. 9, comma 6 della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993 e s.m.i.;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Michele Brichese

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