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Bur n. 53 del 14 aprile 2023


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 9 del 03 marzo 2023

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 dell'Azienda Ulss 5 "Polesana" con sede legale sita in Viale Tre Martiri n. 89 Rovigo (RO) ed operativa sita in Via Argine Zucca n. 3/d - Rovigo (RO) e contestuale revoca del D.D.R. n. 68 dell'08/10/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all’impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 dell’Azienda Ulss 5 “Polesana” revocando il D.D.R. n. 68/2018 con cui era stato rilasciato il riconoscimento quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 68 dell’8/10/2018 con cui è stato rilasciato all’impianto dell’Azienda Ulss 5 “Polesana” P. IVA n. 01013470297 con sede legale sita in Viale Tre Martiri n. 89 – Rovigo (RO) ed operativa sita in Via Argine Zucca n. 3/d - Rovigo (RO), il riconoscimento quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP4981STORP1;

CONSIDERATO CHE l’impianto di cui trattasi è dotato di una cella di stoccaggio ove vengono deposti, previo trattamento di congelazione, sia i corpi degli animali deceduti presso il canile sia quelli di proprietari privati che consegnano le spoglie degli animali deceduti per il successivo smaltimento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di uniformare la categorizzazione dell’impianto alla effettiva realtà operativa, riconoscendolo quale impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animali di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009 in luogo di impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del medesimo Regolamento, modificando, conseguentemente, il numero di riconoscimento da ABP4981STORP1 a ABP4981INTP1 e revocando altresì il D.D.R. n. 68 dell’8/10/2018;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto dell’Azienda Ulss 5 “Polesana” P. IVA n. 01013470297 con sede legale sita in Viale Tre Martiri n. 89 – Rovigo (RO) ed operativa sita in Via Argine Zucca n. 3/d - Rovigo (RO), il riconoscimento quale impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animali di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP4981INTP1;
  4. di revocare il Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 68 dell’8/10/2018;
  5. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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