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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 8 del 22 febbraio 2023
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta AGRICOLA TRE VALLI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale sita in Via Valpantena n. 18/g Fraz. Quinto - Verona (VR) e sede operativa sita in Via Apollinare Veronesi n. 1 Nogarole Rocca (VR).
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all’impianto della ditta AGRICOLA TRE VALLI – SOCIETA’ COOPERATIVA quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 3, con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: - Istanza di riconoscimento e relativa documentazione a corredo pervenuta con nota prot. n. 0032481 del 15/02/2023 (prot. reg.le n. 90144 del 16/02/2023) dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto n. 4 (VR) presentata per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Nogarole Rocca (VR); Verbale di sopralluogo del 27/01/2023 con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto n. 4 (VR).
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTA l’istanza della ditta AGRICOLA TRE VALLI – SOCIETA’ COOPERATIVA P.IVA 02447620234 con sede legale sita in Via Valpantena n. 18/g – Fraz. Quinto - Verona (VR) e sede operativa sita in Via Apollinare Veronesi n. 1 – Nogarole Rocca (VR), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, pervenuta con nota prot. n. 0032481 del 15/02/2023 (prot. reg.le n. 90144 del 16/02/2023) dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto n. 4 (VR), agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Legnago (VR) a seguito del sopralluogo effettuato in data 27/01/2023 (prot. reg.le n. 90144 del 16/02/2023) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;
CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Nogarole Rocca (VR) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
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