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Bur n. 35 del 14 marzo 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 13 del 28 febbraio 2023

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nel basso corso del Fiume Piave nel tratto da Ponte di Piave alla foce, 1° stralcio. Comuni di localizzazione: Ponte di Piave (TV), Salgareda (TV), San Biagio di Callalta (VE), Zenson di Piave (TV), Noventa di Piave (VE), San Donà di Piave (VE), Musile di Piave (VE), Jesolo (VE). Comuni interessati: Fossalta di Piave (VE), Eraclea (VE) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di VIA del progetto "Interventi di sistemazione idraulica e mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nel basso corso del Fiume Piave nel tratto da Ponte di Piave alla foce, 1° stralcio", presentato dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, acquisita agli atti con protocollo n. n. 542666 del 24/11/2022 e successivamente perfezionata con nota prot. n. 561864 del 05/12/2022;
- comunicazione di avvio del procedimento con nota prot. regionale n. 579303 del 15/12/2023;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 22/02/2023, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 7, lettera o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa, con sede legale a Venezia, Cannaregio-Calle Priuli n. 99 - CAP 30121 e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 542666 del 24/11/2022 e successivamente perfezionata con nota prot. n. 561864 del 05/12/2022;

VISTA la nota prot. n. 579303 del 15/12/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/12/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute le seguenti osservazioni:

  • Comune di San Donà di Piave, acquisite in data 13/01/2023 con prot. n. 25420 del 16/01/2023.
  • Comune di Fossalta di Piave, acquisite in data 10/01/2023 con prot. n. 13648 del 10/01/2023.

CONSIDERATO che con nota prot. 96579 del 20/02/2023 il proponente ha presentato una nota integrativa spontanea relativa alle controdeduzioni alle osservazioni formulate e ad una precisazione sui contenuti dello SPA;

CONSIDERATO che con nota del 12/01/2023, acquisita con prot. n. 30360 del 17/01/2023, la Città Metropolitana di Venezia ha comunicato di non rilevare osservazioni di carattere ambientale di propria competenza;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

VISTA la nota prot. n.0098319 del 20/02/2023 con cui la competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS,VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 22/2023 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto, sia possibile dichiarare “una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati:

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del giorno 22/02/2023:

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;

VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico il proponente ha analizzato la coerenza del progetto con gli strumenti urbanistici vigenti;

CONSIDERATO che la progettazione oggetto di valutazione, ovvero la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce, si presenta come uno stralcio di una progettazione più ampia che coinvolge l’intera asta fluviale;

CONSIDERATO che il presente progetto muove dalla concezione di assicurare un livello di sicurezza idraulica al territorio esaminato agendo sul valore dei franchi arginali che caratterizzano le strutture arginali esistenti lungo l’asta fluviale da Ponte di Piave al mare;

CONSIDERATO che l’intervento è localizzato all’interno di un’area a pericolosità (F-Area fluviale), il progetto dovrà essere accompagnato da specifica verifica di compatibilità idraulica e dovrà acquisire l’autorizzazione da parte dell’autorità competente che si esprime in materia di PGRA, ove necessario in relazione agli interventi che saranno realizzati;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, risultano pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:

  • Comune di San Donà di Piave, acquisite in data 13/01/2023 con prot. n. 25420 del 16/01/2023.
  • Comune di Fossalta di Piave, acquisite in data 10/01/2023 con prot. n. 13648 del 10/01/2023.

CONSIDERATO che con nota prot. 96579 del 20/02/2023 il proponente ha presentato una nota integrativa spontanea relativa alle controdeduzioni alle osservazioni formulate e ad una precisazione sui contenuti dello Studio Preliminare Ambientale;

CONSIDERATO che con nota del 12/01/2023, acquisita con prot. n. 30360 del 17/01/2023, la Città Metropolitana di Venezia ha comunicato di non rilevare osservazioni di carattere ambientale di propria competenza;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti ambientali;

CONSIDERATO che nonostante il grado di approssimazione delle stime effettuate, legato per lo più allo stato di progettazione (fattibilità tecnico-economica), gli effetti generati sulle componenti ambientali dalle lavorazioni sono da considerarsi reversibili e strettamente connessi alla fase di cantiere e che, quindi, possano essere correttamente gestiti con la puntuale e necessaria applicazione delle misure di mitigazione/buone pratiche previste al Capitolo 8 dello SPA, che dovranno essere dettagliate e far parte del Sistema di Gestione Ambientale del cantiere, come previsto anche dallo stesso proponente nella nota integrativa di cui al prot. Reg.le n. 96579 del 20/02/2023;

CONSIDERATO che si ritiene che le misure di mitigazione/buone pratiche di cui al punto precedente debbano essere integrate, relativamente alle diverse matrici ambientali, dalle seguenti:

 Atmosfera

  • evitare le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso
  • preferibile l’utilizzo di mezzi di cantiere con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.
  • dove previsto dal progetto, procedere al rinverdimento delle aree in cui siano già terminate le lavorazioni senza aspettare la fine dei lavori dell’intero progetto/lotto
  • evitare la sovrapposizione temporale dei cantieri interessanti le assi viarie dirette verso le località marine durante i periodi di maggior afflusso turistico

Terre e rocce da scavo:

  • effettuare lo stoccaggio in cumuli presso aree di deposito appositamente dedicate sia nel sito di produzione/cantiere che di utilizzo o altro sito;
  • identificare i cumuli con adeguata segnaletica, che ne indichi la tipologia, la quantità, la provenienza e l’eventuale destinazione di utilizzo;
  • gestire i cumuli di terre e rocce da scavo in modo da evitare il dilavamento degli stessi, il trascinamento di materiale solido da parte delle acque meteoriche e la dispersione in aria delle polveri, ad esempio con copertura o inerbimento e regimazione delle aree di deposito;
  • stoccare il terreno vegetale di scotico in cumuli non superiori ai 2 m di altezza, per conservarne le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche in modo da poterlo poi riutilizzare nelle opere di recupero ambientale dell’area dopo lo smantellamento del cantiere; per stoccaggi di durata superiore ai 2 anni si raccomanda l’inerbimento del cumulo.

Rumore e vibrazioni

  • dare preferenza al periodo diurno per l’effettuazione delle lavorazioni;
  • preferire tipologie di lavorazioni poco impattanti dal punto di vista delle vibrazioni in presenza di ricettori sensibili nelle aree vicine alle lavorazioni.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la componente rumore si ritiene che, una volta stabiliti in dettaglio gli interventi da attuare, in fase di progettazione definitiva, e comunque prima dell’autorizzazione degli interventi stessi, le valutazioni debbano essere approfondite attraverso la presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica, secondo le linee guida di ARPAV ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 7/11/2008) al fine di quantificare e descrivere i seguenti aspetti:

  • entità degli impatti delle attività lavorative rispetto ai limiti acustici riferiti al DPCM 14/11/1997 e indicati delle zonizzazioni comunali ovvero in mancanza di strumenti pianificatori di tutela dell’inquinamento acustico ai livelli indicati nel DPCM 01/03/1991;
  • interventi di mitigazione attiva e passiva per ridurre gli effetti generati dalle lavorazioni;
  • eventuale presenza di impatti acustici residui non mitigabili per i quali ricorrere allo strumento d’eccezione della deroga.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la movimentazione terre e rocce da scavo, nelle successive fasi progettuali di maggior dettaglio, la caratterizzazione presentata, dovrà essere approfondita in base alle aree di scavo e alle profondità interessate secondo quanto previsto dal DPR 120/2017;

CONSIDERATO che in relazione alla soluzione di reperire dalle golene le terre necessarie per i sovralzi e i ringrossi arginali del fiume Piave si precisa che si dovrà evitare di creare zone di depressioni e avvallamenti lungo le golene, le cui quote, invece, andranno mantenute pressochè costanti, al fine di garantire il corretto defluire delle acque a seguito di eventuali piene;

CONSIDERATO che si evidenzia altresì la necessità di porre particolare attenzione in merito alle attività di taglio delle essenze arboree arbustive in relazione ai vincoli imposti dalle norme di tutela degli ecosistemi naturalistici presenti lungo il corso del fiume Piave;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS, Vinca, Capitale Naturale e NUVV ha inviato la relazione tecnica n. 22/2023 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali lungo le fasce ripariali interessate): Lycaena dispar, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Podarcis siculus, Alcedo atthis, Circus cyaneus, Falco columbarius, Phalacrocorax pygmeus, Coracias garrulus, Plecotus auritus;
  2. di ripristinare la cotica erbosa lungo i ringrossi arginali o, qualora previsto, nelle superfici golenali anche ricorrendo all’impiego di fiorume o residuo dello sfalcio recuperabile in loco (laddove sia escludibile la presenza di specie alloctone, in particolare di quelle di rilevanza unionale di cui al D.lgs. n. 230/2017);
  3. di affiancare la direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
  4. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti e dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/02/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22/02/2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai Comuni di Ponte di Piave (TV), Salgareda (TV), San Biagio di Callalta (VE), Zenson di Piave (TV), Noventa di Piave (VE), San Donà di Piave (VE), Musile di Piave (VE), Jesolo (VE), Fossalta di Piave (VE), Eraclea (VE), alla Provincia di Treviso, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ed alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico U.O. Genio Civile Venezia e U.O. Genio Civile Treviso;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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