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Bur n. 35 del 14 marzo 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 12 del 27 febbraio 2023

CHIRON ENERGY SPV 12 SRL Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "San Donà 1" "San Donà 2". Comuni di localizzazione: San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA della modifica dell'elettrodotto di connessione.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA della modifica dell'elettrodotto di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominati "San Donà 1" e "San Donà 2" nei comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE), presentato dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e precedentemente valutato nella verifica di assoggettabilità conclusa con DDR n. 77 del 04/10/2022.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 7385 del 05/01/2023;
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 13/01/2023 protocollo regionale n. 23770;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 22/02/2023, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

TENUTO CONTO che con DDR n. 77 del 04/10/2022 è stato dato atto dell’esclusione dalla Procedura di VIA dell’intervento nella configurazione progettuale proposta con l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 13/06/2022 dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l.;

CONSIDERATO che nel corso della successiva fase autorizzativa, non essendo possibile individuare il tracciato dell’opera di connessione rispettando i 10 metri dall’argine del fiume Piave, così come richiesto dal Genio Civile di Venezia con nota del 02/08/2022, la società Chiron Energy SPV 12 S.r.l. ha comunicato la necessità di modificare la soluzione di connessione inviando una nuova proposta di tracciato dell’elettrodotto che risulta pertanto modificato rispetto a quello valutato nella verifica di assoggettabilità conclusa con DDR n. 77 del 04/10/2022;

CONSIDERATO che la soluzione prospettata dal proponente non costituisce mero recepimento della prescrizione impartita dal Genio Civile di Venezia, ma introduce una notevole modifica del tracciato dell’elettrodotto di connessione, interessando peraltro aree differenti da quelle coinvolte nella precedente procedura, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, ha comunicato al proponente la necessità di espletare una nuova procedura di verifica di assoggettabilità finalizzata a valutare gli eventuali impatti non già considerati;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa alla modifica dell’intervento in oggetto, presentata in data 05/01/2023 dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l. (P.IVA 12032380961), con sede legale in via Bigli n. 2, Milano (MI), acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA con prot. n. 7385 del 05/01/2023;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 23770 del 13/01/2023 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/01/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che a seguito di quanto comunicato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale nel corso della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/01/2023, la società proponente ha inviato una nota di chiarimenti in data 26/01/2023, ricevuta con prot. n. 48704;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:

  • Autorità di Bacino Alpi Orientali, acquisita al protocollo regionale con n. 52844 del 30/01/2023;
  • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, acquisita al protocollo regionale con n. 56698 del 31/01/2023;
  • Città Metropolitana di Venezia, acquisita al protocollo regionale con n. 82777 del 13/02/2023.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato le proprie valutazioni di merito all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza;

VISTA la nota prot. n. 99288 del 21/02/2023 con cui la competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 21/2023 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare "una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 22/02/2023:

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

CONSIDERATO che l’istanza di Autorizzazione Unica per l’intervento in oggetto è stata acquisita al protocollo regionale in data 11/07/2021;

VISTO l’art.10, comma 1, della Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”, in base al quale “le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge (23.07.2022), sia stata formalmente presentata istanza o altra comunicazione, qualora risulti completa la documentazione ai fini dell’istruttoria o ai fini del decorso dei termini per il silenzio assenso”;

CONSIDERATO che il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 è stato avviato dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia con nota del 21/07/2022, precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022 “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra” - vigente dal 23.07.2022 – e che pertanto trovi applicazione l’art. 10, comma 1, della Legge Regionale medesima;

CONSIDERATO che il progetto presentato dal proponente con la presente istanza riguarda la modifica del tracciato dell’elettrodotto di connessione per l’impianto fotovoltaico da realizzarsi nel territorio dei Comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE), per il quale, il Comitato Tecnico regionale VIA si è espresso con l’esclusione dalla Procedura di VIA, adottata con DDR n. 77 del 04/10/2022;

TENUTO CONTO che nel corso della successiva fase autorizzativa, non essendo possibile individuare il tracciato dell’opera di connessione rispettando i 10 metri dall’argine del fiume Piave, così come richiesto dal Genio Civile con nota del 02/08/2022, la società Chiron Energy SPV 12 S.r.l. ha comunicato la necessità di modificare la soluzione di connessione inviando una nuova proposta di tracciato dell’elettrodotto che risulta pertanto modificato rispetto a quello valutato nella verifica di assoggettabilità conclusa con DDR n. 77 del 04/10/2022;

CONSIDERATO che la soluzione prospettata dal proponente non costituisce mero recepimento della prescrizione impartita dal Genio Civile di Venezia, ma introduce una notevole modifica del tracciato dell’elettrodotto di connessione, interessando peraltro aree differenti da quelle coinvolte nella precedente procedura, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, ha comunicato al proponente la necessità di espletare una nuova procedura di verifica di assoggettabilità finalizzata a valutare gli eventuali impatti non già considerati;

CONSIDERATO pertanto che la finalità della presente procedura risulta essere unicamente la valutazione dei potenziali impatti ambientali significativi delle opere di connessione nella modificata configurazione progettuale, confermando le valutazioni effettuate su tutti gli elementi progettuali rimasti invariati rispetto alla precedente procedura e le relative conclusioni adottate con DDR n. 77 del 04/10/2022;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, risultano pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:

  • Parere favorevole dell’Autorità di Bacino Alpi Orientali, acquisita al protocollo regionale con n. 52844 del 30/01/2023;
  • Parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, acquisita al protocollo regionale con n. 56698 del 31/01/2023;
  • Parere favorevole della Città Metropolitana di Venezia, acquisita al protocollo regionale con n. 82777 del 13/02/2023.

CONSIDERATO che tutte le osservazioni pervenute sono state opportunamente valutate dal gruppo istruttorio, ai fini della formulazione del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA e delle relative considerazioni finali;

VERIFICATO che l’intervento previsto risulta coerente con i contenuti della pianificazione regionale vigente;

TENUTO CONTO che l’area di progetto è classificata come zona produttiva D1.2, regolamentata dall’articolo 32 delle NTO del P.I. del comune di San Donà di Piave nel quale è disposto che “….per gli impianti previsti dall’allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all’art.7 della L.R. 10/99, ed elencati nella medesima D.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale”;

CONSIDERATO che nel D.Lgs. 387/2003, art. 12 comma 3, e nel D.M. 10.09.2010, paragrafo 15.3, è previsto che “Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico”;

PRESO ATTO che il proponente ha espresso l’intenzione di trasmette gli elaborati necessari per procedere con la variante alla pianificazione comunale all’interno del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 che autorizzerà la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto;

TENUTO CONTO che la nuova linea di media tensione, al di fuori del sedime dell’impianto, ricade in aree “Vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004” e che l’elettrodotto non causerà interferenze con la componente paesaggistica in quanto l’elettrodotto di connessione verrà completamente interrato e passerà a ridosso della viabilità stradale già esistente;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato il Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo che dall’istruttoria effettuata può ritenersi completo;

CONSIDERATO che il progetto, così come descritto e aggiornato nella documentazione presa in esame nel corso dell’istruttoria, è compatibile con quanto stabilito dalla vigente normativa per la tutela della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici (Legge 22 febbraio 2001 n. 36, D.P.C.M. 8 luglio 2003, D.M. 29 maggio 2008);

CONSIDERATO che il proponente ha presentato la valutazione previsionale di impatto acustico e che dall’analisi della documentazione si ritiene ragionevolmente dimostrato che il funzionamento dell’impianto non comporterà l’immissione nell'ambiente di livelli sonori superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 99288 del 21/02/2023 la relazione tecnica n. 21/2023 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (mediante il recupero ovvero la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive perimetrali all’ambito, con struttura plurifilare e multiplana non inferiore a 5 m, funzionali allo sviluppo di condizioni ecotonali): Bufo viridis, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Lanius collurio, Falco columbarius, Pipistrellus kuhlii;
  2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree (da governarsi anche a capitozza), arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO del parere espresso dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale in data 31/01/2023, nel quale “il Consorzio esprime parere favorevole all’intervento a condizione che siano rispettate le seguenti indicazioni:

  1. ai fini della raccolta delle acque meteoriche i volumi individuati dalla progettazione di fossi interni dovranno essere corrispondenti ad almeno 100 m3/ha rispetto all’intera superficie di intervento;
  2. le quote del terreno dell’area oggetto di intervento dovranno essere progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone limitrofe, favorendo il deflusso verso le opere idrauliche previste. In alternativa potranno essere realizzate adeguate protezioni;
  3. si precisa che tutte le opere, ricadenti all’interno della fascia di 10 m dal limite di proprietà demaniale (attraversamento del canale Confine con elettrodotto) potranno essere realizzate previo rilascio di apposito titolo concessorio al soggetto attuatore, ai sensi del R.D. n. 368/1904, da richiedere allo Scrivente allegando documentazione progettuale esecutiva che ne evidenzi la natura e la posizione rispetto all’opera demaniale.

Il Consorzio, inoltre, evidenzia l’opportunità di valutare, nell’ottica della valorizzazione della produzione energetica con fonti rinnovabili in sito, in accordo con gli altri attori locali, la possibilità di accordi per l’utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto per il funzionamento di servizi di utilità pubblica ad elevato consumo energetico quali ad esempio la conduzione del sistema di gestione delle acque e difesa idraulica attraverso gli impianti idrovori del sistema della Bonifica;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, della modifica dell’elettrodotto di connessione relativo all’intervento in oggetto (precedentemente valutato ed escluso dalla procedura di VIA con DDR n. 77 del 04/10/2022), in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata;

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 21/2023

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/02/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 22/02/2023 in merito alla modifica dell’elettrodotto di connessione dell’intervento in oggetto, così come descritta nella documentazione allegata all’istanza di verifica e nelle successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale ivi riportata;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l. (P.IVA 12032380961), con sede legale in via Bigli n. 2, Milano (MI) (Pec: crv.12@pec.chironenergy.com), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai Comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, all’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica, alla Direzione Pianificazione Territoriale e alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Venezia;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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