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Materia: Appalti
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 1103 del 28 novembre 2022
Affidamento del servizio di redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il lago di Garda e relativo Studio di incidenza ambientale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 e conseguente impegno di spesa. C.I.G. ZCE385BC24.
il presente decreto dispone l’affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per la redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il Lago di Garda, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 e del relativo Studio di incidenza ambientale. Contestualmente viene assunto l’impegno di spesa per il suddetto servizio.
Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto ha realizzato la prima Carta Ittica regionale, piano di settore finalizzato a programmare e regolamentare la tutela del patrimonio ittico e a produrre linee gestionali per le attività di pesca e per l’acquacoltura;
CONSIDERATO che la Carta Ittica regionale è stata adottata con DGR n. 1042 del 28 luglio 2021 ed è stata sottoposta a procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), un percorso che ha visto il coinvolgimento dei numerosi portatori di interesse e che si sta attualmente concludendo a seguito dell’acquisizione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente per la procedura di VAS, necessario per l’approvazione definitiva della Carta Ittica da parte della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che la Carta Ittica riguarda le acque interne e marittime interne del territorio regionale ad esclusione del Lago di Garda, le cui acque, così come previsto dall’art. 7 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19, sono disciplinate da apposito regolamento regionale, e devono pertanto essere oggetto di separata pianificazione che dovrà essere realizzata sentite la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento, in quanto corpo idrico ricadente in ambiti amministrativi diversi;
CONSIDERATO pertanto che le acque del Lago di Garda necessitano di uno strumento gestionale che consenta di definire i criteri e le modalità per effettuare le immissioni delle specie ittiche residenti nelle acque lacustri, nelle more della realizzazione di uno specifico piano di gestione;
VISTA la L.R. 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, che stabilisce all’art. 8 che la Giunta Regionale approva Piani di miglioramento della pesca in cui vengono definiti tutti i mezzi idonei alla tutela e all’arricchimento della fauna selvatica;
CONSIDERATO che i Piani di miglioramento della pesca possono prevedere specifiche misure gestionali, tra cui l’istituzione di periodi di divieti temporanei di pesca, divieti di trattenimento di una o più specie ittiche o divieto di tecniche di pesca che non consentano un corretto rilascio della fauna ittica e che, oltre a ciò, possono prevedere l’adozione di tutti i mezzi idonei alla tutela e all’arricchimento della fauna ittica tra cui l’autorizzazione all’immissione di specie ittiche;
CONSIDERATA pertanto l’esigenza di procedere all’individuazione di un soggetto esterno a cui affidare il servizio di redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il Lago di Garda e relativo Studio di incidenza ambientale, che consenta, in attesa di un documento pianificatorio specifico per il lago di Garda realizzato in accordo con le altre Amministrazioni interessate, di effettuare una corretta gestione delle acque lacustri, soprattutto in relazione alle specie ittiche che necessitano di maggior tutela e quelle per le quali vi è un notevole interesse da parte dei pescatori sportivi;
CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.);
ATTESO che, per l’acquisizione della fornitura in parola è necessario ricorrere all’affidamento mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), come previsto dall’l’articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il quale dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;
CONSIDERATO che tale servizio non rientra tra i servizi elencati nei D.P.C.M. 24 dicembre 2015 e D.P.C.M. 11 luglio 2018 di individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
CONSIDERATO che nel sistema del MePA di Consip S.p.A. è presente la tipologia del servizio in parola collocato nel bando “Servizi”, categoria “Servizi professionali naturalistici, paesaggistici e forestali” sottocategoria “Servizi di pianificazione strategica per la gestione o conservazione delle risorse naturali” (CPV 90712400-5);
RITENUTO, pertanto, di attivare la procedura di acquisizione sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del servizio in parola;
PREMESSO che per espletare la procedura di cui sopra è stato redatto un Capitolato Speciale d’Appalto per i servizi in argomento, allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
ATTESO che per lo svolgimento delle attività in argomento il corrispettivo complessivo, soggetto a ribasso, è stato stimato per un importo di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) (comprensivo di IVA) e che pertanto il presente affidamento ha un valore inferiore a 139.000,00= euro;
VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, modificato ulteriormente dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazione e PNNR) ed in particolare:
DATO ATTO che si procede all’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021, tramite acquisizione del servizio, come sopra illustrato, nei limiti dell’importo complessivo di Euro 20.000,00=, IVA e ogni altro onere incluso, per la redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il Lago di Garda e relativo Studio di incidenza ambientale;
DATO ATTO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si manifesta la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
DATO ATTO che il servizio richiesto, per la sua natura tecnico-economica unitaria, non risulta frazionabile in lotti, in quanto le prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;
ATTESO che l’art. 1, comma 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del Decreto legislativo n. 50 del 2016;
ATTESO che la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
RITENUTO di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
oltre alla predisposizione di uno Studio di incidenza per le attività previste dal Piano di miglioramento (ripopolamenti, misure gestionali, uso di attrezzi, attività ittiogenica);
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice e dell’art. 4 della L. n. 241/90 è individuato nel Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
RICHIAMATO l’art. 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 che definisce i compiti dei Direttori di Direzione;
CONSIDERATO che, in sede di indagine di mercato, per l’acquisizione del servizio in oggetto, l’Ufficio ha provveduto a consultare più operatori economici mediante invio a mezzo PEC di richieste di preventivo alle seguenti ditte:
CONSIDERATO che sono pervenuti al protocollo regionale i seguenti riscontri:
DATO ATTO che il preventivo presentato dall’operatore economico GRAIA s.r.l.. con sede legale a Varano Borghi (VA) in Viale Repubblica, n. 1 - P. IVA n. 10454870154, di cui al suddetto n. di protocollo 514772/2022 per un importo pari Euro 15.000,00 (esclusa IVA) costituisce l’unica offerta ed è altresì congruo ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO che per il servizio di redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il Lago di Garda e del relativo Studio di incidenza ambientale la società GRAIA s.r.l. di Varano Borghi (VA) è in possesso di tutti gli elementi per produrre un’offerta economicamente vantaggiosa e professionalmente valida e inoltre in grado di garantire il rispetto dei termini;
CONSIDERATO quanto sopra esposto l’operatore economico GRAIA s.r.l. è stato invitato a presentare l’offerta secondo la modalità a trattativa diretta mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell’art.1, coma 2, lett. a) del DL n. 76 del 2020, convertito con modifiche con Legge n. 120 del 2020 successivamente modificata dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge n. 108/2021
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012, “Legge Regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17/04/2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e ss.mm.ii.”;
RILEVATO CHE:
DATO ATTO che la procedura è stata registrata con C.I.G. ZCE385BC24, attribuito da ANAC su richiesta della scrivente struttura, ai sensi dell’art. 11 della L.16.01.2013, n. 3;
DATO ATTO che, ai sensi della Delibera CIPE del 26 novembre 2020, l’attività per la quale si chiede l’impegno con il presente atto non risulta assoggettata all’obbligo di indicazione del CUP;
DATO ATTO che l’operatore economico individuato ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 ex d.lgs 50/2016;
DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti (Linee guida ANAC n. 4 e motivazioni su condizioni eccezionali per operatore uscente);
DATO ATTO che alla stipula del contratto in MePA si procederà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. a) del D.L. n.76 del 2020, come convertito con modifiche nella legge n. 120 del 2020, nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura è sempre autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, co. 8 del citato decreto legislativo;
VISTA la dichiarazione sostitutiva/DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita dall'amministrazione in data 17/112022 come allegato all’offerta presentata, tramite il MePA di Consip S.P.A. dall’operatore economico, identificativo univoco numero 3294529;
ATTESTATO il perfezionamento dell’obbligazione giuridica in argomento;
RITENUTO di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs n. 50 del 2016, come modificato dall’art. 4 comma 1, della L. n. 120/2020 nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
DATO ATTO che l’art 30 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti pubblici, dispone che l’affidamento degli appalti si svolge secondo principi di economicità, di efficacia, tempestività e trasparenza, nonché di proporzionalità.
RITENUTO, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e della procedura espletata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di acquisire dalla GRAIA s.r.l.. con sede legale a Varano Borghi (VA) in Viale Repubblica, n. 1 - P. IVA n. 10454870154, il servizio di assistenza tecnica specialistica per la redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il Lago di Garda e relativo Studio di incidenza ambientale. La validità del contratto è fissata fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe motivatamente concordate con la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
RITENUTO di impegnare l’importo complessivo di Euro 18.287,80 (Euro diciottomiladuecentoottantasette/80) (IVA inclusa) che costituisce debito commerciale, a favore dell’operatore economico GRAIA s.r.l. (Anagrafica 00182881) con sede legale Varano Borghi (VA) in Viale Repubblica, n. 1 - P. IVA n. 10454870154, a valere dei fondi stanziati sul capitolo:
DATO ATTO che alla liquidazione della spesa, si provvederà previa presentazione di fattura ad avvenuto espletamento del servizio e a seguito di verifica della regolare esecuzione del servizio, e si concluderà entro il 30 novembre 2022, pertanto esigibile nel corrente esercizio, con imputazione a carico dell’esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 così come modificato con D.lgs. n. 126 del 10.08.2014, ed in particolare l’allegato 4.2;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 tramite acquisizione del servizio, come sopra illustrato, nei limiti dell’importo complessivo di Euro 18.287,80 = IVA e ogni altro onere incluso, per la redazione di un Piano di miglioramento della pesca per il Lago di Garda e relativo Studio di incidenza ambientale;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 4 del più volte citato D.L. 76 del 16 luglio 2020, per le procedure sottosoglia la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di non acquisire la garanzia definitiva prodotta dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.lgs n. 50/2016 e della DGR 1823 del 6/12/2019, considerando il miglioramento del prezzo in sede di trattativa;
CONSIDERATO che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge n. 190/212 e dal D.Lgs n. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, nel sito web della Regione del Veneto, liberamente scaricabile sul profilo del Committente;
VISTA la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.ii. relativi all’approvvigionamento delle PP.AA. tramite convenzioni-quadro e mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTA la Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii articolo 1, comma 130, relativa all’importo dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii, relativo alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle PP.AA.;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, così come modificato con D.lgs. n. 126 del 10.08.2014, ed in particolare l’allegato 4.2;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici”;
VISTE le Linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs n. 50/2016 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con le successive delibere n. 206 del 1° marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTA la Legge Regionale Statutaria 17 marzo 2021, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “ Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021 “Bilancio di previsione 2022-2024”;
VISTA la DGR n. 1821/2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii. “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la L.R. n. 34 del 15/12/2021 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”;
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante “Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto”;
VISTO il Decreto n. 19 del 28 dicembre 2021 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;
VISTA la DGR n. 42 del 25 gennaio 2022 “Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024”;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,
decreta
Pietro Salvadori
Allegati (omissis)
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