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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 82 del 07 dicembre 2022
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3 della ditta AGRI-GAS S.R.L. con sede legale sita in Via Cesare Battisti n. 178 Sant'Anna D'Alfaedo (VR) e sede operativa sita in Località Campostrin s.n.c. Sant'Anna D'Alfaedo (VR).
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all’impianto della ditta AGRI-GAS S.R.L. quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3, con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTA l’istanza della ditta AGRI-GAS S.R.L. P. IVA 04240650236 con sede legale sita in Via Cesare Battisti n. 178 – Sant’Anna D’Alfaedo (VR) e sede operativa sita in Località Campostrin s.n.c. – Sant’Anna D’Alfaedo (VR), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria e di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, pervenuta con nota prot. n. 0240380 del 06/12/2022 (prot. reg.le n. 563515 del 06/12/2022) dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto n. 4 (VR) agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Legnago (VR) a seguito del sopralluogo effettuato in data 25/11/2022 (prot. reg.le n. 563515 del 06/12/2022) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria e di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;
CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sant’Anna D’Alfaedo (VR) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
- € 16,00 per la domanda: numero seriale 01200392382782 del 24/05/2022; - € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01210512066811 del 12/10/2022,
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
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