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Bur n. 154 del 20 dicembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 298 del 31 ottobre 2022

Ditta ECOAMBIENTE SRL (CF 01452670290) con sede legale in Via delle Industrie, 53/A 45100 Rovigo e ubicazione impianto in via Calatafimi, 26 - Loc. Sarzano (RO). Aggiornamento ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 323 del 12.04.2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. 323/2021 per l'impianto di selezione e igienizzazione di rifiuti urbani con produzione di frazione secca, biostabilizzato e CSS sito in località Sarzano (RO) della ditta Ecoambiente S.r.l., con l'inserimento di nuovi codici EER che possano essere trattati in impianto (EER 020104, EER 190606 e EER 190604). Con il presente provvedimento viene corretto il refuso presente al punto 8 lettera i del decreto n. 323/2021 e ricompreso il nulla osta rilasciato per il codice EER 150106 ai sensi del punto 11 Decreto AIA n. 323/2021;.

Il Direttore

PREMESSO che con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 323 del 12.04.2021 è stata rilasciata alla ditta ECOAMBIENTE SRL (CF 01452670290) un’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l’impianto di selezione e igienizzazione di rifiuti urbani e speciali con produzione di frazione secca, biostabilizzato e CSS sito in località Sarzano (RO);

VISTA la comunicazione della Società prot. n. 3489 del 25.03.2022, acquisito al prot. regionale n. 139652 del 28.03.2022, con cui si evidenzia la presenza di un refuso alla prescrizione n.8 punto i) del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 323 del 12.04.2021 consistente nell’erronea aggiunta del termine “urbano”;

RILEVATO che l’Amministrazione regionale con nota prot. n. 143630 del 29.03.2022 ha specificato che nella sezione di ricezione e preselezione meccanica, prima fase del trattamento, possono essere conferiti i rifiuti urbani, nonché i rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER riportati in Allegato A del Decreto AIA n. 323/2021, come indicato alla prescrizione n.7;

VISTO che la Società con nota prot. n. 3486 del 25.03.2022, acquisita al prot. regionale n. 138989 del 25.03.2022, ha richiesto il nulla osta per il conferimento di rifiuti con codice EER 15 01 06 (imballaggi in materiali misti) prodotti dalle imprese del settore ittico della provincia di Rovigo per lo smaltimento e il recupero sulla linea CSS;

DATO ATTO che con nota prot. n. 143672 del 29.03.2022 è stato rilasciato il nulla osta per la gestione del rifiuto EER 150106 prodotto dalle imprese del settore ittico presso l’impianto TMB di Sarzano, previsto alla prescrizione n. 11 del Decreto AIA n. 323/2021;

VISTA la comunicazione di modifica “non sostanziale” ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., inviata dalla ditta con nota prot. n. 7099 del 17.06.2022, acquisita al prot. regionale n. 274605 del 17.06.2022, con la quale si è richiesto l’inserimento di nuovi codici EER che possano essere trattati in impianto, nello specifico:

  • EER 020104 “rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)” per l’operazione D15/R12;
  • EER 190606 “Digestato prodotto da trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale” e EER 190604 “Digestato prodotto da trattamento anaerobico di rifiuti urbani” per l’operazione D15/D8;

CONSIDERATO che questa Amministrazione si è espressa con nota prot. n. 303013 del 07.07.2022 valutando che la modifica proposta non comporta una variazione della potenzialità di trattamento dell’impianto e non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana, che non siano già stati valutati nel procedimento di adozione del provvedimento favorevole di VIA del progetto presentato da Ecoambiente Srl per l’impianto di selezione ed igienizzazione di RSU e RS con produzione di frazione secca, sito in loc Sarzano –Rovigo, conclusosi con Determinazione provinciale n. 291 del 13.02.2019.

DATO ATTO altresì che nel succitato procedimento le valutazioni di compatibilità ambientale sono state predisposte considerando i rifiuti EER 020104 e 190604 in ingresso all’impianto;

RILEVATO che con la nota prot. n. 303013 del 07.07.2022 si è richiesto altresì a tutti gli Enti coinvolti eventuali osservazioni a quanto sopra illustrato e si è chiesto alla Società di chiarire le modalità di deposito preliminare o messa in riserva dei codici EER richiesti nella modifica, confermando o aggiornando l’Allegato B del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 323 del 12.04.2021;

VISTO il riscontro di Ecoambiente Srl con nota prot n. 8328 del 19.07.2022, acquisito al prot. regionale n. 320043 del 19.07.2022, con cui ha confermato che le nuove tipologie di rifiuti richieste da trattare in impianto verranno conferite nell’area di ricezione e preselezione meccanica;

RILEVATO che sono pervenute la nota di ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici prot. n 71998 dell’08.08.2022, acquisita al prot. regionale n. 351934 del 09.08.2022, nonché la nota della Provincia di Rovigo, prot. n. 18834 del 16.08.2022, acquisita al prot. regionale n. 363243 del 17.08.2022, che non rilevano motivi ostativi in merito alla valutazione di non sostanzialità della modifica in progetto;

DATO ATTO che ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, con la succitata nota, richiede l’aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, integrandolo in particolare con i controlli analitici e procedurali relativi ai codici EER 190606 e EER 190604 sottoposti alle operazioni richieste;

VISTA la nota prot. n. 364577 del 18.08.2022 con cui si è chiesto alla Società di aggiornare il PMC ver. 002 dicembre 2020 -rev.1 febbraio 2021 e il relativo riscontro pervenuto con nota prot. n. 9681 del 30.08.2022, acquisito al prot. regionale n. 384171 del 30.08.2022;

PRESO ATTO del parere favorevole con precisazioni di ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici prot. n. 82719 del 19.09.2022, acquisito al prot. regionale n. 434225 del 21.09.2022;

RITENUTO alla luce della nota succitata, di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo (ver002 dicembre 2020 - rev.2 agosto 2022), aggiornato come nel parere di ARPAV prot. n 82719 del 19.09.2022;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che la modifica come comunicata non può configurarsi come sostanziale in quanto non rientra nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i;

VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 323 del 12.04.2021;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 09 aprile 2019 “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018.” stabilisce che il Direttore della Direzione Ambiente provvede all'adozione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

decreta

1. di autorizzare la Ditta ECOAMBIENTE SRL a gestire presso l’impianto di selezione e igienizzazione di rifiuti urbani e speciali con produzione di frazione secca, biostabilizzato e CSS sito in località Sarzano (RO) i rifiuti riportati con le relative operazioni ammesse nell’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che sostituisce l’Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 323 del 12.04.2021;

2. di modificare e sostituire il punto 8 del Decreto n. 323 del 12.04.2021 nel modo seguente:

“Con rifermento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., le attività di gestione dei rifiuti che la Ditta è autorizzata ad effettuare sono le seguenti:

a. nell’area di ricezione e preselezione meccanica:

i. deposito preliminare [D15], ovvero la messa in riserva [R13], di rifiuti, in ingresso all’impianto di selezione e igienizzazione;

ii. trattamento preliminare [D13] di triturazione e/o pressatura al fine di ridurre la pezzatura e/o l’adeguamento volumetrico e/o l’omogeneizzazione di partite di rifiuti destinati al medesimo impianto finale o al successivo trattamento di stabilizzazione biologica del sottovaglio [D8] oppure di selezione e cernita finalizzata a recupero [R12];

b. nell’area di ricezione e trattamento del rifiuto ingombrante:

i. messa in riserva [R13];

ii. operazione di selezione, cernita e riduzione volumetrica di rifiuti ingombranti, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee finalizzata a recupero [R12];

c. nella linea di produzione CSS:

i. operazioni di selezione e cernita di rifiuti in ingresso [R12], finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero o a smaltimento e all’ottenimento di rifiuto costituito da Combustibile Solido Secondario, identificato dal EER 191210, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 15359;

ii. raffinazione [R3] di rifiuti per l'ottenimento di Combustibile Solido Secondario, che cessa la qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 15359, come stabilito dal DM n. 22/2013;

iii. deposito preliminare [D15], ovvero la messa in riserva [R13], dei rifiuti prodotti dalla linea di produzione CSS;

d. nella linea di biostabilizzazione:

i. produzione di Biostabilizzato da Discarica [D8].”

3. di modificare e sostituire il punto 11 del Decreto n. 323 del 12.04.2021 nel modo seguente:

“Il conferimento di rifiuti con EER 02.01.03, 02.03.04 e 15.01.06, è subordinato ad una richiesta motivata da parte della Ditta e a un preventivo nulla osta rilasciato dalla competente Amministrazione regionale.

Per il rifiuto con EER 15.01.06 prodotto dalle imprese del settore ittico è stato rilasciato nulla osta con nota prot n. 143672 del 29.03.2022.”

4. di modificare e sostituire il punto 33 del Decreto n. 323 del 12.04.2021 nel modo seguente:

“Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali dell’impianto il gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato in data 30.08.2022 con nota prot. n. 9681 (ver. 002 dicembre 2020 -rev.2 agosto 2022), modificato come segue:

a. L’autocontrollo del biostabilizzato (rif. Par.8.2) dovrà essere conforme a quanto previsto per il compost, con riferimento alla norma UNI 10802; le analisi microbiologiche, riportate nella seconda parte del paragrafo, non sono pertinenti;

b. Il paragrafo 2.1.4 ANALISI RIFIUTI IN USCITA deve essere integrato con la produzione di biostabilizzato in quanto rifiuto in uscita;

c. Le determinazioni analitiche di laboratorio, qualora non specificate nel PMC, devono essere effettuate con i metodi indicati dalle norme; per i parametri per cui sono definiti i BAT-AEL, i metodi devono essere quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN) e nel caso sia indicato “metodo EN non disponibile” o non siano indicati i metodi, si utilizzano altre metodiche, tenendo presente la logica di priorità fissata dal BRef “Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” e dal D. Lgs. 152/06. È ammesso l’utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento, secondo quanto previsto dall’Allegato G alla Nota Tecnica ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011 “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). SECONDA EMANAZIONE”.

5. La ditta dovrà fornire entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato in data 30.08.2022 con nota prot. n. 9681 (ver. 002 dicembre 2020 -rev.2 agosto 2022), la cui struttura venga maggiormente uniformata a quella prevista dal modello di PMC di ARPAV (riportando i contenuti informativi delle attuali sezioni aggiuntive nelle sezioni ivi previste) e che risponda alle indicazioni fornite da ARPAV nel proprio parere prot. n 82719 del 19.09.2022 ovvero come elencate al punto 4 del presente provvedimento e delle successive indicazioni:

a. i controlli previsti per la parte “2. COMPONENTI GESTIONALI” dovranno essere maggiormente dettagliati;

b. nella tabella 1.1.2 Analisi Rifiuti in ingresso dovranno essere inseriti i codici EER 020104, 190606 e 190604;

c. il riferimento all’applicativo Web O.R.So. dovrà essere sostituito con la dicitura generica “applicativo ARPAV”.

6. di fare salve tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 323 del 12.04.2021, non espressamente modificate dal presente provvedimento;

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta ECOAMBIENTE SRL, al Comune di Rovigo, alla Provincia di Rovigo, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, ad ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici e al Consiglio di Bacino Rovigo.

8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

298_Allegato_DDR_298_31-10-2022_491124.pdf

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