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Bur n. 138 del 22 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 93 del 08 novembre 2022

MINCHIO MARIANO S.R.L. Nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi. Comune di localizzazione: Veggiano (PD). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 e dalla L. 108/2021, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di una condizione ambientale, dell'istanza presentata dalla società Minchio Mariano S.r.l. in riferimento al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in comune di Veggiano.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 7, lettere r), s) e z.a);

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Minchio Mariano Srl, e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA al prot. regionale con n. 272037, 272047 e 272067 del 16/06/2022;

VISTA la nota prot. n. 278683 del 21/06/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/06/2022 è avvenuta la presentazione del progetto da parte del proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota prot. n. 347567 del 05/08/2022 con la quale gli uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale, sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/08/2022, hanno provveduto a richiedere, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., chiarimenti ed integrazioni in ordine all’istanza presentata;

TENUTO CONTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 349075 del 08/08/2022 il proponente ha provveduto a richiedere, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la sospensione dei termini per 45 giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

VISTA la documentazione integrativa acquisita agli atti degli uffici regionali in data 23/09/2022, con protocollo n. 439516;

VISTA la nota prot. n. 450606 del 30/092022 con la quale gli uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale vista la documentazione integrativa acquisita in data 23/09/2022, protocollo regionale 439516, e considerate le caratteristiche dell’intervento, hanno comunicato la proroga di venti giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica, ai sensi del citato comma 6 dell’art. 19 del D.L.gs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 26/10/2022:

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione allegata all’istanza presentata dal proponente, così come integrata nel corso del procedimento;

RITENUTO che le integrazioni ed i chiarimenti forniti dal proponente in riscontro alla richiesta formulata dagli uffici regionali possano considerarsi complessivamente adeguati a consentire l’identificazione e la stima dei potenziali impatti ambientali connessi con l’attività in esame, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATA tuttavia l’opportunità che gli aspetti progettuali di seguito puntualmente richiamati vengano ulteriormente dettagliati e definiti in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale, da rilasciarsi a seguito della presentazione di specifica istanza da parte del proponente a seguito dell’esclusione dall’obbligo di procedura di VIA;

CONSIDERATO che in sede di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà essere precisato che la capacità giornaliera massima di lavorazione in operazioni di smaltimento D14/D13, comprensiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, non potrà superare complessivamente i 200 Mg/g, calcolati come quantitativo risultante in lavorazione giornalmente in operazioni D14/D13 indipendentemente da quando è stata avviata la lavorazione;

CONSIDERATO che gli aspetti inerenti le modalità gestionali relative alle lavorazioni dovranno essere maggiormente dettagliate nel provvedimento finale di Autorizzazione Integrata Ambientale, con riferimento a ciascuno dei CER ammissibili;

CONSIDERATO che in sede di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale dovranno essere esplicitate le modalità di gestione delle frazioni liquide derivanti dalla bonifica / lavaggio dei rifiuti in area confinata, al fine di evitare la commistione di frazioni incompatibili in ragione delle diverse tipologie di rifiuti trattati e/o additivi impiegati;

CONSIDERATO che nella documentazione per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dovranno essere approfondite le modalità di rimozione manuale della lana minerale dai rifiuti nell’operazione di bonifica in area confinata nonché le modalità di gestione successive alla fase di rimozione (imballo, allontanamento), con particolare riferimento ai presidi per la tutela della salute dei lavoratori;

CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente per la valutazione dell’adeguatezza dei presidi di abbattimento delle emissioni proposti sono da considerarsi esaustive,

CONSIDERATO che lo studio presentato nelle integrazioni quale approfondimento di primo livello previsto dall’”Orientamento operative per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e Assoggettabiltà” non risulta completamente esaustivo rispetto all’orientamento operativo succitato, in quanto:

  • non sono stati individuati su mappa i recettori sensibili (da web Gis si nota un gruppo di case a meno di 300 m a SO e altre abitazioni a circa 150 m a NE).
  • i valori di vento riportati nel documento di integrazione sono relativi alla stazione di Montegalda, per la quale la rosa dei venti non evidenzia solamente una prevalenza da N, ma anche una numerosità significativa di casi da NNE e NE;
  • manca una stima quantitativa delle concentrazioni e delle portate di odore delle sorgenti odorigene, almeno per le sorgenti convogliate, al fine di potere confrontare le stime fatte con i criteri di significatività previsti dall’Orientamento operativo sopra richiamato (80 ouE/m3 per le concentrazioni e 500 ouE/s per i flussi).

VALUTATO che nonostante il proponente preveda specifici presidi ambientali allo scopo di minimizzare le emissioni odorigene (lavorazioni tutte interne al capannone, aspirazione con apposito impianto di tutte le zone interne, sistema di abbattimento con stadio elettrostatico per l’ossidazione dei composti odorigeni in fase gassosa e sistema di foto-ossidazione dei composti organici per gli effluenti provenienti dal capannone), si ritiene che prima del rilascio dell’AIA il proponente debba presentare, a completamento dell’elaborato presentato in fase di integrazioni, le informazioni utili al fine di colmare le carenze sopra evidenziate rispetto alla valutazione di primo livello richiesta; nel caso risultasse necessario, nei termini previsti dall’Orientamento operativo, il proponente dovrà eseguire una valutazione modellistica di dispersione per stimare l’impatto delle emissioni odorigene (almeno di quelle convogliate) sui ricettori individuati. I risultati di tali valutazioni saranno quindi utilizzati nella fase di rilascio dell’autorizzazione AIA dove potranno essere delineati ulteriori apprestamenti non solo tecnici ma soprattutto gestionali in riferimento anche all’applicazione delle BAT per gli impianti di trattamento rifiuti, dove la tematica dell’odore è specificatamente trattata;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la cisterna di gasolio interrata, in sede di autorizzazione AIA, sia valutata l'opportunità di integrare i presidi ambientali previsti dal proponente con ulteriori accorgimenti quali, ad esempio:

  • controllo in continuo della tenuta dell’intercapedine;
  • collegamento del sistema di controllo in continuo con sistema di allarme sonoro o visivo periodicamente verificato;
  • adeguata protezione dalle sollecitazioni meccaniche qualora l’area sovrastante si resa accessibile al passaggio dei veicoli;

CONSIDERATO che, in fase di rilascio dell’AIA il proponente dovrà produrre, per l’impianto di illuminazione esterna, un progetto illuminotecnico completo ai sensi della LR 17/09 anche con riferimento alla normativa tecnica vigente (in particolare norme UNI 10819:2021, UNI 11248: 2016, UNI EN 13201-2:2016, UNI EN 12464-2:2014, UNI-TS 11726:2018, UNI 11630:2016) e ai criteri e alle linee guida ARPAV reperibili all’indirizzo dell’Agenzia;

VISTE la nota prot. n. 310737 del 13/07/2022 dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Padova e la nota dell’Autorità di Bacino distrettuale Alpi Orientali del 04/10/2022, acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 453957 del 04/10/2022;

EVIDENZIATO che il proponente dovrà presentare la documentazione richiesta dall’Autorità di Bacino distrettuale Alpi Orientali nella nota sopra richiamata ai fini della verifica del rispetto di quanto stabilito nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione;

EVIDENZIATO che in relazione a quanto previsto al punto precedente, dovranno essere opportunamente rivisti gli elaborati di progetto che risultano incongruenti rispetto alle integrazioni depositate dal proponente nel corso dell’istruttoria, evidenziando in particolare quanto di seguito riportato:

  • nella Relazione integrativa “All. 01_Tav. 06_REV.01” il proponente ha chiarito le quote relative alla pavimentazione interna, ma non è stato invece aggiornato l’elaborato relativo alle sezioni;
  • per quanto attiene le vasche di accumulo e alle superfici di trattamento delle acque, è necessario far riferimento ai dati esplicitati negli elaborati integrativi depositati (superficie delle acque di prima pioggia di 3298,16 mq, precipitazione da trattare pari a 16,49 mc, vasche di accumulo in progetto di 18 mc);
  • il Proponente nella Relazione Protezione dal rischio piena rev.01 ha precisato che le quote di progetto dei piazzali esterni sono impostate ad una quota rialzata dal piano campagna. Di tale aspetto non viene data evidenza negli elaborati grafici.

VISTA la nota prot. n. 342574 del 03/08/2022 con la quale gli uffici della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV nella quale: “si propone all’Autorità competente di dare atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
C. siano rispettate le prescrizioni in materia di valutazione di incidenza previste dal parere n. 71 del 10/07/2020 della Commissione Regionale VAS;

e di dichiarare per il progetto per un nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in comune di Veggiano (PD), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”;

ha espresso parere favorevole al non assoggettamento alla procedura di VIA dell’intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha evidenziato che il progetto non genera impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:

 

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 1  

Macrofase

Ante Operam

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Documentazione da presentare ai fini del rilascio dell’AIA

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare le informazioni utili al completamento della valutazione di primo livello secondo l’”Orientamento operative per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto Ambientale e Assoggettabiltà” come segue:

  • individuazione su mappa dei recettori sensibili (da web Gis si nota un gruppo di case a meno di 300 m a SO e altre abitazioni a circa 150 m a NE).
  • presa in esame di tutte le direzioni di vento relative alla stazione di Montegalda;
  • stima quantitativa delle concentrazioni e delle portate di odore delle sorgenti odorigene, almeno per le sorgenti convogliate, al fine di potere confrontare le stime fatte con i criteri di significatività previsti dall’Orientamento operativo sopra richiamato (80 ouE/m3 per le concentrazioni e 500 ouE/s per i flussi).

Nel caso risultasse necessario, nei termini previsti dall’Orientamento operativo, il proponente dovrà eseguire una valutazione modellistica di dispersione per stimare l’impatto delle emissioni odorigene (almeno di quelle convogliate) sui ricettori individuati. I risultati di tali valutazioni saranno quindi utilizzati nella fase di rilascio dell’autorizzazione AIA dove potranno essere delineati ulteriori apprestamenti non solo tecnici ma soprattutto gestionali in riferimento anche all’applicazione delle BAT per gli impianti di trattamento rifiuti, dove la tematica dell’odore è specificatamente trattata.

Soggetto verificatore

Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 26/10/2022, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 26/10/2022 e di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, l’intervento descritto nell’istanza presentata dalla società Minchio Mariano S.r.l. denominato: “Nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi”, per le motivazioni rappresentate nelle premesse, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale ivi riportata;
  3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Minchio Mariano S.r.l. con sede legale a Montegaldella (VI), via Ghizzole, 45, C.F: e P.IVA: 03240560247 e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Veggiano (PD), alla Direzione Generale di ARPAV, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, al Consorzio di Bonifica Brenta, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso, alla Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare ed alla Direzione regionale Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Padova;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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