Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 138 del 22 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 49 del 03 novembre 2022

Istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da circa 317 Sm3/h e relative opere ed infrastrutture connesse, come intervento di riconversione di un impianto di produzione di energia elettrica e termica esistente alimentato a biogas, in località Serragli in Comune di Villa Bartolomea (VR). Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per l'attività di recupero rifiuti. Ditta proponente: Villa Bionergie Srl in Comune di Villa Bartolomea (VR). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.R. 11/2001; L.R. 3/2000.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano, tramite fermentazione anaerobica di rifiuti biodegradabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso, come intervento di riconversione di un impianto di produzione di energia elettrica e termica esistente alimentato a biogas. Inoltre viene rinnovata l’autorizzazione per il recupero di rifiuti (FORSU). 

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

  • il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
  • il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”;
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
  • l’art. 6 della L.R. 21 gennaio 2000 n. 3 che stabilisce le competenze in capo alle Province relativamente agli impianti di recupero di rifiuti;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
  • il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
  • il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;
  • il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.

VISTE

  • la deliberazione di Giunta regionale n. 738 del 15.03.2010 che autorizza ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003 la Ditta Villa Bioenergie srl, con sede legale ed operativa in Loc. Serragli 1, Villa Bartolomea (VR), all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da 960 kWe, alimentato a biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di rifiuti organici (operazioni [R3] ed [R1] dell’All. C al Titolo I Parte IV D.Lgs 152/2006);
  • la nota assunta al protocollo regionale n. 408809 del 24.09.2019 con cui la Ditta ha chiesto il rinnovo, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, del titolo necessario per l’attività di recupero rifiuti effettuata nell’impianto e ricompresa nel procedimento unico;
  • l’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D. Lgs. 387/2003, assunta al protocollo regionale con n. 134932 in data 24.03.2021, per la riconversione alla produzione di biometano di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a biogas, con potenza elettrica pari a 960 kW e potenza termica pari a 2630 kW, da realizzarsi nel sito di loc. Serragli in Comune di Villa Bartolomea (VR).

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

  • Con nota prot. reg. n. 545376 del 22.11.2021 indirizzata al Comune di Villa Bartolomea, alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, ad Acque Veronesi scarl, alla Direzione Ambiente Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti, al Comando Provinciale VVF di Verona, al Genio Civile di Verona, all’azienda ULSS 9 Scaligera – dip. di prevenzione, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di VR, RO e VI, a e-Distribuzione S.p.A. Div. Infrastrutture e Reti, a SNAM Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Orientale, oltre che alla ditta medesima, è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, chiedendo alla ditta di completare la documentazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota e chiedendo alle Amministrazioni e agli Enti interessati, di segnalare eventuale ulteriore documentazione di completamento, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota.
  • Con nota prot. reg. n. 39929 del 28.01.2022 è stato comunicato l’accoglimento della richiesta di proroga, acquisita con prot. reg n. 27861 del 21.01.2022, per la trasmissione di quanto richiesto al fine del completamento documentale.
  • Con nota prot. reg. n. 123839 del 17.03.2022 è stato comunicato l’accoglimento della richiesta di un’ulteriore proroga, acquisita con prot. reg. n. 104036 del 07.03.2022, per l’invio delle integrazioni.
  • Con nota prot. reg. n. 600931 del 24.12.2021, Acque Veronesi s.c.a.r.l. ha comunicato l’archiviazione dell’istanza senza l’apertura di alcun procedimento, considerato che la zona di pertinenza dell’insediamento non è servita da pubblica fognatura.
  • Con nota, acquisita al prot. reg. n. 559653 del 30.11.2021, il Genio Civile – Regione Veneto, ha comunicato che “Non avendo notato tra gli elaborati […] nulla che possa riguardare questa Unità Regionale si evidenzia che senza l’indicazione di specifiche competenze su cui si dovrà esprimere, non si potrà procedere”.
  • La Ditta ha trasmesso la documentazione di completamento con note, acquisite al prot. reg. con il n. 104000 del 07.03.2022 e i nn. 160559 e 160696 del 07.04.2022.
  • Successivamente la Ditta con nota, acquisita al prot. reg. con il n. 238800 del 25.05.2022, ha trasmesso l’attestazione di regolarità dell'attività in essere, in merito al rinnovo della garanzia finanziaria relativa all'attività di gestione dei rifiuti.
  • La Provincia di Verona, con nota acquisita al prot. reg. con il n. 259593 del 08.06.2022, ha trasmesso l’accettazione dell’appendice alla polizza fideiussoria n. 965062 del 08.11.2016, come inviata dalla Ditta.
  • Con nota prot. n. 321104 del 20.07.2022 e successive note prot. n. 328455 del 26.07.2022 e prot. n. 348162 del 05.08.2022 di rideterminazione dei termini, indirizzate al Comune di Villa Bartolomea, alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, alla Direzione Ambiente Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti, al Comando Provinciale VVF di Verona, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di VR, RO e VI, alla Prefettura di Verona, a e-Distribuzione S.p.A. Div. Infrastrutture e Reti, a SNAM Rete Gas S.p.A. Distretto Nord Orientale, oltre che alla Ditta medesima, è stata indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona stabilendo che entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della nota medesima si sarebbero potute richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti.
  • Con nota assunta al protocollo regionale n. 338688 del 01.08.2022, il Comando dei VVF di Verona ha trasmesso il proprio parere favorevole condizionato all’osservazione di alcune prescrizioni, da riportare nel permesso di costruire da rilasciare alla Ditta.
  • Con nota assunta al protocollo regionale n. 368108 del 22.08.2022 è pervenuto l’atto della Provincia di Verona, inerente il titolo di competenza ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
  • Con nota assunta al protocollo regionale prot. reg. n. 418947 del 09.09.2022 è pervenuto il contributo istruttorio di Arpav Dipartimento di Verona.
  • Il Comune di Villa Bartolomea, con nota assunta al protocollo regionale. n. 424193 del 14.09.2022, ha trasmesso il parere di competenza, subordinandolo alle seguenti precisazioni:

“a. Ai sensi dell’art. 36 delle Norme Tecniche del P.A.T.I. qualsiasi opera ricadente all’interno della fascia di rispetto idrografica (RD 368/1904, RD 523/1904), potrà essere autorizzata previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico secondo i rispettivi ambiti di competenza;

b. In merito al Piano di ripristino presentato dalla ditta, in caso di interruzione dell’attività non sarà obbligatorio dismettere le strutture e gli elementi costruttivi dell’impianto realizzate in Zona “D4” – Agroindustriale, mentre tutte le opere attuali e di futura realizzazione ricadenti in Zona “E2A” – rurale al termine dell’attività dovranno essere dismesse;

c. In merito alla deroga ai limiti di emissione per la zona acustica, come da comunicazione prot. n. 5458 del 13/04/2022 - che si allega per conoscenza - “… Tutte le imprese di gestione delle attività relative agli impianti di compostaggio e digestione anaerobica e opere connesse potranno beneficiare della deroga temporanea ai limiti di emissione previsti per le zone di classe III, con applicazione dei limiti di emissione previsti per le zone di Classe VI, fermo restando l’obbligo di rispetto dei limiti di immissione previsti per le zone di Classe III in cui ricadono eventuali ricettori sensibili”.

  • Con nota prot. reg. n. 421260 del 12.09.2022 questa Amministrazione regionale ha richiesto integrazioni alla Villa Bioenergie S.r.l., assegnando il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota per la fornitura delle informazioni e sospendendo contestualmente i termini del procedimento.
  • Con nota prot. reg. n. 421506 del 13.09.2022 questa Amministrazione regionale ha richiesto alla Provincia di Verona una revisione del contributo inviato, con la precisazione degli aspetti evidenziati da ARPAV, considerando altresì gli aspetti di cui all'art. 25 della LR 3/2000 per la modifica connessa alla linea R3 di produzione del biometano, assegnando il termine di 15 giorni dal ricevimento della nota per il ricevimento di quanto richiesto.
  • La Ditta ha fornito la documentazione richiesta, con nota acquisita al protocollo regionale con il n. 424154 del 14.09.2022, comprensiva della planimetria TAV. 05 “Layout impianto” datata 12.09.2022 e delle specifiche relative ai quantitativi massimi di rifiuti in ingresso ed in uscita in deposito, le modalità e le aree di stoccaggio.
  • La Provincia di Verona, con prot. 50488 del 07.10.2022, acquisito al protocollo regionale n. 460867 del 07.10.2021, ha trasmesso un nuovo atto sostituendo il quadro prescrittivo precedentemente inviato.

VISTO che la Provincia di Verona, nel citato atto assunto con protocollo 50488 del 07.10.2022, ribadendo quanto già precedentemente espresso nella nota assunta al protocollo regionale n. 368108 del 22.08.2022, invita a valutare l’adozione di un unico provvedimento considerando gli stabilimenti di titolarità delle ditte Villa Bioenergie srl e Fertitalia srl come unica installazione, in considerazione delle interconnessioni tra gli stessi e del fatto che le titolarità sono entrambe riconducibili alla medesima persona fisica.

RITENUTO di procedere all’assunzione di provvedimenti autorizzativi separati, stante la titolarità in capo persone giuridiche differenti, prescrivendo l’adozione di ogni accorgimento gestionale ed impiantistico finalizzato a garantire la netta distinzione delle attività.

VISTO che la Provincia di Verona, nel citato atto assunto con protocollo 50488 del 07.10.2022, evidenzia che la gestione attuata dalla Ditta in merito ai rifiuti prodotti dall’attività, come dalla stessa riportato nella nota integrativa in data 13.09.2022, è in contrasto con le indicazioni del contributo istruttorio di ARPAV e pertanto invita a chiarire questo aspetto prima della conclusione del procedimento autorizzativo.

EVIDENZIATO che, ancorché prodotti dall’attività, i rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento autorizzate non possono ritenersi rientranti nella definizione di cui all’art 185-bis, a cui può essere invece ricondotta la produzione di rifiuti ottenuti dall’attività non connessa al trattamento dei rifiuti quale a titolo di esempio la manutenzione dei macchinari, batterie e accumulatori che necessitano di essere sostituiti, estintori scaduti, ecc.

RITENUTO che l’attività di stoccaggio (R13 e/o D15) dei rifiuti esitanti dal pretrattamento dei rifiuti in ingresso debba invece rientrare tra quelle soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nonché a prestazione di garanzie finanziarie in accordo con la DGRV 2721/2014.

RITENUTO pertanto che la ditta debba adeguare le garanzie finanziarie all’effettivo quantitativo dei rifiuti in ingresso ed in uscita riconducibili all’attività di gestione rifiuti autorizzata e sottoposti in impianto ad operazioni di stoccaggio, e nel frattempo limitare lo stoccaggio complessivo a quanto consentito dalla copertura assicurata con le vigenti garanzie finanziarie.

CONSIDERATO che la Ditta ha presentato un Piano di ripristino che include la dismissione soltanto di parte delle strutture/elementi dell’impianto, richiedendo deroga alla dismissione dei digestori anaerobici, del piping, del sistema di produzione di energia elettrica, della platea di appoggio e del sistema di pretrattamento e purificazione a membrane, ritenuti riconducibili a quanto indicato al punto 2.3 5° trattino dell’Allegato A al Decreto n. 2 del 27 febbraio 2013 (per gli impianti realizzati in zone produttive si valuta la possibilità di mantenere le strutture e gli elementi costruttivi dell’impianto compatibili con la destinazione d’uso dell’area).

RICHIAMATO il parere espresso dal Comune di Villa Bartolomea, assunto al protocollo regionale n. 424193 del 14.09.2022, secondo cui in caso di interruzione dell’attività non sarà obbligatorio dismettere le strutture e gli elementi costruttivi dell’impianto realizzate in Zona “D4” – Agroindustriale, mentre tutte le opere attuali e di futura realizzazione ricadenti in Zona “E2A” – rurale (corrispondente ai mappali 84, 87, 446 e 449) al termine dell’attività dovranno essere dismesse.

VISTA la relazione istruttoria della struttura regionale responsabile del procedimento (U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto) che, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria.

RICHIAMATI i principali elementi progettuali, di seguito riportati. L’impianto risulta autorizzato con DGR n. 738 del 15.03.2010 per l’operazione di recupero [R3] mediante digestione anaerobica di rifiuti (EER 200108, 200201, 200302), con produzione di biogas e suo successivo recupero [R1] per la produzione di energia elettrica mediante tre moduli costituiti ciascuno da generatore sincrono trifase, a valle di un motore endotermico alimentato con il biogas, per una potenza termica nominale pari a 2630 kW (0,8767 kW ciascuno). L’energia termica prodotta è in parte utilizzata in impianto ed in parte ceduta alla limitrofa ditta Fertitalia srl. Le frazioni esitanti dal processo consistenti in percolati provenienti dai cumuli dei rifiuti, condense dell’umidificazione del biofiltro, condense degli spurghi di trattamento del biogas, parte del digestato, sono reimmessi direttamente nel processo di digestione anaerobica. Il digestato non reimmesso in impianto è inviato tramite condotta all’impianto di depurazione del vicino impianto di compostaggio della Fertitalia srl o presso impianti terzi autorizzati. La modifica prevede l’inserimento di una linea di raffinazione del biogas, per convertire gradualmente l’impianto alla produzione di biometano da immettere direttamente nella rete SNAM. Non è previsto il commercio con carri bombolai.

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.

PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più vicino all’area sede del futuro impianto è: “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” (site code IT 3210042) – situato a circa 3.000 metri.

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 19/2022 del 19.10.2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista tecnico- economico il recupero della CO2, proveniente dall’off-gas.

RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa.

VISTE le valutazioni relative al D.Lgs 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nell’assoggettamento alla norma.

RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015.

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, anche con valenza di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi e alla documentazione progettuale come presentata e integrata, riportata nell’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e alle condizioni e prescrizioni riportate nell’atto prot. 50488 del 07.10.2022 della Provincia di Verona, riportato nell’Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché alle condizioni espresse dal Comando dei VVF di Verona e dal Comune di Villa Bartolomea.

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M. 10.09.2010.

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.

TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 inerente le funzioni dirigenziali,

decreta

1. La società Villa Bioenergie Srl (Codice Fiscale e Partita IVA n. 03417750233), con sede legale in Comune di Villa Bartolomea (VR) – loc. Serragli ed impianto nel Comune di Villa Bartolomea (VR), in loc. Serragli ai mappali 84-87-88-89-90-386-446-449-448-451 del Foglio 21, è autorizzata, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso, mediante riconversione dell’esistente impianto di produzione di energia elettrica per la raffinazione di parte del biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di rifiuti biodegradabili, per i seguenti quantitativi:

  • quantità massima di rifiuti in ingresso ai biodigestori: 36.000 t/anno pari a 99 t/giorno;
  • produzione prevista di biometano: 300 Nm3/h, pari a 316,8 Sm3/h e 2.661.120 Sm3/anno.

2. L’impianto dovrà essere realizzato ed esercito in conformità alla documentazione progettuale come presentata e integrata, riportata nell’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Il presente provvedimento ricomprende la modifica e contestuale rinnovo dell’autorizzazione al recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, in conformità alle prescrizioni riportate nell’atto della Provincia di Verona prot. 50488 del 07.10.2022, acquisito al protocollo regionale n. 460867 del 07.10.2021, in Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

4. Le aree di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti e la perimetrazione dell’impianto sono riportate nell’elaborato grafico Tav. 05 “Layout impianto” datato 12.09.2022, in Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

5. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.

6. La validità della presente autorizzazione è subordinata al possesso di valido titolo di godimento dei terreni costituenti il sedime dell’impianto, delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili.

7. Almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a € 24.731,13.

8. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGRV 253/2012.

9. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate ai sensi del precedente articolo.

10. L’avvio dei lavori è subordinato all’acquisizione di idoneo titolo edilizio da parte del Comune di Villa Bartolomea, nonché del nulla osta dell’autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico secondo i rispettivi ambiti di competenza per qualsiasi opera ricadente all’interno della fascia di rispetto idrografica (RD 368/1904, RD 523/1904). Dell’avvenuta acquisizione dei necessari titoli la Ditta dovrà dare atto nella comunicazione di cui alla prescrizione provinciale n. 5 dell’Allegato B al presente provvedimento.

11. Terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di costruzione dell’impianto dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

12. A lavori ultimati e prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, la Ditta dovrà presentare al Ministero dell’Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 151/2011 con apposito modello PIN2-2018, completa degli allegati obbligatori.

13. La Ditta deve monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le eventuali indicazioni del coordinamento nazionale di cui all’art.11 del D.Lgs 105/2015.

14. Per i motori di cogenerazione, per i quali non sono state effettuate modifiche impiantistiche, restano valide le prescrizioni e i limiti fissati dalla D.G.R. n. 738 del 15.03.2010, come riportato di seguito:

a) in tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di O2 del 5%, indicati al punto 2 del Suballegato 1 dell’Allegato 2 al D.M. 5.02.1998 e più precisamente:

  • Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1h) 10 mg/Nm3
  • HCl 10 mg/Nm3
  • COT 150 g/Nm3
  • HF £ 2 g/Nm3
  • NOX £ 450 mg/Nm3
  • CO £ 500 mg/Nm3

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell’Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

b) Il biogas dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  • contenuto minimo di CH4: 30% del volume;
  • contenuto di H2S massimo: 1,5% del volume;
  • P.C.I. sul tal quale, minimo: 12.500 kJ/Nm3.

c) vengano effettuate le analisi delle emissioni in atmosfera almeno annualmente con obbligo di conservazione di un registro;

d) l’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto;

e) i camini siano dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 13284;

f) l’impianto venga predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;

g) l’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto.

15. La Ditta dovrà trasmettere alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, con cadenza annuale, i dati di produzione di energia elettrica e di biometano (dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre).

16. La Ditta dovrà rivalutare entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 e diversamente proporre un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa. A tal fine dovrà essere presentata apposita relazione alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

17. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri etc..).

18. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.

19. Gli interventi di manutenzione e controllo dei cogeneratori, effettuati secondo le frequenze dettate dal costruttore devono essere opportunamente formalizzati e registrati (sul registro di manutenzione, annotando in particolare gli interventi sul sistema di regolazione della combustione).

20. La Ditta deve provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e della viabilità interna ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.

21. I serbatoi di deposito delle materie prime liquide dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e, se previsti, dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati.

22. Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche dovranno essere rispettate le DPA dalle cabine e dai relativi cavi di connessione.

23. Le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convogliati per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.

24. La Ditta deve rispettare le prescrizioni riportate nell’atto della Provincia di Verona prot. 50488 del 07.10.2022, in Allegato B al presente provvedimento, con le seguenti precisazioni:

a) deve intendersi cogente la prescrizione n. 11 inerente la completa separazione fisica con il limitrofo impianto di Fertitalia srl;

b) il riferimento alla Regione di cui alle prescrizioni n. 5, 7, 8, 13, 19, 34 deve intendersi esteso anche alla Provincia di Verona, in forza delle competenze attribuite dalla vigente normativa regionale e statale;

c) nel periodo transitorio, fino a completa riconversione alla produzione di biometano, le operazioni autorizzate di cui alla prescrizione n. 29 devono intendersi estese all’operazione di recupero [R1] dell’All. C al Titolo I Parte IV del D.Lgs 152/2006, consistente nel recupero di energia da biogas;

d) i rifiuti prodotti dalle operazioni di pretrattamento rifiuti (come scarti non biodegradabili, parte del digestato, etc.) non potranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo e devono intendersi stoccabili in impianto (operazioni [R13] e/o [D15]) in forza della presente autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ed idonea copertura con garanzie finanziarie in conformità con la DGRV 2721/2014;

e) La capacità massima di stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle operazioni di pretrattamento rifiuti (CER 191212; CER 190604) è pari a 250 ton. Fino ad estensione delle garanzie finanziarie in accordo con la DGRV 2721/2014, il quantitativo dei rifiuti stoccabile, comprensivo dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti, non potrà superare 480 tonnellate. Eventuali eccedenze non coperte da garanzie finanziarie dovranno essere allontanate entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento;

f) le aree di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti e la perimetrazione dell’impianto sono riportate nell’elaborato grafico Tav. 05 “Layout impianto” datato 12.09.2022, in Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. I rifiuti dovranno essere manutenuti separati dalle materie prime/sottoprodotti, con precise indicazioni nella planimetria, cartellonistica e tracciabilità;

g) l’area identificata nella Tav. 05 “Layout impianto” datato 12.09.2022, in Allegato C al presente provvedimento, deve intendersi preposta al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla manutenzione dell’impianto ed allo stoccaggio [R13] e/o [D15] dei rifiuti prodotti dalle attività di pretrattamento dei rifiuti. Il deposito temporaneo dovrà essere effettuato su area identificata e separata rispetto allo stoccaggio dei rifiuti prodotti soggetti ad autorizzazione.

25. Tutti i documenti di gestione/controllo devono essere aggiornati alle prescrizioni del presente provvedimento, nonché alla rendicontazione tramite l’applicativo web ORSo.

26. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Villa Bartolomea alla Provincia di Verona e al Dipartimento provinciale ARPAV di competenza.

27. A seguito della cessazione dell’attività autorizzata, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, secondo le modalità previste dal Piano di ripristino approvato con il presente provvedimento.

28. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.

29. Sono fatte salve le competenze del Comune di Villa Bartolomea (VR) in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) ed al DPR 6 giugno 2001 n. 380, nonché gli ulteriori eventuali altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse.

30. Sono fatte salve tutte le prescrizioni degli altri Enti coinvolti come richiamati in premessa.

31. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta Villa Bioenergie S.r.l., ed ai seguenti soggetti: Comune di Villa Bartolomea (VR), Provincia di Verona, ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Consorzio di Bonifica Veronese, E-Distribuzione S.p.A., SNAM S.p.A. e GSE.

32. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

33. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Paolo Giandon

(seguono allegati)

49_Allegato_A_488732.pdf
49_Allegato_B_488732.pdf
49_Allegato_C_488732.pdf

Torna indietro