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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 49 del 03 novembre 2022
Istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da circa 317 Sm3/h e relative opere ed infrastrutture connesse, come intervento di riconversione di un impianto di produzione di energia elettrica e termica esistente alimentato a biogas, in località Serragli in Comune di Villa Bartolomea (VR). Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per l'attività di recupero rifiuti. Ditta proponente: Villa Bionergie Srl in Comune di Villa Bartolomea (VR). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.R. 11/2001; L.R. 3/2000.
Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano, tramite fermentazione anaerobica di rifiuti biodegradabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso, come intervento di riconversione di un impianto di produzione di energia elettrica e termica esistente alimentato a biogas. Inoltre viene rinnovata l’autorizzazione per il recupero di rifiuti (FORSU).
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
VISTE
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
“a. Ai sensi dell’art. 36 delle Norme Tecniche del P.A.T.I. qualsiasi opera ricadente all’interno della fascia di rispetto idrografica (RD 368/1904, RD 523/1904), potrà essere autorizzata previo nulla osta dell’autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico secondo i rispettivi ambiti di competenza;
b. In merito al Piano di ripristino presentato dalla ditta, in caso di interruzione dell’attività non sarà obbligatorio dismettere le strutture e gli elementi costruttivi dell’impianto realizzate in Zona “D4” – Agroindustriale, mentre tutte le opere attuali e di futura realizzazione ricadenti in Zona “E2A” – rurale al termine dell’attività dovranno essere dismesse;
c. In merito alla deroga ai limiti di emissione per la zona acustica, come da comunicazione prot. n. 5458 del 13/04/2022 - che si allega per conoscenza - “… Tutte le imprese di gestione delle attività relative agli impianti di compostaggio e digestione anaerobica e opere connesse potranno beneficiare della deroga temporanea ai limiti di emissione previsti per le zone di classe III, con applicazione dei limiti di emissione previsti per le zone di Classe VI, fermo restando l’obbligo di rispetto dei limiti di immissione previsti per le zone di Classe III in cui ricadono eventuali ricettori sensibili”.
VISTO che la Provincia di Verona, nel citato atto assunto con protocollo 50488 del 07.10.2022, ribadendo quanto già precedentemente espresso nella nota assunta al protocollo regionale n. 368108 del 22.08.2022, invita a valutare l’adozione di un unico provvedimento considerando gli stabilimenti di titolarità delle ditte Villa Bioenergie srl e Fertitalia srl come unica installazione, in considerazione delle interconnessioni tra gli stessi e del fatto che le titolarità sono entrambe riconducibili alla medesima persona fisica.
RITENUTO di procedere all’assunzione di provvedimenti autorizzativi separati, stante la titolarità in capo persone giuridiche differenti, prescrivendo l’adozione di ogni accorgimento gestionale ed impiantistico finalizzato a garantire la netta distinzione delle attività.
VISTO che la Provincia di Verona, nel citato atto assunto con protocollo 50488 del 07.10.2022, evidenzia che la gestione attuata dalla Ditta in merito ai rifiuti prodotti dall’attività, come dalla stessa riportato nella nota integrativa in data 13.09.2022, è in contrasto con le indicazioni del contributo istruttorio di ARPAV e pertanto invita a chiarire questo aspetto prima della conclusione del procedimento autorizzativo.
EVIDENZIATO che, ancorché prodotti dall’attività, i rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento autorizzate non possono ritenersi rientranti nella definizione di cui all’art 185-bis, a cui può essere invece ricondotta la produzione di rifiuti ottenuti dall’attività non connessa al trattamento dei rifiuti quale a titolo di esempio la manutenzione dei macchinari, batterie e accumulatori che necessitano di essere sostituiti, estintori scaduti, ecc.
RITENUTO che l’attività di stoccaggio (R13 e/o D15) dei rifiuti esitanti dal pretrattamento dei rifiuti in ingresso debba invece rientrare tra quelle soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, nonché a prestazione di garanzie finanziarie in accordo con la DGRV 2721/2014.
RITENUTO pertanto che la ditta debba adeguare le garanzie finanziarie all’effettivo quantitativo dei rifiuti in ingresso ed in uscita riconducibili all’attività di gestione rifiuti autorizzata e sottoposti in impianto ad operazioni di stoccaggio, e nel frattempo limitare lo stoccaggio complessivo a quanto consentito dalla copertura assicurata con le vigenti garanzie finanziarie.
CONSIDERATO che la Ditta ha presentato un Piano di ripristino che include la dismissione soltanto di parte delle strutture/elementi dell’impianto, richiedendo deroga alla dismissione dei digestori anaerobici, del piping, del sistema di produzione di energia elettrica, della platea di appoggio e del sistema di pretrattamento e purificazione a membrane, ritenuti riconducibili a quanto indicato al punto 2.3 5° trattino dell’Allegato A al Decreto n. 2 del 27 febbraio 2013 (per gli impianti realizzati in zone produttive si valuta la possibilità di mantenere le strutture e gli elementi costruttivi dell’impianto compatibili con la destinazione d’uso dell’area).
RICHIAMATO il parere espresso dal Comune di Villa Bartolomea, assunto al protocollo regionale n. 424193 del 14.09.2022, secondo cui in caso di interruzione dell’attività non sarà obbligatorio dismettere le strutture e gli elementi costruttivi dell’impianto realizzate in Zona “D4” – Agroindustriale, mentre tutte le opere attuali e di futura realizzazione ricadenti in Zona “E2A” – rurale (corrispondente ai mappali 84, 87, 446 e 449) al termine dell’attività dovranno essere dismesse.
VISTA la relazione istruttoria della struttura regionale responsabile del procedimento (U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto) che, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria.
RICHIAMATI i principali elementi progettuali, di seguito riportati. L’impianto risulta autorizzato con DGR n. 738 del 15.03.2010 per l’operazione di recupero [R3] mediante digestione anaerobica di rifiuti (EER 200108, 200201, 200302), con produzione di biogas e suo successivo recupero [R1] per la produzione di energia elettrica mediante tre moduli costituiti ciascuno da generatore sincrono trifase, a valle di un motore endotermico alimentato con il biogas, per una potenza termica nominale pari a 2630 kW (0,8767 kW ciascuno). L’energia termica prodotta è in parte utilizzata in impianto ed in parte ceduta alla limitrofa ditta Fertitalia srl. Le frazioni esitanti dal processo consistenti in percolati provenienti dai cumuli dei rifiuti, condense dell’umidificazione del biofiltro, condense degli spurghi di trattamento del biogas, parte del digestato, sono reimmessi direttamente nel processo di digestione anaerobica. Il digestato non reimmesso in impianto è inviato tramite condotta all’impianto di depurazione del vicino impianto di compostaggio della Fertitalia srl o presso impianti terzi autorizzati. La modifica prevede l’inserimento di una linea di raffinazione del biogas, per convertire gradualmente l’impianto alla produzione di biometano da immettere direttamente nella rete SNAM. Non è previsto il commercio con carri bombolai.
VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più vicino all’area sede del futuro impianto è: “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine” (site code IT 3210042) – situato a circa 3.000 metri.
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 19/2022 del 19.10.2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.
EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
PRESO ATTO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista tecnico- economico il recupero della CO2, proveniente dall’off-gas.
RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa.
VISTE le valutazioni relative al D.Lgs 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nell’assoggettamento alla norma.
RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015.
RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, anche con valenza di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi e alla documentazione progettuale come presentata e integrata, riportata nell’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e alle condizioni e prescrizioni riportate nell’atto prot. 50488 del 07.10.2022 della Provincia di Verona, riportato nell’Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché alle condizioni espresse dal Comando dei VVF di Verona e dal Comune di Villa Bartolomea.
EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M. 10.09.2010.
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.
TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 inerente le funzioni dirigenziali,
decreta
1. La società Villa Bioenergie Srl (Codice Fiscale e Partita IVA n. 03417750233), con sede legale in Comune di Villa Bartolomea (VR) – loc. Serragli ed impianto nel Comune di Villa Bartolomea (VR), in loc. Serragli ai mappali 84-87-88-89-90-386-446-449-448-451 del Foglio 21, è autorizzata, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso, mediante riconversione dell’esistente impianto di produzione di energia elettrica per la raffinazione di parte del biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di rifiuti biodegradabili, per i seguenti quantitativi:
2. L’impianto dovrà essere realizzato ed esercito in conformità alla documentazione progettuale come presentata e integrata, riportata nell’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
3. Il presente provvedimento ricomprende la modifica e contestuale rinnovo dell’autorizzazione al recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, in conformità alle prescrizioni riportate nell’atto della Provincia di Verona prot. 50488 del 07.10.2022, acquisito al protocollo regionale n. 460867 del 07.10.2021, in Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
4. Le aree di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti e la perimetrazione dell’impianto sono riportate nell’elaborato grafico Tav. 05 “Layout impianto” datato 12.09.2022, in Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
5. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
6. La validità della presente autorizzazione è subordinata al possesso di valido titolo di godimento dei terreni costituenti il sedime dell’impianto, delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili.
7. Almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a € 24.731,13.
8. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGRV 253/2012.
9. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate ai sensi del precedente articolo.
10. L’avvio dei lavori è subordinato all’acquisizione di idoneo titolo edilizio da parte del Comune di Villa Bartolomea, nonché del nulla osta dell’autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico secondo i rispettivi ambiti di competenza per qualsiasi opera ricadente all’interno della fascia di rispetto idrografica (RD 368/1904, RD 523/1904). Dell’avvenuta acquisizione dei necessari titoli la Ditta dovrà dare atto nella comunicazione di cui alla prescrizione provinciale n. 5 dell’Allegato B al presente provvedimento.
11. Terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di costruzione dell’impianto dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
12. A lavori ultimati e prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, la Ditta dovrà presentare al Ministero dell’Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 151/2011 con apposito modello PIN2-2018, completa degli allegati obbligatori.
13. La Ditta deve monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le eventuali indicazioni del coordinamento nazionale di cui all’art.11 del D.Lgs 105/2015.
14. Per i motori di cogenerazione, per i quali non sono state effettuate modifiche impiantistiche, restano valide le prescrizioni e i limiti fissati dalla D.G.R. n. 738 del 15.03.2010, come riportato di seguito:
a) in tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione, riferiti ad una percentuale di O2 del 5%, indicati al punto 2 del Suballegato 1 dell’Allegato 2 al D.M. 5.02.1998 e più precisamente:
Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell’Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;
b) Il biogas dovrà avere le seguenti caratteristiche:
c) vengano effettuate le analisi delle emissioni in atmosfera almeno annualmente con obbligo di conservazione di un registro;
d) l’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto;
e) i camini siano dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 13284;
f) l’impianto venga predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
g) l’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto.
15. La Ditta dovrà trasmettere alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, con cadenza annuale, i dati di produzione di energia elettrica e di biometano (dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre).
16. La Ditta dovrà rivalutare entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 e diversamente proporre un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa. A tal fine dovrà essere presentata apposita relazione alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.
17. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri etc..).
18. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.
19. Gli interventi di manutenzione e controllo dei cogeneratori, effettuati secondo le frequenze dettate dal costruttore devono essere opportunamente formalizzati e registrati (sul registro di manutenzione, annotando in particolare gli interventi sul sistema di regolazione della combustione).
20. La Ditta deve provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e della viabilità interna ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.
21. I serbatoi di deposito delle materie prime liquide dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente e, se previsti, dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati.
22. Ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche dovranno essere rispettate le DPA dalle cabine e dai relativi cavi di connessione.
23. Le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convogliati per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.
24. La Ditta deve rispettare le prescrizioni riportate nell’atto della Provincia di Verona prot. 50488 del 07.10.2022, in Allegato B al presente provvedimento, con le seguenti precisazioni:
a) deve intendersi cogente la prescrizione n. 11 inerente la completa separazione fisica con il limitrofo impianto di Fertitalia srl;
b) il riferimento alla Regione di cui alle prescrizioni n. 5, 7, 8, 13, 19, 34 deve intendersi esteso anche alla Provincia di Verona, in forza delle competenze attribuite dalla vigente normativa regionale e statale;
c) nel periodo transitorio, fino a completa riconversione alla produzione di biometano, le operazioni autorizzate di cui alla prescrizione n. 29 devono intendersi estese all’operazione di recupero [R1] dell’All. C al Titolo I Parte IV del D.Lgs 152/2006, consistente nel recupero di energia da biogas;
d) i rifiuti prodotti dalle operazioni di pretrattamento rifiuti (come scarti non biodegradabili, parte del digestato, etc.) non potranno essere gestiti in regime di deposito temporaneo e devono intendersi stoccabili in impianto (operazioni [R13] e/o [D15]) in forza della presente autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ed idonea copertura con garanzie finanziarie in conformità con la DGRV 2721/2014;
e) La capacità massima di stoccaggio dei rifiuti prodotti dalle operazioni di pretrattamento rifiuti (CER 191212; CER 190604) è pari a 250 ton. Fino ad estensione delle garanzie finanziarie in accordo con la DGRV 2721/2014, il quantitativo dei rifiuti stoccabile, comprensivo dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti, non potrà superare 480 tonnellate. Eventuali eccedenze non coperte da garanzie finanziarie dovranno essere allontanate entro 15 giorni dal ricevimento del presente provvedimento;
f) le aree di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti e la perimetrazione dell’impianto sono riportate nell’elaborato grafico Tav. 05 “Layout impianto” datato 12.09.2022, in Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. I rifiuti dovranno essere manutenuti separati dalle materie prime/sottoprodotti, con precise indicazioni nella planimetria, cartellonistica e tracciabilità;
g) l’area identificata nella Tav. 05 “Layout impianto” datato 12.09.2022, in Allegato C al presente provvedimento, deve intendersi preposta al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla manutenzione dell’impianto ed allo stoccaggio [R13] e/o [D15] dei rifiuti prodotti dalle attività di pretrattamento dei rifiuti. Il deposito temporaneo dovrà essere effettuato su area identificata e separata rispetto allo stoccaggio dei rifiuti prodotti soggetti ad autorizzazione.
25. Tutti i documenti di gestione/controllo devono essere aggiornati alle prescrizioni del presente provvedimento, nonché alla rendicontazione tramite l’applicativo web ORSo.
26. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Villa Bartolomea alla Provincia di Verona e al Dipartimento provinciale ARPAV di competenza.
27. A seguito della cessazione dell’attività autorizzata, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, secondo le modalità previste dal Piano di ripristino approvato con il presente provvedimento.
28. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.
29. Sono fatte salve le competenze del Comune di Villa Bartolomea (VR) in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265) ed al DPR 6 giugno 2001 n. 380, nonché gli ulteriori eventuali altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse.
30. Sono fatte salve tutte le prescrizioni degli altri Enti coinvolti come richiamati in premessa.
31. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta Villa Bioenergie S.r.l., ed ai seguenti soggetti: Comune di Villa Bartolomea (VR), Provincia di Verona, ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Consorzio di Bonifica Veronese, E-Distribuzione S.p.A., SNAM S.p.A. e GSE.
32. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
33. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Paolo Giandon
(seguono allegati)
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