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Bur n. 138 del 22 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 90 del 04 novembre 2022

FORNACE LATERIZI VARDANEGA ISIDORO S.R.L. Domanda di rinnovo dell'autorizzazione della cava "Curogna". Comune di localizzazione: Pederobba (TV). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006, art. 8 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., del progetto presentato dalla Ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. relativa al rinnovo dell'autorizzazione con modifiche della cava "Curogna in comune di Pederobba (TV).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di V.I.A./verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a V.I.A. in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera i), denominata “cave e torbiere”;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro Srl, con sede in Possagno (TV), Via Olivi, n. 71 - CAP 31054, e la relativa documentazione acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con PEC del 01/07/2022 (acquisita al prot. regionale n. 295125, 295231, 295263, 292292 e 295301 del 01/07/2022);

VISTA la nota prot. n. 325952 del 22/07/2022 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/07/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi il rinnovo con modifica dell’autorizzazione della cava denominata “Curogna” in Comune di Pederobba (TV);

VISTA la DGR 2019 del 03/08/2010 “Autorizzazione a variare il progetto di coltivazione della cava di argilla per laterizi, denominata “Curogna”, sita in comune di Pederobba (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 3460 del 14.06.1995”;

VISTO il Decreto n. 52 del 22/02/2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo che ha previsto il rilascio di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione nella cava “Curogna” fino al 22/02/2022;

CONSIDERATO che detta autorizzazione in conformità a quanto previsto dall’art. 12 comma 3 della LR 13/2018 non è ulteriormente prorogabile per quanto riguarda i lavori di estrazione;

CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo presso l’area in cui è prevista la realizzazione dell’intervento in data 01/09/2022, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, convocata con nota prot. n. 351405 del 09/08/2022;

PRESO ATTO che nel corso dell’iter istruttorio della pratica è pervenuta ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 l’osservazione formulata dal Comune di Pederobba acquisita al prot. regionale n. 395063 del 02/09/2022;

PRESO ATTO che il proponente con nota prot. n. 420704 del 12/09/2022 ha trasmesso documentazione volontaria in riscontro ai quesiti posti dal Comune di Pederobba con nota del 02/09/2022, nonché ulteriori chiarimenti presentati con PEC del 11/10/2022 acquisiti al prot. regionale n. 473079;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione di incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata Relazione tecnica ai sensi della DGR n. 1400/2017;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 242/2022 del 07/10/2022, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (acquisita con nota prot. 470599 del 10/10/2022);

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 12/10/2022, premesse le valutazioni di seguito indicate: “[…]

  • L’intervento consiste nella prosecuzione dell’attività estrattiva autorizzata con DGR 2019 del 03/08/2010 e prorogata con Decreto n. 52 del 03/08/2010 fino al 22/02/2019;
  • Il materiale estratto è argilla per laterizi da copertura;
  • L’intervento è suddiviso in due lotti funzionali e prevede l’escavazione di un volume totale pari a 165.800 mc su una superficie complessiva di circa 13.700 mq;
  • La profondità massima di scavo è di circa 20 m dalle attuali quote del piazzale;
  • Il materiale di riempimento della cava ammonta a 180.000 mc per la maggior parte proveniente dalla cava “Costalunga – Menegazzo” e per il rimanente dalla medesima attività di cava
  • Il cronoprogramma prevede la realizzazione dell’intervento in circa 9 anni dei quali i primi 8 anni per l’escavazione e riempimento dei due lotti, mentre l’ultimo anno per la conclusione della ricomposizione ambientale;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

TENUTO CONTO che l’intervento si configura come la prosecuzione di un’attività di cava esistente e non andrà ad interessare nuove porzioni di territorio, rimanendo all’interno dell’ambito estrattivo esistente;

CONSIDERATO che la presente progettualità rispetto alla precedente autorizzazione prevede le modifiche di seguito indicate:

  • un aumento della superficie di scavo che passa da 11.780 mq a 13.700 mq e un conseguente aumento della volumetria di scavo pari a 15.000 mc;
  • le fasi operative di scavo avverranno secondo due lotti anziché in un lotto unico al fine di migliorare la gestione del materiale sterile;
  • la variazione del piano di ripristino ambientale prevedendo che la morfologia finale sia costituita da un’area pianeggiante leggermente digradante verso il torrente Curogna;

CONSIDERATO che dall’esame del progetto risulta che una parte del volume estraibile, stimata in circa 11.000 mc, non risulta idonea alla produzione di laterizi di copertura (coppi), il volume di materiale utile si riduce da 165.800 a 154.800 mc;

CONSIDERATO che le modifiche introdotte non prevedono invece aumenti della profondità di scavo rispetto alla precedente autorizzazione, né nuove opere viarie di accesso all’attività estrattiva;

CONSIDERATO che relativamente al progetto di ricomposizione ambientale, in fase di autorizzazione dovrà essere recepito il contributo fornito da Veneto agricoltura di seguito riportato: “[…] Si ritiene di esprimere che il materiale vivaistico più indicato, per una maggiore probabilità di attecchimento, sia costituito da piantine forestali dotate di pane di terra e di 1-2 anni di età, con il consiglio di utilizzare materiale pacciamante della durata di almeno 2-3 anni. Si ricorda quindi l’importanza che il materiale di propagazione da impiegare debba essere di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. 3263 del 15 ottobre del 2004, in applicazione del D.Lgs. 386 del 10 novembre 2003. Per l’inerbimento si esprime la necessità di non utilizzare miscugli commerciali ma adottare fieno locale carico di seme secondo le modalità previste dal Manuale dell'INTERREG "SALVERE", disponibile on line http://www.daapv.unipd.it/SALVERE/SCOTTON_Manuale.pdf.”;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo ulteriori indicazioni di seguito specificate;

CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate dal proponente abbia verificato come questi risultano di entità nulla o trascurabile e circoscritti all’ambito di progetto;

CONSIDERATO che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere:

  • una Valutazione previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica che dovrà tener conto anche dell'impatto acustico provocato dal traffico indotto, al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tale valutazione dovrà essere redatta secondo le linee guida di ARPAV ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/1/2008 (BUR n. 92 del 07/11/2008);
  • la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e l’istruzione degli operatori sulle procedure di emergenza atte ad intervenire prontamente.

CONSIDERATO che in relazione alle emissioni in atmosfera dovute alle lavorazioni ed all’utilizzo di mezzi di cantiere, pur considerando il numero limitato di giorni effettivi di lavorazione e l’esiguo numero di mezzi volti al trasporto di materiale, si ritiene opportuno che il proponente adotti le seguenti misure di mitigazione, alcune delle quali peraltro già previste all’interno dello SPA:

  • bagnatura dei piazzali e piste di accesso nel caso di condizioni particolarmente ventose o dopo periodi prolungati non piovosi;
  • bagnatura periodica o copertura con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) dei cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
  • lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell’uscita dal cantiere;
  • limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
  • telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
  • in caso di necessità di sostituzione dei mezzi, preferire mezzi di cantiere con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV

CONSIDERATO che in relazione ai possibili impatti sul torrente Curogna in considerazione della gestione dello smaltimento delle acque meteoriche che si accumulano in cava il proponente nella documentazione progettuale e con i chiarimenti trasmessi con PEC del 11/10/2022 riferisce quanto segue:”[…] le acque meteoriche, occasionali, verranno fatte confluire in una apposita depressione in posizione marginale dello scavo (settore est). Nella depressione avverrà una decantazione naturale della frazione solida e quindi un sistema di pompaggio, posto ad altezza di circa un metro dal fondo, pomperà l’acqua così chiarificata attraverso una tubazione che passa sotto il deposito dello sterile.

La tubazione in cls sfocia in un canale a cielo aperto con ulteriore piccola vasca di decantazione a fondo suborizzontale in modo da ottenere una migliore chiarificazione prima dell’immissione nel torrente Curogna (settore nord-est di cava) per semplice troppo pieno.”

RITENUTO che al fine di minimizzare gli eventuali impatti residui sul torrente Curogna il proponente in fase di autorizzazione debba presentare un piano di manutenzione periodica della vasca di decantazione e del canale a cielo aperto che consenta il regolare funzionamento degli stessi;

CONSIDERATO che l’area d’intervento è vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs 42/2004, e che pertanto in fase di autorizzazione dovrà essere recepita l’autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che il progetto prevede di avvicinarsi con gli scavi ad una distanza inferiore a 20 metri rispetto ad un corso d’acqua (T. Curogna), nel procedimento di autorizzazione di cui alla L.R. 13/18 dovrà essere coinvolto anche il Genio Civile di Treviso, in applicazione dell’art. 16 delle N.T.A. del P.R.A.C.;

DATO ATTO del contributo istruttorio pervenuto dalla U.O. Genio Civile di Treviso (n.d.r. acquisito con nota prot. n. 484653 del 18/10/2022) secondo cui ai sensi del R.D. 523/1904 per l’intervento ricadente nella fascia di rispetto (10 metri) dal torrente Curogna, di considerare per la successiva fase di autorizzazione le seguenti prescrizioni:

1 Il ciglio superiore dello scavo in ribasso sia mantenuto ad una distanza di 10 metri, rispetto ai previsti in progetto circa 7-8 metri, dal ciglio della scarpata erosiva del Torrente Curogna, in modo da lasciare un setto di separazione in roccia marnosa tra lo scavo e il Torrente Curogna, garantendo così una adeguata sicurezza di stabilità;

2 Rilevato in relazione tecnica che “Prima di iniziare lo scavo in ribasso la canaletta di sgrondo presso l’entrata dalla cava sarà deviata a nord nel canale collettore, verso il T. Curogna”, prevedere sulla sponda opposta ai punti di immissione nel torrente Curogna un rinforzo spondale, per esempio, con massi di adeguate dimensioni;

L’eventuale scarico di acque meteoriche sul torrente Curogna dovrà essere autorizzato con Concessione Idraulica rilasciata dal medesimo Genio Civile;

PRESO ATTO e condivise le risultanze della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 242/2022 del 07/10/2022, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, predisposta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (acquisita con nota prot. 470599 del 10/10/2022) che riconosce “[…] per il rinnovo dell'autorizzazione della cava "Curogna", in Comune di Pederobba (TV), una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e PRESCRIVERE

1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo che la ricomposizione ambientale comprenda anche la ricreazione di idonee condizioni ecotonali e, fino al completamento degli interventi di rimboschimento, al mantenimento dell’esistente cintura vegetazionale in corrispondenza del torrente Curogna): Hyla intermedia, Bufo viridis, Rana latastei, Bombina variegata, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Lanius collurio, Pernis apivorus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius;

2. di utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie prealpina orientale collinare neutroacidofila della rovere (Carici umbrosae-Querco petraeae sigmetum, ad eccezione della fascia lungo il torrente Curogna (per una larghezza variabile non inferiore a 10 m) il cui rimboschimento dovrà essere coerente con geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). Siano messe in atto, per l’intera area di cava ricomposta, gli interventi necessari per garantire l’affermazione del soprassuolo forestale strutturalmente articolato e caratterizzato da radure dimensionalmente eterogenee;

3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza”;

CONSIDERATO che le indicazioni e le prescrizioni della suddetta Relazione Istruttoria Tecnica n. 242/2022 dovranno essere recepite dal proponente in fase di autorizzazione dell’opera;

DATO ATTO che il provvedimento di autorizzazione del progetto dovrà prevedere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza comprensive delle indicazioni e prescrizioni di cui alla citata Relazione Istruttoria Tecnica n. 242/2022, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), e che lo stesso dovrà essere trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

RITENUTO che in relazione alle matrici ambientali esaminate, le valutazioni esposte siano condivisibili, tenuto conto che la proposta progettuale insiste su un’area estrattiva esistente nonché delle misure mitigative e/o gestionali previste dal proponente, così come integrate e/o specificate con le indicazioni sopra descritte; […]”

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 12/10/2022, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12/10/2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  4. Di trasmettere il presente provvedimento a Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. (P.IVA.03000480248), con sede legale a Possagno (TV), Via Olivi n. 71 - CAP 31054 - (PECvardanegaisidoro@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Pederobba (TV), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico – U.O. Genio Civile di Treviso, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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