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Bur n. 138 del 22 novembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 89 del 04 novembre 2022

MAREFARM S.r.l. Centro di raccolta di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici invenduti/invendibili. Comune di localizzazione: Soave (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione procedura VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018, l'adozione del provvedimento di esclusione dal procedimento di VIA per il progetto relativo alla realizzazione del centro di raccolta di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici invenduti/invendibili, situato nel Comune di Soave (VR), per il quale la società MAREFARM S.r.l. ha attivato la procedura di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da MAREFARM S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 343017 del 03/08/2022. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 26/10/2022.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021 di riforma della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 03/08/2022 dalla società Marefarm S.r.l. (P.IVA 02132080686), con sede legale in via Camiscia n. 4/6, Moscufo (PE), acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA con prot. n. 343017 del 03/08/2022;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera z.a) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota n. 358716 del 12/08/2022 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/09/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che la società proponente in data 14/09/2022 (ricevuta con prot. n. 426635 del 15/09/2022) ha inviato integrazioni spontanee a seguito dei chiarimenti richiesti da parte dei componenti del Comitato Tecnico regionale VIA nel corso della seduta del 14/09/2022;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato le proprie valutazioni di merito all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza;

VISTA la nota prot. n. 490332 del 20/10/2022 con cui la competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 262/2022 nella quale si conclude che, per l’intervento in oggetto, sia possibile dichiarare “una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 26/10/2022 predisposta dall’U.O. V.I.A., dalla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica, dalla Direzione Regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS – VINCA – Capitale Naturale e NUVV, dall’ARPAV e da Veneto Sviluppo S.p.A., agli atti dell’amministrazione regionale;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 26/10/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:

Vista la normativa vigente;

Considerato che il progetto proposto da MAREFARM S.r.l. riguarda un impianto per il quale sarà richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nel rispetto dei requisiti del D.P.R. n. 254/2003, per le attività di gestione rifiuti di seguito riportate:

  • R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, con nota “In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”;
  • R13 dell’allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;
  • D13 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
  • D15 dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14.

per rifiuti pericolosi e non pericolosi, per uno stoccaggio annuo pari a 2.453 tonnellate di rifiuti e uno stoccaggio istantaneo di 207,5 tonnellate, di cui 41,5 tonnellate di rifiuti pericolosi;

Preso atto che le tipologie di rifiuti in ingresso consistono in:

  • rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici e parafarmaci;
  • rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici;
  • imballaggi in plastica, legno, carta, metallo e in materiali misti;
  • rifiuti da batterie e accumulatori;
  • RAEE;
  • rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani;
  • rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali;
  • frazioni oggetto di raccolta differenziata;
  • toner per stampa esauriti.

Preso atto che la potenzialità/capacità annua totale di recupero dell’impianto sarà di 4.320 t, suddivise come nella tabella riportata a pag. 22 dello SPA, per un totale di 2.453 tonnellate/anno in R13/R12/D13/D15 e che la capacità complessiva istantanea di stoccaggio sarà pari a 207,5 t, di cui 41,5 t di rifiuti pericolosi e 166 t di rifiuti non pericolosi;

Considerato nessuna attività di gestione dei rifiuti verrà svolta all’esterno dello stabile, ad esclusione del trasporto su area pavimentata e su appositi mezzi, e nessuna attività di trasbordo, carico, scarico o stoccaggio provvisorio di rifiuti verrà effettuata sul piazzale esterno;

Considerato che non vi sono punti di emissioni in atmosfera o presenza di scarichi idrici;

Preso atto che l’area dell’impianto risulta localizzata all’interno di un’area a destinazione produttiva che nel P.R.G. vigente viene individuata come Zona D 1.2 - Produttiva con piano attuativo vigente;

Preso atto della documentazione presentata dal proponente e delle integrazioni spontanee trasmesse a seguito della seduta del Comitato Tecnico Regionale del 14/09/2022 (prot. reg. n. 426635 del 15/09/2022);

Tenuto conto che, come dichiarato dal proponente:

  • la capacità massima di lavorazione giornaliera non supera i 10 Mg/giorno, comprensiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e la capacità massima di stoccaggio istantaneo è pari a 207,5 Mg, di cui massimo 41,5 tonnellate di rifiuti pericolosi;
  • viene sempre mantenuta la separazione dei rifiuti in base al CER; tuttavia rifiuti con lo stesso CER e eventuali classificazioni di pericolo diverse possono essere raggruppati per l’instradamento finale con unico trasporto;
  • presso l’impianto non vengono effettuate operazioni di separazione fisica tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
  • le operazioni definite per i rifiuti diversi dai farmaci si configurano solo come R13/D15.

Considerato che in fase istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione dovranno essere puntualmente precisate le singole operazioni svolte per ciascun CER e le modalità gestionali dell’impianto;

Verificata la compatibilità dell’esercizio con i criteri di localizzazione previsti dall’elaborato D dell’Allegato A alla D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 del Piano Rifiuti;

Considerato in particolare che, pur ricadendo l’impianto in fascia di ricarica degli acquiferi e in un Comune con falde vincolate per l’utilizzo idropotabile, il deposito e la gestione dei rifiuti avvengono esclusivamente all’interno dell’opifici, escludendo interferenze con la falda;

Valutata quindi l’esclusione dai vincoli di piano (Elaborato D – criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti);

Considerato che, qualora il proponente intenda prevedere l’istallazione di un sistema di illuminazione, si ricorda che il progetto illuminotecnico dovrà essere conforme alla Legge regionale 17/09 e alle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1;

Preso atto che, come dichiarato dal proponente, “per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, che vengono accettati in appositi contenitori omologati e sigillati sarà assolutamente vietata l’apertura dei contenitori e la manipolazione dei rifiuti”;

Considerato altresì che tali rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo dovranno essere destinati nel più breve tempo possibile ad incenerimento in apposito impianto autorizzato, con tempo di deposito preliminare in MAREFARM che non dovrà comunque essere superiore a cinque giorni, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”), richiamato inoltre all’art. 227 c. 1 lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il proponente, nelle integrazioni spontanee fornite, ha specificato le tipologie di imballaggi secondari in ingresso e la loro gestione all’interno dell’impianto di recupero rifiuti;

Presso atto che, come chiarito dal proponente, “in relazione all’applicabilità dell’art. 26-bis del Decreto Legge 113/2018, in accordo alla Circolare Ministeriale del 21/01/2019 n.1121 (Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi), l’impianto è soggetto a tale adempimento”;

Preso atto pertanto che, in applicazione della Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019, come dichiarato dal proponente, “in fase di istanza di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell’impianto di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 208 (del D.Lgs. 152/2006), verranno dettagliate le modalità di applicazione delle Linee Guida”;

Considerato che, con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il gruppo istruttorio con nota n. 490332 del 20/10/2022 ha valutato positivamente la conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

Preso atto che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

Tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

 ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto presentato dalla società MAREFARM S.r.l. dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/10/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 26/10/2022 così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse.
  3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
  4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società MAREFARM S.r.l. (P.IVA, C.F. 02132080686), con sede legale in via Camiscia, 4/6, a Moscufo (PE), (PEC: marefarm@legalmail.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona (VR), al Comune di Soave (VR), alla Direzione Generale ARPAV e alla Direzione Ambiente e Transizione ecologica.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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