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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 256 del 07 novembre 2022
Art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, come modificato dalla Legge regionale 16 maggio 2019, n. 15. Nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti con decreti nn. 184 del 16/08/2022 e 211 del 16/09/2022.
Con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, sono nominate le Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici, per soli esami, indetti con decreti nn. 184 del 16/08/2022 e 211 del 16/09/2022.
Il Direttore
Premesso che con decreti n. decreti nn. 184 del 16/08/2022 e 211 del 16/09/2022o n. 133 del 12/07/2021 sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici per soli esami:
Atteso che con i medesimi decreti sono stati altresì approvati i requisiti, la procedura di selezione e le modalità per accedervi e che i rispettivi bandi di concorso sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nn. 100 del 19/08/2022, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 68 del 26/08/2022 e n. 82 del 14/10/2022, oltre che nel sito internet della Regione del Veneto, dandosi così adeguata pubblicità ai concorsi ed alle modalità di svolgimento delle procedure selettive;
Richiamato l’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la composizione delle commissioni avviene “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
Richiamato altresì l’art. 15 dell’allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2144 dell’11/7/2003, “Nuova Disciplina di accesso all’impiego regionale”;
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31, come modificato dalla Legge regionale 16/05/2019, n. 15, le commissioni di concorso sono nominate con decreto del decreto del dirigente competente in materia di personale e devono risultare composte da un massimo di tre membri, più eventuali componenti aggiuntivi per specifiche materie e da un segretario di categoria non inferiore alla C;
Ritenuto altresì necessario procedere ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del D.P.R. 9/05/1994, n. 487 alla nomina di singoli componenti supplenti che potranno intervenire alle sedute delle rispettive Commissioni nelle ipotesi di impedimento degli effettivi;
Visto il Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione del Veneto, di cui all’allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 28/01/2014;
Dato atto di quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lett. a) del succitato D.Lgs. n. 165/2001 circa l’assenza di condanne che comportino l’inconferibilità dell’incarico di componente/segretario di Commissioni di concorso di cui al presente provvedimento;
Atteso quanto disposto dall’art. 57 del citato D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e, in particolare, il comma 1, lett. a) e 1-bis, il quale dispone l’invio dell’atto di nomina delle commissioni di concorso entro tre giorni alla Consigliera di Parità regionale, affinché verifichi il rispetto della riserva di un terzo dei posti componente di commissione alle donne;
Visti:
Su istruttoria dell’Unità Organizzativa Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze;
decreta
Giuseppe Franco
(seguono allegati)
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