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Bur n. 136 del 18 novembre 2022


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 528 del 07 ottobre 2022

Iscrizione cumulativa di Enti già iscritti nel Registro regionale dei Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 1 bis del D. Lgs. 28/09/2012, n. 178.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si provvede a consolidare l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana nella sezione “Organizzazioni di volontariato” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell’articolo 1 bis del D. Lgs. 28/09/2012, n. 178..

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito “Codice del Terzo settore”;

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore;

VISTO il D.Lgs. 28/09/2012, n. 178 recante “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della Legge 4 novembre 2010, n. 183” e s.m.i.;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, incardinato nella “Direzione Servizi Sociali” e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”;

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore della U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

DATO ATTO che la normativa nazionale disciplina le funzioni e le attività di interesse pubblico che la Croce Rossa Italiana è autorizzata a svolgere, in linea e sulla base di accordi internazionali, in particolare le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi, richiamati anche nello Statuto della medesima;

VISTE le modifiche intervenute alla legge speciale, ad opera dell’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, in particolare all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 1-bis del D.Lgs. n. 178/2012:

  • L’Associazione italiana della Croce Rossa è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro I, titolo II, capo II, del Codice Civile ed è iscritta di diritto nella sezione Organizzazioni di volontariato del RUNTS, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dalla norma speciale, il Codice del Terzo settore;
  • i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati provinciali delle province di Trento e Bolzano, assumono, alla data del 01.01.2014 la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nella sezione delle “Organizzazioni di volontariato” del Runts, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente previsto dalla norma speciale, il Codice del Terzo settore;

RICHIAMATO l'ultimo periodo dell'art. 1-bis, comma 3 del D.Lgs. 178/2012 laddove prevede che "con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata”;

RICHIAMATO il decreto ministeriale attuativo del 16/04/2014 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa" e, in particolare l'art. 2, ove delinea i rapporti tra l'Associazione e i suoi comitati territoriali, ribadendo che gli stessi sono caratterizzati dal "rispetto del principio fondamentale di unità in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio”;

DATO ATTO che i comitati "quale base associativa privatizzata" perseguono le finalità dell'Associazione e adottano uno statuto tipo approvato dal Presidente nazionale, i cui contenuti sono conformi alle previsioni di cui al comma 3 dell’art. 1-bis D.Lgs. 178/2012;

RICHIAMATA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 14899 del 12.12.2018 ai fini di un riallineamento della situazione di diritto con quella di fatto, in relazione all’iscrizione di diritto dei Comitati territoriali nei Registri regionali del volontariato;

CONSIDERATO che in data 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ad opera del decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

CONSIDERATO che in data 22 febbraio 2022 si è conclusa la procedura di trasmigrazione dei dati contenuti nei registri nazionale, regionali e provinciali;

DATO ATTO che n. 25 Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana, evidenziati nell’Allegato A al presente provvedimento, aventi sede legale nella Regione Veneto sono stati oggetto di trasmigrazione dal Registro regionale del volontariato;

DATO ATTO che per tali enti non compete ex officio il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti di legge, stante l’espressa disposizione normativa di cui al D.Lgs. 178/2012 che riconosce ai Comitati territoriali l’iscrizione di diritto nella sezione Organizzazioni di volontariato nonché l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato alla data del 01.01.2014, senza la necessità di un patrimonio minimo;

RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:

  • D.Lgs 117/2017 e Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020;
  • Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico- amministrativo. Funzioni e responsabilità¿, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;
  • Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40;
  • DPR 361/2000;
  • Titolo II del libro I del CC;
  • DPR 616/77, in particolare gli articoli 14 e seguenti;

decreta

  1. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1bis del D.Lgs. 178/2012 l’iscrizione di diritto nella sezione “Organizzazioni di volontariato” del RUNTS dei Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana, evidenziati nell’Allegato A del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
  2. di comunicare alle Amministrazioni competenti, ai sensi dell’art. 22 comma 1 bis del D.Lgs. 117/17, l’avvenuta iscrizione nel Runts degli enti in allegato per gli adempimenti conseguenti.
  3. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo; 
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

528_Allegato_A_DDR_528_07-10-2022_488547.pdf

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