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Bur n. 135 del 15 novembre 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 72 del 26 ottobre 2022

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sospensione del riconoscimento dell'impianto per la produzione di fertilizzanti della ditta ADRIATICA S.P.A. con sede legale sita in Via Filippo Corridoni n. 2 Rovigo (RO) e sede operativa sita in Via dell'Artigiano n. 12 Ponso (PD) con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sospende il riconoscimento rilasciato, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 58 del 09/07/2013, all’impianto per la produzione di fertilizzanti della ditta ADRIATICA S.P.A., aggiornando l’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Nota prot. n. 170971 del 21/10/2022 con cui l’Azienda Ulss 6 Euganea - Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ Area C) - Distretto di Conselve (PD) (prot. reg.le n. 492933 del 24/10/2022) ha chiesto la sospensione del riconoscimento rilasciato alla ditta in oggetto.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Veterinaria n. 58 del 09/07/2013 con cui veniva rilasciato il riconoscimento all’impianto della ditta ADRIATICA S.P.A. P.IVA 01135290292 con sede legale sita in Via Filippo Corridoni n. 2 – Rovigo (RO) e sede operativa sita in Via dell’Artigiano n. 12 – Ponso (PD), quale impianto per la produzione di fertilizzante organico utilizzando esclusivamente materiale di origine animale, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP2030UFERT3;

VISTA la nota prot. n. 170971 del 21/10/2022 con cui l’Azienda Ulss 6 Euganea - Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ Area C) – Distretto di Conselve (PD) (prot. reg.le n. 492933 del 24/10/2022) agli atti dell’U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari, ha comunicato che a seguito di visita ispettiva effettuata da personale dell’Azienda Ulss è risultato che l’azienda ha chiuso il sito produttivo, confermato anche da successiva comunicazione della medesima ditta, richiedendo, contestualmente, di perfezionare la procedura di sospensione del riconoscimento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di sospendere il D.D.R. n. 58 del 09/07/2013, con cui veniva rilasciato il riconoscimento all’impianto della ditta ADRIATICA S.P.A. P.IVA 01135290292 con sede legale sita in Via Filippo Corridoni n. 2 – Rovigo (RO) e sede operativa sita in Via dell’Artigiano n. 12 – Ponso (PD), quale impianto per la produzione di fertilizzante organico utilizzando esclusivamente materiale di origine animale, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP2030UFERT3;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell’impianto della ditta ADRIATICA S.P.A. P.IVA 01135290292 con sede legale sita in Via Filippo Corridoni n. 2 – Rovigo (RO) e sede operativa sita in Via dell’Artigiano n. 12 – Ponso (PD), quale impianto per la produzione di fertilizzante organico utilizzando esclusivamente materiale di origine animale, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009, rilasciato con decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Veterinaria n. 58 del 09/07/2013;
  3. di sospendere il numero di riconoscimento ABP2030UFERT3, attribuito al succitato impianto, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;
  4. di revocare la sospensione solo previa verifica, mediante sopralluogo, da parte dell’Azienda Ulss competente per territorio, della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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