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Bur n. 135 del 15 novembre 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA n. 53 del 12 settembre 2022

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata "Clinica Veterinaria Dott. Rigo Luca" con sede operativa sita in Via Fanghi n. 2 Villa Bartolomea (VR); titolare e legale rappresentante è il dott. Rigo Luca; ai sensi della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e delle D.G.R. n. 2332 del 9 agosto 2005 e n.1667 del 18 ottobre 2011.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia nuova autorizzazione, ex L.R. 22/2002 e D.G.R. n. 2332/2005, alla struttura sanitaria veterinaria denominata “Clinica Veterinaria Dott. Rigo Luca” con sede operativa a Villa Bartolomea (VR).

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- Istanza di autorizzazione all’esercizio di struttura veterinaria e relativa documentazione a corredo pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Villa Bartolomea (prot. reg.le n. 308713 del 12/07/2022);
- parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria espresso, a seguito di sopralluogo effettuato in data 11/08/2022, con nota prot. n. 176533 del 05/09/2022 (prot. reg.le n. 408651 del 07/09/2022) dall’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario Igiene Urbana – Distretto n. 3 Legnago (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza intesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata “Clinica Veterinaria Dott. Rigo Luca” P.IVA n. 02343420284 con sede operativa sita in Via Fanghi n. 2 – Villa Bartolomea (VR), presentata dal dott. Luca Rigo, in qualità di titolare e legale rappresentante della struttura in parola. Il direttore sanitario della succitata struttura è il Dott. Luca Rigo, medico veterinario regolarmente iscritto all’Albo della Provincia di Verona dal 31/01/1991, al numero 494; l’istanza e la relativa documentazione a corredo è pervenuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Villa Bartolomea (prot. reg.le n. 308713 del 12/07/2022) e conservata agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

PRESO ATTO del parere igienico-sanitario favorevole in ordine all’istanza pervenuta dalla struttura sanitaria veterinaria in questione rilasciato dall’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario Igiene Urbana – Distretto n. 3 Legnago (VR) con nota prot. n. 176533 del 05/09/2022 (prot. reg.le n. 408651 del 07/09/2022) a seguito di sopralluogo effettuato in data 11/08/2022; detto documento è conservato agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Villa Bartolomea (VR) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 01211113037115 del 06/07/2022;
  • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01211113037104 del 06/07/2022, le quali saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTO l’art. 193 del T.U.LL.SS. – R.D. 27.07.1934 n. 1265;

VISTO il Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 recante “Autorizzazione ed accreditamento delle Strutture Sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO il relativo Manuale delle Procedure adottato con Deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2004, n.2501 di attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 in materia di “Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTO l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003, n.1868, per la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private;

VISTA la D.G.R. n. 2332 del 09 agosto 2005 “L.R. 16 agosto 2002, n.22. Modifica e integrazione della D.G.R. n.2501 del 06 agosto 2004. Attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2003. Definizione dei requisiti minimi per le strutture veterinarie pubbliche e private”;

VISTA la D.G.R. n. 1667 del 18 ottobre 2011 “L.R. n.22/2002 autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali – nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio”;

VISTE le note regionali della Direzione Prevenzione prot. n.113448 del 07 marzo 2011 e nn. 252602 del 13 giugno 2013 e n. 529644 del 4 dicembre 2013 dell’Unità di Progetto Veterinaria, con le quali vengono date indicazioni sul rilascio e sul rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle strutture veterinarie pubbliche e private;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di clinica veterinaria alla struttura sanitaria denominata “Clinica Veterinaria Dott. Rigo Luca” P.IVA n. 02343420284 con sede operativa sita in Via Fanghi n. 2 – Villa Bartolomea (VR); titolare, legale rappresentante e direttore sanitario è il Dott. Luca Rigo, medico veterinario regolarmente iscritto all’Albo della Provincia di Verona dal 31/01/1991, al numero 494;
  3. di dare atto che la presente autorizzazione sarà confermata ogni 5 anni, previa istanza del richiedente e verifica, con parere favorevole, del Servizio Veterinario di competenza della persistenza dei requisiti minimi, e potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di reiterate e gravi infrazioni, per accertata inosservanza delle disposizioni di leggi vigenti in materia;
  4. l’imposta di bollo è stata assolta con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
    • € 16,00 per la domanda: numero seriale 01211113037115 del 06/07/2022;
    • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01211113037104 del 06/07/2022, le quali saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  5. di prevedere che le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali della struttura veterinaria in argomento devono essere comunicate entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Francesca Russo

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