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Bur n. 126 del 25 ottobre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 79 del 11 ottobre 2022

Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca'Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Ca' Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino Comuni di localizzazione: Cavallino-Treporti, Jesolo. Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con D.D.R. n. 23 del 06/10/2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene concessa una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DDR n. 23 del 06/10/2016, con aggiornamento ed integrazione delle prescrizioni, per il progetto "Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca'Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca' Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino" presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca’ Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Ca’ Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca’ Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino”, presentato dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, è stato oggetto di procedura di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con il D.D.R. n. 23 del 06/10/2016 (pubblicato sul BUR n. 99 del 18/10/2016) con la quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 594 del 16/06/2016 (Allegato A al citato D.D.R. n. 23 del 06/10/2016);

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 4, comma 5, lettera b, della legge citata, che prevede che la Giunta Regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui al citato D.D.R. n. 23 del 06/10/2016, presentata dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (CF 03959000278) ed acquisita presso gli uffici della U.O. VIA con nota prot. n. 420579 del 24/09/2021;

RICHIAMATA la nota prot. n. 477410 del 20/10/2021 con la quale gli uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. V.I.A. hanno provveduto ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.D.R. n. 23 del 06/10/2016;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato sottoposto con esito favorevole con prescrizioni alla procedura di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 67/2016 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV);

VISTA la nota prot. n. 426704 del 15/09/2022 della U.O Commissioni VAS- VINCA che afferma che: “Rispetto a quanto fornito e ai successivi riscontri sulla base del patrimonio informativo territoriale del portale regionale e tenuto conto degli approfondimenti istruttori sul Programma di monitoraggio di cui alla nota reg. prot. n. 342182 del 31/07/2019, non si trova evidenza di modifiche del contesto ambientale assunto nell’ambito dell’istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (n. 67/2016), comunicate con nota prot. n. 122050 del 30/03/2016, né si realizza nell’ambito spaziale e temporale del progetto in argomento un’interazione congiunta con altri piani/progetti/interventi noti alla Scrivente.

Per quanto sopra, per il procedimento di proroga in argomento, il rispetto degli obblighi di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii. può avvenire con riferimento al par. 2.2 dell’allegato A alla DGR. 1400/2017 sulla base del punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”, confermando quindi gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza e le relative prescrizioni (integralmente confluiti nel D.D.R. n. 23/2016);

CONSIDERATO che nella succitata nota prot. n. 426704 del 15/09/2022 gli uffici della U.O Commissioni VAS- VINCA evidenziano che il report di monitoraggio ha riconosciuto la presenza nelle aree indagate di specie aliene invasive (Trachemys scripta) per le quali vigono le disposizioni di cui al D.lgs. n. 230/2017 e che a tal riguardo, quindi, si invita il Proponente a dar seguito alla suddetta disciplina per quanto di competenza ed evitando di attuare qualsiasi traslocazione/spostamento degli esemplari di Trachemys scripta nelle vicinanze del punto di ritrovamento. Con riferimento a ciò, si richiamano le linee guida ministeriali (consultabili da questo indirizzo: https://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive);

CONSIDERATO che, inoltre, nella succitata nota prot. 426704 del 15/09/2022, gli uffici della U.O Commissioni VAS- VINCA evidenziano che codesto Consorzio dovrà fornire anche i dati vettoriali di cui alla D.G.R. n. 1066/2007 delle specie floristiche e faunistiche rilevate nel corso delle varie fasi del monitoraggio;

PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica “Veneto Orientale”, con la nota prot. n. 12023/I.2 del 23 agosto 2022 (acquisita agli atti con prot. n. 369565 del 23.08.2022), ha evidenziato di aver adempiuto alle disposizioni degli artt. 11 e segg. Del DPR n. 327/2001 e ss.mm. e ii. e dell’art. 7, co. 1° della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii., comunicando l’Avvio del Procedimento di cui trattasi alle ditte interessate da esproprio e/o servitù.

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali di cui alla relazione agli atti della U.O. VIA, le quali hanno tenuto conto:

  • delle motivazioni della richiesta proroga;
  • del riepilogo dell’iter amministrativo del progetto;
  • dello stato di attuazione del progetto;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità del progetto già valutato e conferma la validità delle conclusioni del SIA redatto nel 2015, riportate dalla Commissione Regionale VIA nel Parere n. 594 del 16/06/2016, favorevole con prescrizioni;
  • dell’opportunità di aggiornare le prescrizioni n. 2 n. 3 di cui al parere n. 594 del 16/06/2016 della Commissione regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse;
  • della nota prot. 426704 del 15/09/2022 della U.O Commissioni VAS- VINCA che ha evidenziato che il report di monitoraggio ha riconosciuto la presenza nelle aree indagate di specie aliene invasive (Trachemys scripta) per le quali vigono le disposizioni di cui al D.lgs. n. 230/2017 e che a tal riguardo, quindi, si invita il Proponente a dar seguito alla suddetta disciplina per quanto di competenza ed evitando di attuare qualsiasi traslocazione/spostamento degli esemplari di Trachemys scripta nelle vicinanze del punto di ritrovamento. Con riferimento a ciò, si richiamano le linee guida ministeriali (consultabili da questo indirizzo: https://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive);
  • di inserire le seguenti prescrizioni:
    1. Per quanto attiene l’aspetto relativo alle terre e rocce da scavo il progetto può rimanere assoggettato alla normativa previgente al DPR 120/2017, secondo quanto previsto dall’art 27 del medesimo decreto; tuttavia per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori, si utilizzi la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo WEB all’indirizzowww2.arpa.veneto.it/terrerocce/);
    2. Per quanto concerne la presenza di eventuali sotto servizi interrati, il proponente Consorzio di Bonifica dovrà fare attenzione che l’impresa esecutrice, alla consegna dei lavori del progetto in argomento, effettui con i Gestori delle linee una ricognizione preliminare allo scopo di definire lo spostamento dei sotto-servizi;
    3. Tutti gli interventi di risoluzione delle interferenze dovranno essere eseguiti in conformità ed alle disposizioni degli Enti Gestori dei servizi ed alle loro specifiche costruttive e gestionali.

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con D.D.R. n. 23 del 06/10/2016, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 594 del 16/06/2016 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate per quanto concerne la n. 2 e la n. 3 ed integrate con le prescrizioni n.8, n.9 e n.10

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) Di dare atto, tenuto conto della relazione istruttoria del 03/10/2022, agli atti della U.O. VIA, a firma della  Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso e della Direzione Progetti Speciali per Venezia, che la validità del provvedimento di VIA relativo all’intervento “Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca’Gamba nella rete idraulica del bacino Cavallino; Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente del bacino Ca’ Gamba; Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Ca’ Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino” rilasciato al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con D.D.R. n. 23 del 06/10/2016 (pubblicato sul BUR n. 99 del 18/10/2016), è prorogata di cinque anni a partire dal 18/10/2021, per la sola compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 594 del 16/06/2016 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate per quanto concerne le prescrizioni n. 2 e n. 3 ed integrate con le prescrizioni n. 8, 9 e 10, di seguito riportate per esteso:

  1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate comprese tutte le misure di mitigazione indicate nello SIA ed in particolare quelle del Quadro Ambientale in fase di cantiere;
  1. In sede di progetto esecutivo, si delineino esaustivamente gli interventi da operare nel caso di superamento dei limiti in materia di clima acustico in prossimità dei nuovi impianti soprattutto per quanto riguarda l’impianto di Caserma;
  1. In sede di progetto esecutivo, con riferimento a tutte le lavorazioni, laddove non sia previsto l’utilizzo di palancole di confinamento, siano previste panne per il contenimento della torbidità delle acque derivante dalle operazioni di scavo.
  1. Preservare le essenze di pregio dei filari arborei di Via Pigoletta;
  1. Nella redazione del progetto esecutivo, comunque prima dell’inizio lavori, effettuare gli studi e saggi richiesti dalla Soprintendenza dei beni Archeologici;
  1. Si considerino le modifiche di tracciato richieste dalle osservazioni ad in caso di possibile accettazione si effettuino.
  1. Rispettare le prescrizioni espresse dal parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale (relazione istruttoria n.67/2016), che di seguito si riportano:

7.1 di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: A10.01 "Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", AlO "Sistemazione - ristrutturazione fondiaria' 001.01 "Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", D02.09 "Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", E04.0l " inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici agricoli' E05 "Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti' E06.01 "Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo' E06.02 "Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", F03.02.09 "Oltre forme di cattura o dì raccolta non elencate in precedenza' GOl.03.01 "Attività con veicoli motorizzati su strada", GOl.03.02 "Attività con veicoli motorizzati fuori strada' HOl.03 "Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", H04.02 "Immissioni di azoto e composti dell'azoto", H04.03 "Altri inquinanti dell'aria", H06.01.01 " inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari' J02.02.0l "Rimozione e dragaggio di sedimenti limnici' J02.03.02 "Canalizzazione", J02.05.02 "Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione dei suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", J02.05 "Modifica del funzionamento idrografico in generale", J02.06.10 "Altre prelievi d'acqua dalle acque superficiali", J02.10 "Gestione della vegetazione acquatica e ripariale a scopo di drenaggio", ]02.11.01 "Scarico, deposizione di materiali di dragaggio", J02.ll.02 "Altre variazioni dei sedimenti in sospensione o accumulo di sedimenti", J02.15 "Altre variazioni delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo";

7.2 di provvedere al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATIM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 1/2007  (allegato E);

7.3 di verificare, preliminarmente allo svolgimento dei lavori di risezionamento degli scoli, la presenza di esemplari di specie di interesse comunitario (sia flora che fauna a ridotta vagilità) e alla relativa messa in sicurezza in aree idonee (il più possibili contermini), documentandola anche nel rispetto delle specifiche tecniche cartografiche di cui alla D.G.R. n. 1066/07 (e in aggiunta anche rispetto a: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo  di rilascio, data di cattura e data di rilascio);

7.4 di attuare, per tutti gli interventi che richiedono la realizzazione di opere nei corpi idrici interessati (compresi quelli di consolidamento spondale e risezionamento), anche in occasione dei relativi interventi di manutenzione, idonee misure in materia di limitazione della torbidità e in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento alla variabilità  del momento) per l'intera durata dei  lavori;

7.5 di impiegare per l'eventuale impianto di siepi arboreo-arbustive solamente specie autoctone e di origine certificata (preferibilmente con le seguenti specie: Acer campestre, Fraxinus angustJfolia, Populus alba, Sa/ix alba, Sambucus nigra), evitando di riutilizzare esemplari corrispondenti ad entità alloctone;

7.6 di   impiegare    per   gli   interventi    di   rinverdimento   esclusivamente    specie    autoctone    e ecologicamente coerenti con la flora locale e di evitare l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

7.7 di  affiancare   la   Direzione   Lavori  con   personale  qualificato   con   esperienza   specifica  e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale che dovrà verificare la corretta attuazione degli interventi, delle misure precauzionali previste nel progetto in argomento e delle presenti indicazioni prescrittive, anche in occasione dei relativi interventi di manutenzione, e individuare ed applicare opportuni dispositivi a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati (tra cui il cronoprogramma dell'attuazione degli interventi compatibile con la fenologia delle specie coinvolte), anche per gli effetti conseguenti agli ulteriori suindicati fattori di perturbazione, predisponendo idoneo rapporto da trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fase operativa, alla struttura regionale competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;

7.8 di subordinare l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria, qualora non venissero rispettate le cadenze previste con la presente istanza, all'accertamento della sussistenza delle condizioni ambientali che hanno costituito il quadro di riferimento per gli habitat e per le specie oggetto della presente valutazione di incidenza (e in accordo con gli esiti del rapporto di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee e all'art. 12 della direttiva 2009/147/Ce per il periodo di riferimento) ovvero previo rispetto della procedura per la valutazione di incidenza (ai sensi dell'art. 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.);

7.9 di adeguare la gestione dei livelli idrici, in fase di esercizio, all'interno dei settori dei bacini idraulici in argomento al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle superfici in cui è presente, seppure in forma di mosaico, dell'habitat 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoeniotf', da verificarsi mediante specifico monitoraggio di cui al punto 10 (e per un periodo non inferiore a 5 anni, prorogabili in ragione degli esiti del monitoraggio medesimo);

7.10 di provvedere al monitoraggio degli habitat, delle specie ritenuti vulnerabili (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze - c.d. "bianco") e dei fattori di pressione e minaccia, al fine di evidenziare anche l'efficacia delle suddette misure e delle ulteriori indicazioni prescrittive definite in ragione della tutela dei valori presenti nei siti SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia" e ZPS IT3250046 "Laguna di  Venezia";

7.11 di attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio redatto secondo le specifiche indicate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014 e da sottoporre all'esame dell'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza per un parere obbligatorio e vincolante entro 90 giorni dal provvedimento di autorizzazione e comunque prima che gli interventi in argomento possano manifestare i loro effetti;

7.12 di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, alla struttura regionale competente per la valutazione d'incidenza per le opportune valutazioni del caso;

7.13 di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di incidenza esaminato;

7.14 di dar seguito alle prescrizioni di cui ai precedenti punti anche in occasione dell'attuazione degli interventi di manutenzione esplicitati per le presenti opere;

7.15 di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza la seguente documentazione, secondo le modalità fissate al par. 3.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014, anche in adeguamento alle presenti prescrizioni:

  1.  il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.1 della selezione preliminare, (vanno rappresentati tutti gli elementi progettuali e vanno garantiti la congruità delta primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi necessari a qualificare l'oggetto geometrico);
  2. il dato vettoriale per tutti gli elementi trattati al punto 2.2 della selezione preliminare, compresi quelli individuati nella presente istruttoria (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante: vanno garantiti la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, il metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011" e gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento);
  3. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 2.3 della selezione preliminare (e gli attributi relativi al dominio spaziale e temporale dell'influenza), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
  4. il dato in formato vettoriale relativo agli elementi trattati al punto 3.1 della selezione preliminare (relativamente agli ulteriori dati desumibili dalle cartografie regionali, da fornirsi in conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1066/07).
  1. Per quanto attiene l’aspetto relativo alle terre e rocce da scavo il progetto può rimanere assoggettato alla normativa previgente al DPR 120/2017, secondo quanto previsto dall’art 27 del medesimo decreto; tuttavia per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori, si utilizzi la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo WEB all’indirizzo www2.arpa.veneto.it/terre rocce/);
  1. Per quanto concerne la presenza di eventuali sotto servizi interrati, il proponente Consorzio di Bonifica dovrà fare attenzione che l’impresa esecutrice, alla consegna dei lavori del progetto in argomento, effettui con i Gestori delle linee una ricognizione preliminare allo scopo di definire lo spostamento dei sotto-servizi;
  1. 1Tutti gli interventi di risoluzione delle interferenze dovranno essere eseguiti in conformità ed alle disposizioni degli Enti Gestori dei servizi ed alle loro specifiche costruttive e gestionali.

3) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (C.F. 03959000278) con sede legale in San Donà di Piave, Piazza Indipendenza n. 25, CAP 30027 pec: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Cavallino Treporti, al Comune di Jesolo, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Treviso, alla Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia ed alla U.O. Commissioni VAS VINCA;

5) Di demandare alla Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia, per il seguito di competenza, ogni ulteriore eventuale determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento;

6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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