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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 23 del 13 maggio 2022
Autorizzazione unica per la riconversione a biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas, in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD). Ditta proponente: "Distillerie Bonollo Umberto S.p.A." con sede legale in via G. Galilei, 6 - Mestrino (PD). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento unico si autorizza la progressiva riconversione alla produzione di biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di residui della lavorazione di sottoprodotti del ciclo vitivinicolo.
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
VISTO INOLTRE:
VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con n. 355511 del 09.08.2021, con la quale la ditta “Distillerie Bonollo Umberto S.p.A.” (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00222760282), con sede legale in via G. Galilei, 6 - Mestrino (PD) e stabilimento in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD), ha chiesto l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, per la riconversione a biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di residui dell’attività della distilleria ubicata nel medesimo stabilimento;
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
RICHIAMATI i principali elementi progettuali, riportati in allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
RICHIAMATO il parere pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso con nota assunta al prot. reg. n. 171151 del 13.04.2022.
VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.
PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più vicino all’area sede del futuro impianto è: ZCS e ZPS IT3260017 “Colli Euganei-Monte Lozzo-Monte Ricco”.– situato a circa 8.300 metri in direzione ovest.
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 8 del 02.05.2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.
VISTO che, dal digestato prodotto, la Ditta ottiene un fertilizzante conforme a quanto stabilito al punto 2 ”Borlanda vitivinicola fluida” del § 5.1.1. “Concimi organici azotati fluidi” dell’Allegato I al D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e smi.
CONSIDERATO che il cogeneratore alimentato a biogas (camino 6 di bypass) esistente presso l’impianto attualmente opera in regime di deroga, in quanto trattasi di medio impianto di combustione non soggetto ad obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art.269 secondo la normativa vigente prima del 19.12.17.
VISTE le modifiche introdotte al D. Lgs 152/2006 con il D. Lgs 183/2017 ed in particolare l’art. 273-bis recante le previsioni di assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni dei medi impianti di combustione esistenti precedentemente in deroga.
RICHIAMATI gli adeguamenti previsti dal comma 5 e 7 dell’art. 273-bis del D. Lgs 152/2006 secondo le tempistiche previste;
PRESO ATTO tuttavia, che la ditta intende gestire il nuovo sistema di upgrading in due fasi e che nella fase 2 non sarà più prodotta energia elettrica dal recupero del biogas nel cogeneratore esistente, in quanto lo stesso sarà interamente impiegato per la produzione di biometano.
RITENUTO di prescrivere annualmente alla Ditta di trasmettere i dati di produzione di energia elettrica e biometano e di comunicare l’effettiva data di avvio della fase 2 succitata, nonché contestualmente di presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente al cogeneratore alimentato a biogas esistente (camino 6 di bypass) in caso se ne preveda la continuazione di impiego.
RITENUTO necessario, ai fini del monitoraggio delle emissioni in atmosfera derivanti dall’upgrading del biometano (offgas), la predisposizione di un punto di campionamento rispondente alla normativa, a disposizione dell’autorità di controllo.
PRESO ATTO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista economico, energetico ed ambientale il recupero della CO2, proveniente dall’off-gas, in forma liquida.
RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 , ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa.
RITENUTO necessario di monitorare il funzionamento della nuova torcia.
VISTO l’art. 272-bis del D.Lgs 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento.
CONSIDERATO che relativamente alle valutazioni effettuate dal proponente in merito al parametro Acido Solfidrico, basate sui valori di qualità delle emissioni “indicativi” e “garantiti”, i valori “garantiti” assicurano la conformità delle emissioni alla parte II dell’allegato I alla parte Quinta del D.Lgs n.152/2006, ma non assicurano che l’emissione sia non significativa dal punto di vista dell’impatto olfattivo.
RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006.
RITENUTO di prescrivere il monitoraggio delle emissioni odorigene post-operam, a seguito della messa a regime dell’impianto con la nuova configurazione impiantistica, le cui tempistiche e modalità operative vengano preventivamente concordate con ARPAV sulla base del documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti).
CONSIDERATO che per lo stabilimento in oggetto, la Provincia di Padova ha rilasciato l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, con provvedimento n.1013/AUA/2018 e successive modifiche.
RITENUTO di rinviare alle valutazioni della Provincia di Padova l’eventuale necessità di adeguamento del provvedimento autorizzativo succitato relativamente alle acque meteoriche di 1 e 2 pioggia attinenti alla nuova area di progetto, alle emissioni in atmosfera afferenti al camino 2, nonché ad eventuali ulteriori settori di competenza.
RITENUTO di prescrivere una campagna di monitoraggio dell’impatto acustico sui recettori, con impianto in funzione e nelle condizioni più gravose, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui al DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008.
VISTA la relazione di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di assoggettamento (Relazione - Giugno 2021).
RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015.
RICHIAMATA la DGR n.1850 del 29.12.2020, con la quale la Regione ha già autorizzato, presso lo stabilimento in oggetto, un cogeneratore (motore fisso a combustione interna) alimentato a gas naturale avente potenza pari a 3,707 MWt e 1,498 MWe.
RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi e facendo proprie le valutazioni di Arpav, dando atto che non è ricompreso nel presente procedimento l’ottimizzazione dell’impianto di estrazione del tartrato di calcio con conseguente aumento dei residui del ciclo vitivinicolo in ingresso ai digestori.
EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/03 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010.
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.
TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 inerente le funzioni dirigenziali,
decreta
1. La Ditta Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00222760282), con sede legale in via G. Galilei, 6 - Mestrino (PD) è autorizzata, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, alla modifica dell’impianto di produzione di energia elettrica e termica esistente presso lo stabilimento in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD), in area catastalmente identificata al Foglio 9, mappale 254, alimentato da biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di residui dell’attività della distilleria medesima, consistente in:
a) incremento del flusso totale delle matrici in ingresso ai digestori fino a 1200 tonnellate/giorno massimi teorici;
b) inserimento della linea di upgrading del biogas, per la produzione circa 600 Sm3/h di biometano conforme alla norma UNI/TS 11437:2019;
c) sostituzione della torcia di emergenza esistente avente potenza pari a 1,628 MWt con una avente potenza termica pari a 5,990 MWt.
2. La modifica dovrà essere realizzata e l’impianto esercito in conformità con le proposte progettuali, sinteticamente riportate in Allegato A al presente provvedimento, presentate negli elaborati depositati come di seguito riportati:
3. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.
4. È riconosciuta una positiva conclusione della valutazione di incidenza sul sito Natura 2000 coinvolto.
Realizzazione dell’impianto
5. È stabilito in 12 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, il termine di inizio lavori e in 36 mesi, dalla data di inizio lavori, il termine di fine lavori. È obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e al Comune di Conselve (PD). Decorsi i termini sopra indicati la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti. Detti termini sono prorogabili mediante la presentazione di motivata richiesta alla Regione del Veneto, Unità Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.
6. Almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a 90.058,10 Euro. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGRV 253/2012.
7. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate.
8. Le opere di manomissione del suolo e del sottosuolo così come le opere di scavo dovranno essere condotte con assistenza continua di archeologi professionisti, con oneri a carico della Ditta, nel rispetto delle vigenti prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, scaricabili dal sito istituzionale della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.
9. Eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell’art. 91 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi dell’art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato.
10. La ditta dovrà comunicare alla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con congruo anticipo (10 gg. lavorativi), la data di inizio dei lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata ad assistere alle opere.
11. Terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di costruzione dell’impianto dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
12. Il sistema di illuminazione esterno deve essere conforme alle normative di settore, in particolare alla L.R. n. 17 del 07/08/2009.
13. Alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle ulteriori prescrizioni del presente provvedimento.
14. A lavori ultimati e prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, la Ditta dovrà presentare al Ministero dell’Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 151/2011 con apposito modello PIN2-2018 e l’asseverazione di tecnico abilitato che attesti la conformità dell’opera al progetto approvato. Copia della SCIA e dei relativi allegati, comprensivi dell’attestazione dell’avvenuto invio all’Autorità competente dovranno essere inviati tempestivamente alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.
15. La messa in esercizio dell’impianto, intesa quale avvio del sistema di upgrading autorizzato con il presente provvedimento, dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.
16. Il termine per la messa a regime dell’impianto è fissato in 2 mesi, decorrenti dalla data di messa in esercizio. La messa a regime dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.
17. La data di avvio della fase 2 di riconversione totale del biogas a biometano dovrà essere comunicata alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.
Matrici in ingresso
18. La Ditta è tenuta ad utilizzare esclusivamente le tipologie e i quantitativi di matrici dichiarate nella domanda di autorizzazione e nelle successive integrazioni documentali, non costituenti rifiuto. In particolare potranno essere utilizzati, per un totale massimo di 1.200 tonnellate/giorno:
a) Borlanda in uscita dai processi di estrazione del tartrato di calcio, comprendente anche le “acque tecniche” prodotte dal riutilizzo nel ciclo produttivo dallo spurgo (condense) dell’elettrofiltro a umido e/o dallo spurgo (e condense) del dispositivo di condizionamento e trattamento emissioni a 2 stadi (scrubber), fino a un totale di 600 tonnellate/giorno;
b) Borlanda in uscita dai processi di distillazione della flemma di vinaccia, fino a 200 tonnellate/giorno;
c) Borlanda in uscita dai processi di distillazione della feccia di vino, fino a 100 tonnellate/giorno;
d) Borlanda da piazzali stoccaggio e movimentazione vinaccia (incluso il liquido di percolamento vinacce ed eventuali acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di deposito e movimentazione vinacce), fino a 300 tonnellate/giorno;
e) Frazione densa in uscita dal processo di separazione borlanda (flottazione) reimmessa nei digestori, non quantificabile a priori essendo in funzione della quantità e del carico organico delle matrici biologiche complessivamente immesse nei digestori.
Ogni variazione del piano di alimentazione dei digestori dovrà essere preventivamente assentita ai sensi della normativa vigente.
19. La Ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico), tenuto presso l’impianto a disposizione degli Enti di controllo, in cui annotare la registrazione mensile di:
a) borlande provenienti dai serbatoi di stoccaggio;
b) borlande provenienti dal dilavamento dei piazzali di stoccaggio e movimentazione vinaccia c.d. “con COD alto”;
c) ricircolo della frazione densa del digestato;
a) borlanda vitivinicola fluida prodotta;
b) acqua chiarificata destinata al depuratore aerobico;
c) biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica.
A tal fine dovranno essere installati idonei misuratori di portata presso i collettori di acqua chiarificata in uscita dagli impianti di flottazione e di centrifugazione del digestato.
Produzione biometano
20. Il biometano dovrà rispettare le specifiche di cui alla norma UNI/TS 11437:2019 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”.
Produzione fertilizzante
21. La filiera di produzione della “Borlanda vitivinicola fluida” dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 75/2010, così come modificato dal Decreto 28/06/2016.
22. L’immissione sul mercato della “Borlanda vitivinicola fluida”, come ottenuta con il processo e le matrici autorizzate con il presente provvedimento, è subordinata all’iscrizione del produttore al Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti e del prodotto al Registro dei Fertilizzanti SIAN previsto dal D.Lgs. 75/2010, così come modificato dal D.M 28/06/2016 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 5 ottobre 2018.
Emissioni in atmosfera
23. Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere comunicato alla Regione Veneto - U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera se l’altezza dei punti di emissione dei camini n. 6, n. 7, n. 8 sia inferiore alle altezze degli edifici più prossimi, ed in tal caso dovrà essere fornita una dichiarazione del gestore secondo la quale le emissioni in atmosfera provenienti da detti camini non vadano ad impattare negativamente su finestre, pareti o apertura praticabili, prese d’aria, etc. presenti sugli edifici più prossimi.
24. In caso nella fase 2 si preveda la continuazione di impiego del cogeneratore alimentato a biogas esistente, contestualmente a quanto previsto dalla prescrizione n.17, dovrà essere presentata la relativa domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il camino 6 di bypass.
25. Ai fini del monitoraggio delle emissioni in atmosfera derivanti dall’upgrading del biometano (off-gas) dovrà essere predisposto un punto di campionamento rispondente alla normativa vigente, a disposizione dell’autorità di controllo.
26. La Ditta dovrà rivalutare entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 e diversamente proporre un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa. A tal fine dovrà essere presentata apposita relazione alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.
27. La torcia deve essere realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 22580:2022 e munita di un conta-ore di funzionamento.
28. La torcia deve essere messa in funzione solo in caso di situazioni critiche o di emergenza, non ne è consentito l’utilizzo generalizzato come sistema di smaltimento del biogas/biometano in eccesso.
29. La ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l’impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:
30. Per tutti i punti di campionamento, le piattaforme di lavoro ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI EN 15259.
Emissioni odorigene
31. Devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06.
32. Entro 12 mesi dalla messa a regime dell’impianto con la nuova configurazione impiantistica, la ditta deve eseguire due valutazioni odorigene post-operam (in periodo invernale ed estivo), le cui tempistiche e modalità operative dovranno essere concordate con ARPAV, sulla base del documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.
33. Per i successivi due anni, la Ditta deve realizzare campagne di monitoraggio dell’impatto odorigeno con cadenza semestrale, con modalità da concordare con il Dipartimento Provinciale ARPAV di competenza, i cui esiti devono essere trasmessi alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.
34. La ditta è tenuta a rispettare i seguenti valori di accettabilità di disturbo olfattivo, espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98% percentile calcolato su base annuale, come previsti nel documento ”Orientamento operativo per la Valutazione dell’Impatto Odorigeno” approvato in data 29 gennaio 2020 e disponibile sul sito ARPAV:
a. per i ricettori posti in aree residenziali:
i. 1 ouE/m3 a distanze > 500 m dalle sorgenti di odore
ii. 2 ouE/m3 a distanze comprese tra 500 m e 200 m dalle sorgenti di odore
iii. 3 ouE/m3 a distanze < 200 m dalle sorgenti di odore
b. per i ricettori posti in aree non residenziali:
i. 2 ouE/m3 a distanze > 500 m dalle sorgenti di odore
ii. 3 ouE/m3 a distanze comprese tra 500 m e 200 m dalle sorgenti di odore
iii. 4 ouE/m3 a distanze < 200 m dalle sorgenti di odore.
35. Qualora le misurazioni dovessero mostrare situazioni disturbanti o se dovessero pervenire al Comune di Conselve in fase di esercizio dell’impianto, ricorrenti, significative segnalazioni di disturbo olfattivo, dovranno essere tempestivamente identificate le sorgenti responsabili e attuati idonei interventi di immediato contenimento del disturbo, sia con accorgimenti gestionali che con interventi impiantistici.
Gestione acque
36. Al fine di caratterizzare qualitativamente l’acqua chiarificata in uscita dall’impianto (così come definito nel presente procedimento relativo al D.Lgs. 387/03) e collettata al depuratore aerobico, la Ditta deve effettuare una campagna di misure analitiche in corrispondenza del bacino di raccolta dell’acqua chiarificata a valle dell’impianto di flottazione e centrifugazione, le cui tempistiche e modalità operative dovranno essere preventivamente concordate con ARPAV.
Impatto acustico
37. Entro tre mesi dalla messa a regime dell’impianto, la ditta deve effettuare una campagna di valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche devono essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione, comprese quelle già esistenti). Gli esiti della campagna devono essere trasmessi al Comune di Conselve e al Dipartimento ARPAV competente, dandone conoscenza alla Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e tutela dell’Atmosfera ed alla Provincia di Padova. Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più limiti prescritti presso uno o più ricettori della suddetta campagna, devono essere altresì comunicati gli interventi di mitigazione acustica attuati e da attuare, per il nulla osta dell’autorità competente.
Dismissione e ripristino
38. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e al Dipartimento Provinciale Arpav di competenza.
39. A seguito della dismissione dell’impianto, deve essere ripristinato lo stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e secondo le modalità previste dal Piano di dismissione e ripristino presentato con nota acquisita con il prot. reg. n. 146883 del 31.03.2022. I rifiuti prodotti durante la dismissione dell’impianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente. La ditta dovrà dare atto dell’effettivo impiego nel ciclo produttivo degli elementi impiantistici non soggetti a smantellamento secondo il Piano sopra citato.
Rischio di incidenti rilevanti
40. la Ditta deve monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le eventuali indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015.
Prescrizioni generali
41. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Regione del Veneto, U.O. Energia e U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, i dati di produzione di energia elettrica e biometano.
42. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc..).
43. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas, la Ditta deve provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e garantire che tutti gli impianti tecnologici siano adeguati alla zona classificata.
44. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.
45. La Ditta deve provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e della viabilità interna ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.
46. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc..).
47. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.
48. Sono fatte salve le competenze del Comune di Conselve (PD) in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nonché gli ulteriori eventuali altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse.
49. Sono fatte salve tutte le prescrizioni degli altri Enti coinvolti come richiamati in premessa.
50. Qualora in relazione all’impianto oggetto del presente provvedimento si renda necessario modificare l’A.U.A. in essere rilasciata dalla Provincia di Padova, dovrà essere presentata apposita istanza nei modi previsti dalla vigente normativa.
51. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta Distillerie Bonollo Umberto S.p.A., ed a: Comune di Conselve, Provincia di Padova, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, ARPAV -Dipartimento di Padova e Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Azienda ULSS 6 Euganea- Dipartimento di Prevenzione, Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, Italgas S.P.A., Acquevenete S.p.A, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Consiglio di Bacino Bacchiglione.
52. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
53. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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