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Bur n. 126 del 25 ottobre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 23 del 13 maggio 2022

Autorizzazione unica per la riconversione a biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas, in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD). Ditta proponente: "Distillerie Bonollo Umberto S.p.A." con sede legale in via G. Galilei, 6 - Mestrino (PD). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si autorizza la progressiva riconversione alla produzione di biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di residui della lavorazione di sottoprodotti del ciclo vitivinicolo. 

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

  • il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
  • Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”;
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
  • il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
  • il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;
  • il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO INOLTRE:

  • il Decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e ss.mm.ii;

VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con n. 355511 del 09.08.2021, con la quale la ditta “Distillerie Bonollo Umberto S.p.A.” (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00222760282), con sede legale in via G. Galilei, 6 - Mestrino (PD) e stabilimento in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD), ha chiesto l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, per la riconversione a biometano di un impianto esistente di produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di residui dell’attività della distilleria ubicata nel medesimo stabilimento;

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

  • Con nota prot. reg. n. 605153 del 28.12.2021, la Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha chiesto il completamento dell’istanza chiedendo anche agli enti e amministrazioni coinvolte nel procedimento (Comune di Conselve, Provincia di Padova, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, ARPAV -Dipartimento di Padova e Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Azienda ULSS 6 Euganea- Dipartimento di Prevenzione, Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, Snam Rete Gas S.P.A., Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Consiglio di Bacino Bacchiglione) di evidenziare eventuale altra documentazione di completamento.
  • Con la medesima nota è stato dato avviso di avvio del procedimento e si è provveduto ad indire Conferenza di servizi ai sensi dell’art.14 della legge n. 241/90 in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 28.01.2022.
  • Con nota assunta al prot. reg. n. 606292 del 29.12.2021, il Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni e/o accertamenti in quanto la documentazione pervenuta non risultava avere elementi sufficientemente approfonditi per valutare correttamente l’entità delle opere in progetto.
  • Con nota assunta al prot. reg. n. 12551 del 13.01.2022 Snam Rete Gas S.p.A ha comunicato che non c’è interferenza con gli impianti di proprietà.
  • Con nota assunta al prot. reg. n. 12567 del 13.01.2022 ARPAV ha evidenziato alcuni aspetti in relazione alla richiesta di completamento dell’istanza, richiedendo pertanto alla Ditta, relativamente alla documentazione prodotta, di specificare in dettaglio una serie di elementi.
  • Con nota assunta al prot. reg. n. 19704 del 18.01.2022 la Ditta ha presentato richiesta di proroga di 30 giorni per il completamento dell’istanza chiedendo inoltre il rinvio della data della Conferenza dei Servizi precedentemente convocata.
  • Con la medesima nota la ditta ha anche evidenziato che Snam Rete Gas S.p.A., inserito fra i destinatari della richiesta di completamento dell’istanza, non è il gestore della rete gas a cui è previsto allacciarsi, che è invece Italgas Reti S.p.A.
  • Con nota prot. reg. n. 25067 del 20.01.2022 l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha concesso la proroga richiesta, rinviando la Conferenza dei Servizi, precedentemente convocata, al giorno 04.03.2022. Sono state inseriti, tra i soggetti coinvolti nel procedimento, Italgas Reti S.p.A. ed Acquevenete S.p.A., gestore della fognatura cui sono recapitate le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia delle superfici dello stabilimento.
  • Con propria nota del 13.01.2022 assunta al prot. regionale n. 30309 del 24.01.2022 il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha comunicato che con proprio prot. n. 2598 del 14.03.2014 aveva rilasciato parere idraulico per quanto di competenza, aggiornato con prot. cons. n. 9034 del 26.07.2019 per una modifica del bacino di laminazione asservito al complesso industriale costituito dalla distilleria. Il Consorzio ha anche comunicato che a seguito della nota regionale prot. n. 605153 del 28.12.2021 ha acquisito e preso atto di un’asseverazione di non necessità di relazione di compatibilità idraulica, in quanto le opere in progetto, all’interno della perimetrazione dell’impianto industriale, comportano un incremento di superficie impermeabilizzata nettamente inferiore a mq 1.000. Il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha quindi comunicato di non partecipare alla Conferenza di Servizi in forma simultanea e sincrona del 28.01.22.
  • Con nota assunta al prot. reg. n. 51471 del 04.02.2022, la Ditta ha trasmesso per conoscenza la richiesta inviata alla Soprintendenza di verifica sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici a norma dell’art.13.3 del DM sviluppo economico 10.09.2010.
  • Con nota assunta al prot. reg. n. 55915 del 08.02.2022, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, in riferimento alla richiesta inviata dalla Ditta in data 03.02.2022 e assunta con proprio protocollo n. 3577 del 07.02.2022, ha comunicato le proprie osservazioni chiedendo di verificare se l’impianto andrà insistere in aree contermini a beni paesaggistici e se ricada negli ambiti di applicazione di cui al punto 14.9 lett. c) dell’Allegato al DM 10.09.2010 e poiché l’areale interessato dalle opere in oggetto si connota a rischio archeologico in quanto ubicato nel suburbio dell’antica Patavium ha anche comunicato che “Considerate le opere previste, si ritiene di avviare il procedimento di verifica di interesse archeologico, di cui all’articolo 25 del D. Lgs.50/2016, art. 25”.
  • Con note assunte al prot. reg. n. 73629 e n. 73637 del 17.02.2022 la Ditta ha trasmesso la documentazione a completamento dell’istanza.
  • Con nota assunta al prot. reg. n. 97390 del 02.03.2022 è pervenuto il Parere di merito espresso dall’Unione dei Comuni del Conselvano:” Con riferimento all’oggetto, per quanto di competenza di quest’ufficio, non si riscontrano motivi ostativi per l’intervento richiesto. Si precisa inoltre che in data 18/02/2022 è stata assunta al protocollo dell’Unione con n. 1510 la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la “Realizzazione e installazione impianto biometano di trasformazione del biogas compresa tubazione per il collegamento alla cabina del gestore e immissione in rete”. Tale pratica risulta formalmente completa e corretta.”
  • Con propria nota del 03.03.2022, assunta al prot. reg. n. 103982 del 07.03.2022, la Provincia di Padova ha comunicato che “Con riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria indetta per il giorno 04/03/2022, si rileva che il Servizio Ambiente della Provincia, sulla base delle disposizioni vigenti, può intervenire soltanto nelle materie di competenza richiamate dalla L.R. 33/85 e s.m.i.; pertanto, si comunica fin d’ora che, non avendo la Provincia alcuna competenza nel procedimento della pratica in oggetto, non renderà alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza e nessun rappresentante di questo Ente parteciperà all’eventuale riunione. Conseguentemente, per il silenzio e l’assenza della Provincia non può essere invocato l’assenso acquisito senza condizione previsto dall’art. 14bis comma 4 e dall’art. 14ter comma 7 della L. 241/1990”.
  • Con propria nota del 04.03.2022, assunta al prot. reg. n. 103993 del 07.03.2022, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova ha trasmesso copia della valutazione del progetto, con la quale comunica che il comando “esprime il parere favorevole di cui all’art. 3 del DPR 151/11. Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:
  • La realizzazione delle opere e degli impianti dovrà essere in piena conformità agli elaborati tecnici a firma del progettista Negrisolo Massimo che, ai sensi del punto G.2.9.2 del Codice di Prevenzione Incendi, si è assunto la piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d’incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all’attività.
  • Ai soli fini antincendio, il presente parere NON equivale all’autorizzazione necessaria per l’esercizio dell’attività che resta subordinata all’effettiva presentazione della Segnalazione Certificata d’Inizio Attività di cui all’art. 4 del DPR n° 151/2011 che dovrà essere presentata a questo Comando con le modalità e la documentazione di corredo di cui al DM 7/08/2012.”
  • In data 04.03.2022 si è svolta la Conferenza dei Servizi di carattere istruttorio per l’esame del progetto.
  • Con nota prot. reg. n.128934 del 21.03.2022, l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, contestualmente alla trasmissione del verbale della succitata Conferenza di Servizi, ha chiesto alla Ditta di trasmettere a tutti gli Enti/Amministrazioni coinvolte, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, una revisione della relazione di progetto/integrazioni allegate e agli Enti coinvolti di trasmettere entro 20 giorni dal ricevimento delle suddette integrazioni la propria determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza, espressa come parere o come atto (autorizzazione, intesa, concessione, licenza, nulla osta o assenso comunque denominato), attendendo nel medesimo termine la valutazione tecnica richiesta ad ARPAV.
  • Con note acquisite al prot. reg. n.142414 e n.146883 rispettivamente in data 29.03.2022 e 31.03.2022 sono pervenute le integrazioni da parte della Ditta.
  • Con nota prot.reg. n. 156607 del 05.04.2022, indirizzata al Comune di Conselve, ad ARPAV-Dipartimento di Padova e a Italgas S.p.A è stato chiesto di esprimere entro i termini precedentemente stabiliti un parere anche relativamente al piano di ripristino.
  • L’ARPAV, con nota assunta al prot. reg. n. 166278 del 11.04.2022, ha trasmesso le proprie valutazioni tecniche sul progetto in merito a: 1-Registrazione materie in ingresso e in uscita; 2-Emissioni della torcia di emergenza (camino n.8); 3-Emissioni del camino off-gas (camino n.7); 4-Odori; 5-Attività analitica.
  • Con nota assunta al prot. reg. n. 171151 del 13.04.2022 la Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso il proprio riscontro alla nota prot. reg. n.128934 del 21.03.2022: “Si riscontra la nota prot. n. 0128934 evidenziando che, sulla base della documentazione trasmessa dalla Ditta in data 16-02-2022, ns. prot. n. 4988 del 17-02-2022, gli interventi in parola non ricadono in ambito tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, né all’interno di alcuna area contermine riconducibile alla fattispecie di cui al punto 14.9 lett. c) dell'allegato al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 settembre 2010. Per quanto attiene agli aspetti di natura archeologica, si prende atto dell’entità delle opere di manomissione del suolo e del sottosuolo; si concorda pertanto con la necessità che esse siano condotte con assistenza archeologica continua, come esplicitato nella nota delle Distillerie Bonollo del 16.02.2022, acquista agli atti di questo Ufficio con prot. 4988 del 17.02.2022 (Documento 1, p. 10: Integrazioni richieste dalla Soprintendenza, punto 2). Resta inteso che le opere di scavo saranno condotte con assistenza continua di archeologi professionisti, con oneri non a carico di questa Soprintendenza, nel rispetto delle vigenti Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, scaricabili dal sito istituzionale. Eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell’art. 91 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi dell’art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato. Si rimane in attesa di conoscere, con congruo anticipo (10 gg. lavorativi), la data di inizio dei lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata. Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.”
  • Con note assunte ai prot. reg. n. 176789 del 19.04.2022 e n. 215633 del 11.05.2022, la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni relativamente alla disponibilità dell’area.
  • I termini indicati nella nota prot. reg. n.128934 del 21.03.2022 sono decorsi senza che siano pervenuti ulteriori determinazioni, espresse come pareri o come atti.

RICHIAMATI i principali elementi progettuali, riportati in allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

RICHIAMATO il parere pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso con nota assunta al prot. reg. n. 171151 del 13.04.2022.

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”.

PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più vicino all’area sede del futuro impianto è: ZCS e ZPS IT3260017 “Colli Euganei-Monte Lozzo-Monte Ricco”.– situato a circa 8.300 metri in direzione ovest.

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 8 del 02.05.2022, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

VISTO che, dal digestato prodotto, la Ditta ottiene un fertilizzante conforme a quanto stabilito al punto 2 ”Borlanda vitivinicola fluida” del § 5.1.1. “Concimi organici azotati fluidi” dell’Allegato I al D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e smi.

CONSIDERATO che il cogeneratore alimentato a biogas (camino 6 di bypass) esistente presso l’impianto attualmente opera in regime di deroga, in quanto trattasi di medio impianto di combustione non soggetto ad obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art.269 secondo la normativa vigente prima del 19.12.17.

VISTE le modifiche introdotte al D. Lgs 152/2006 con il D. Lgs 183/2017 ed in particolare l’art. 273-bis recante le previsioni di assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni dei medi impianti di combustione esistenti precedentemente in deroga.

RICHIAMATI gli adeguamenti previsti dal comma 5 e 7 dell’art. 273-bis del D. Lgs 152/2006 secondo le tempistiche previste;

PRESO ATTO tuttavia, che la ditta intende gestire il nuovo sistema di upgrading in due fasi e che nella fase 2 non sarà più prodotta energia elettrica dal recupero del biogas nel cogeneratore esistente, in quanto lo stesso sarà interamente impiegato per la produzione di biometano.

RITENUTO di prescrivere annualmente alla Ditta di trasmettere i dati di produzione di energia elettrica e biometano e di comunicare l’effettiva data di avvio della fase 2 succitata, nonché contestualmente di presentare istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente al cogeneratore alimentato a biogas esistente (camino 6 di bypass) in caso se ne preveda la continuazione di impiego.

RITENUTO necessario, ai fini del monitoraggio delle emissioni in atmosfera derivanti dall’upgrading del biometano (offgas), la predisposizione di un punto di campionamento rispondente alla normativa, a disposizione dell’autorità di controllo.

PRESO ATTO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista economico, energetico ed ambientale il recupero della CO2, proveniente dall’off-gas, in forma liquida.

RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2 , ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa.

RITENUTO necessario di monitorare il funzionamento della nuova torcia.

VISTO l’art. 272-bis del D.Lgs 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento.

CONSIDERATO che relativamente alle valutazioni effettuate dal proponente in merito al parametro Acido Solfidrico, basate sui valori di qualità delle emissioni “indicativi” e “garantiti”, i valori “garantiti” assicurano la conformità delle emissioni alla parte II dell’allegato I alla parte Quinta del D.Lgs n.152/2006, ma non assicurano che l’emissione sia non significativa dal punto di vista dell’impatto olfattivo.

RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006.

RITENUTO di prescrivere il monitoraggio delle emissioni odorigene post-operam, a seguito della messa a regime dell’impianto con la nuova configurazione impiantistica, le cui tempistiche e modalità operative vengano preventivamente concordate con ARPAV sulla base del documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti).

CONSIDERATO che per lo stabilimento in oggetto, la Provincia di Padova ha rilasciato l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013, con provvedimento n.1013/AUA/2018 e successive modifiche.

RITENUTO di rinviare alle valutazioni della Provincia di Padova l’eventuale necessità di adeguamento del provvedimento autorizzativo succitato relativamente alle acque meteoriche di 1 e 2 pioggia attinenti alla nuova area di progetto, alle emissioni in atmosfera afferenti al camino 2, nonché ad eventuali ulteriori settori di competenza.

RITENUTO di prescrivere una campagna di monitoraggio dell’impatto acustico sui recettori, con impianto in funzione e nelle condizioni più gravose, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui al DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008.

VISTA la relazione di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di assoggettamento (Relazione - Giugno 2021).

RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015.

RICHIAMATA la DGR n.1850 del 29.12.2020, con la quale la Regione ha già autorizzato, presso lo stabilimento in oggetto, un cogeneratore (motore fisso a combustione interna) alimentato a gas naturale avente potenza pari a 3,707 MWt e 1,498 MWe.

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi e facendo proprie le valutazioni di Arpav, dando atto che non è ricompreso nel presente procedimento l’ottimizzazione dell’impianto di estrazione del tartrato di calcio con conseguente aumento dei residui del ciclo vitivinicolo in ingresso ai digestori.

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/03 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010.

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.

TENUTO CONTO della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 inerente le funzioni dirigenziali,

decreta

1. La Ditta Distillerie Bonollo Umberto S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00222760282), con sede legale in via G. Galilei, 6 - Mestrino (PD) è autorizzata, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, alla modifica dell’impianto di produzione di energia elettrica e termica esistente presso lo stabilimento in via Padova 74, nel Comune di Conselve (PD), in area catastalmente identificata al Foglio 9, mappale 254, alimentato da biogas ottenuto dalla fermentazione anaerobica di residui dell’attività della distilleria medesima, consistente in:

a) incremento del flusso totale delle matrici in ingresso ai digestori fino a 1200 tonnellate/giorno massimi teorici;

b) inserimento della linea di upgrading del biogas, per la produzione circa 600 Sm3/h di biometano conforme alla norma UNI/TS 11437:2019;

c) sostituzione della torcia di emergenza esistente avente potenza pari a 1,628 MWcon una avente potenza termica pari a 5,990 MWt.

2. La modifica dovrà essere realizzata e l’impianto esercito in conformità con le proposte progettuali, sinteticamente riportate in Allegato A al presente provvedimento, presentate negli elaborati depositati come di seguito riportati:

  • Istanza di autorizzazione prot. n. 355511 del 09/08/2021, completata con prot. reg. nn. 73629 e 73637 del 17/02/2022, ed integrata con prot. n. 142414 del 29/03/2022, n. 146883 del 31/03/2022 e n.176789 del 19.04.2022

3. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso.

4. È riconosciuta una positiva conclusione della valutazione di incidenza sul sito Natura 2000 coinvolto.

Realizzazione dell’impianto

5. È stabilito in 12 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, il termine di inizio lavori e in 36 mesi, dalla data di inizio lavori, il termine di fine lavori. È obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - U. O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e al Comune di Conselve (PD). Decorsi i termini sopra indicati la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti. Detti termini sono prorogabili mediante la presentazione di motivata richiesta alla Regione del Veneto, Unità Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

6. Almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a 90.058,10 Euro. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla DGR 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla DGRV 253/2012.

7. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate.

8. Le opere di manomissione del suolo e del sottosuolo così come le opere di scavo dovranno essere condotte con assistenza continua di archeologi professionisti, con oneri a carico della Ditta, nel rispetto delle vigenti prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico, scaricabili dal sito istituzionale della Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso.

9. Eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell’art. 91 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere, in ogni caso, tempestivamente denunciati ai sensi dell’art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato.

10. La ditta dovrà comunicare alla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con congruo anticipo (10 gg. lavorativi), la data di inizio dei lavori e il nominativo della ditta archeologica incaricata ad assistere alle opere.

11. Terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di costruzione dell’impianto dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

12. Il sistema di illuminazione esterno deve essere conforme alle normative di settore, in particolare alla L.R. n. 17 del 07/08/2009.

13. Alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle ulteriori prescrizioni del presente provvedimento.

14. A lavori ultimati e prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, la Ditta dovrà presentare al Ministero dell’Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Padova, una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 151/2011 con apposito modello PIN2-2018 e l’asseverazione di tecnico abilitato che attesti la conformità dell’opera al progetto approvato. Copia della SCIA e dei relativi allegati, comprensivi dell’attestazione dell’avvenuto invio all’Autorità competente dovranno essere inviati tempestivamente alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

15. La messa in esercizio dell’impianto, intesa quale avvio del sistema di upgrading autorizzato con il presente provvedimento, dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.

16. Il termine per la messa a regime dell’impianto è fissato in 2 mesi, decorrenti dalla data di messa in esercizio. La messa a regime dovrà essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.

17. La data di avvio della fase 2 di riconversione totale del biogas a biometano dovrà essere comunicata alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.

Matrici in ingresso

18. La Ditta è tenuta ad utilizzare esclusivamente le tipologie e i quantitativi di matrici dichiarate nella domanda di autorizzazione e nelle successive integrazioni documentali, non costituenti rifiuto. In particolare potranno essere utilizzati, per un totale massimo di 1.200 tonnellate/giorno:

a) Borlanda in uscita dai processi di estrazione del tartrato di calcio, comprendente anche le “acque tecniche” prodotte dal riutilizzo nel ciclo produttivo dallo spurgo (condense) dell’elettrofiltro a umido e/o dallo spurgo (e condense) del dispositivo di condizionamento e trattamento emissioni a 2 stadi (scrubber), fino a un totale di 600 tonnellate/giorno;

b) Borlanda in uscita dai processi di distillazione della flemma di vinaccia, fino a 200 tonnellate/giorno;

c) Borlanda in uscita dai processi di distillazione della feccia di vino, fino a 100 tonnellate/giorno;

d) Borlanda da piazzali stoccaggio e movimentazione vinaccia (incluso il liquido di percolamento vinacce ed eventuali acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di deposito e movimentazione vinacce), fino a 300 tonnellate/giorno;

e) Frazione densa in uscita dal processo di separazione borlanda (flottazione) reimmessa nei digestori, non quantificabile a priori essendo in funzione della quantità e del carico organico delle matrici biologiche complessivamente immesse nei digestori.

Ogni variazione del piano di alimentazione dei digestori dovrà essere preventivamente assentita ai sensi della normativa vigente.

19. La Ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico), tenuto presso l’impianto a disposizione degli Enti di controllo, in cui annotare la registrazione mensile di:

  • quantitativi di materia in ingresso alla sezione di digestione anaerobica suddivisa in:

a) borlande provenienti dai serbatoi di stoccaggio;

b) borlande provenienti dal dilavamento dei piazzali di stoccaggio e movimentazione vinaccia c.d. “con COD alto”;

c) ricircolo della frazione densa del digestato;

  • quantitativi di materia in uscita dall’impianto (così come definito nel presente procedimento relativoal D.Lgs. 387/03) suddivisa in:

a) borlanda vitivinicola fluida prodotta;

b) acqua chiarificata destinata al depuratore aerobico;

c) biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica.

A tal fine dovranno essere installati idonei misuratori di portata presso i collettori di acqua chiarificata in uscita dagli impianti di flottazione e di centrifugazione del digestato.

Produzione biometano

20. Il biometano dovrà rispettare le specifiche di cui alla norma UNI/TS 11437:2019 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”.

Produzione fertilizzante

21. La filiera di produzione della “Borlanda vitivinicola fluida” dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 75/2010, così come modificato dal Decreto 28/06/2016.

22. L’immissione sul mercato della “Borlanda vitivinicola fluida”, come ottenuta con il processo e le matrici autorizzate con il presente provvedimento, è subordinata all’iscrizione del produttore al Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti e del prodotto al Registro dei Fertilizzanti SIAN previsto dal D.Lgs. 75/2010, così come modificato dal D.M 28/06/2016 e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole 5 ottobre 2018.

Emissioni in atmosfera

23. Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà essere comunicato alla Regione Veneto - U.O Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera se l’altezza dei punti di emissione dei camini n. 6, n. 7, n. 8 sia inferiore alle altezze degli edifici più prossimi, ed in tal caso dovrà essere fornita una dichiarazione del gestore secondo la quale le emissioni in atmosfera provenienti da detti camini non vadano ad impattare negativamente su finestre, pareti o apertura praticabili, prese d’aria, etc. presenti sugli edifici più prossimi.

24. In caso nella fase 2 si preveda la continuazione di impiego del cogeneratore alimentato a biogas esistente, contestualmente a quanto previsto dalla prescrizione n.17, dovrà essere presentata la relativa domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per il camino 6 di bypass.

25. Ai fini del monitoraggio delle emissioni in atmosfera derivanti dall’upgrading del biometano (off-gas) dovrà essere predisposto un punto di campionamento rispondente alla normativa vigente, a disposizione dell’autorità di controllo.

26. La Ditta dovrà rivalutare entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento la fattibilità di un sistema di recupero di COe diversamente proporre un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa. A tal fine dovrà essere presentata apposita relazione alla Regione Veneto – U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.

27. La torcia deve essere realizzata in conformità alla norma UNI EN ISO 22580:2022 e munita di un conta-ore di funzionamento.

28. La torcia deve essere messa in funzione solo in caso di situazioni critiche o di emergenza, non ne è consentito l’utilizzo generalizzato come sistema di smaltimento del biogas/biometano in eccesso.

29. La ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l’impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:

  • registrazione delle accensioni (data, ora, durata) della torcia e delle ore operative annue;
  • descrizione degli eventi ordinari/straordinari che comportano le accensioni secondo la procedura indicata dalla ditta “In condizioni di marcia ordinaria dell’intero impianto tutto il biogas prodotto/producibile dalla sezione anaerobica viene utilizzato nelle varie utenze attive, secondo il seguente ordine di priorità: Impianto di upgrading da biogas a biometano con immissione in rete; Impianto di cogenerazione a biogas per produzione di energia elettrica con immissione in rete della stessa; N° 1 bruciatore a biogas in vena d’aria per post riscaldo effluente in uscita dal camino principale N° 2; N° 2 bruciatori ausiliari su caldaia a biomassa”.

30. Per tutti i punti di campionamento, le piattaforme di lavoro ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI EN 15259.

Emissioni odorigene

31. Devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs 152/06.

32. Entro 12 mesi dalla messa a regime dell’impianto con la nuova configurazione impiantistica, la ditta deve eseguire due valutazioni odorigene post-operam (in periodo invernale ed estivo), le cui tempistiche e modalità operative dovranno essere concordate con ARPAV, sulla base del documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). Gli esiti della valutazione dovranno essere trasmessi alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.

33. Per i successivi due anni, la Ditta deve realizzare campagne di monitoraggio dell’impatto odorigeno con cadenza semestrale, con modalità da concordare con il Dipartimento Provinciale ARPAV di competenza, i cui esiti devono essere trasmessi alla Regione Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Padova.

34. La ditta è tenuta a rispettare i seguenti valori di accettabilità di disturbo olfattivo, espressi come concentrazioni orarie di picco di odore al 98% percentile calcolato su base annuale, come previsti nel documento ”Orientamento operativo per la Valutazione dell’Impatto Odorigeno” approvato in data 29 gennaio 2020 e disponibile sul sito ARPAV:

a. per i ricettori posti in aree residenziali:

i. 1 ouE/m3 a distanze > 500 m dalle sorgenti di odore

ii. 2 ouE/m3 a distanze comprese tra 500 m e 200 m dalle sorgenti di odore

iii. 3 ouE/m3 a distanze < 200 m dalle sorgenti di odore

b. per i ricettori posti in aree non residenziali:

i. 2 ouE/m3 a distanze > 500 m dalle sorgenti di odore

ii. 3 ouE/m3 a distanze comprese tra 500 m e 200 m dalle sorgenti di odore

iii. 4 ouE/m3 a distanze < 200 m dalle sorgenti di odore.

35. Qualora le misurazioni dovessero mostrare situazioni disturbanti o se dovessero pervenire al Comune di Conselve in fase di esercizio dell’impianto, ricorrenti, significative segnalazioni di disturbo olfattivo, dovranno essere tempestivamente identificate le sorgenti responsabili e attuati idonei interventi di immediato contenimento del disturbo, sia con accorgimenti gestionali che con interventi impiantistici.

Gestione acque

36. Al fine di caratterizzare qualitativamente l’acqua chiarificata in uscita dall’impianto (così come definito nel presente procedimento relativo al D.Lgs. 387/03) e collettata al depuratore aerobico, la Ditta deve effettuare una campagna di misure analitiche in corrispondenza del bacino di raccolta dell’acqua chiarificata a valle dell’impianto di flottazione e centrifugazione, le cui tempistiche e modalità operative dovranno essere preventivamente concordate con ARPAV.

Impatto acustico

37. Entro tre mesi dalla messa a regime dell’impianto, la ditta deve effettuare una campagna di valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n.3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche devono essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione, comprese quelle già esistenti). Gli esiti della campagna devono essere trasmessi al Comune di Conselve e al Dipartimento ARPAV competente, dandone conoscenza alla Regione Veneto - U.O. Qualità dell’Aria e tutela dell’Atmosfera ed alla Provincia di Padova. Nel caso dovesse emergere il superamento di uno o più limiti prescritti presso uno o più ricettori della suddetta campagna, devono essere altresì comunicati gli interventi di mitigazione acustica attuati e da attuare, per il nulla osta dell’autorità competente.

Dismissione e ripristino

38. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, al Comune di Conselve, alla Provincia di Padova e al Dipartimento Provinciale Arpav di competenza.

39. A seguito della dismissione dell’impianto, deve essere ripristinato lo stato dei luoghi a carico del soggetto esercente e secondo le modalità previste dal Piano di dismissione e ripristino presentato con nota acquisita con il prot. reg. n. 146883 del 31.03.2022. I rifiuti prodotti durante la dismissione dell’impianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente. La ditta dovrà dare atto dell’effettivo impiego nel ciclo produttivo degli elementi impiantistici non soggetti a smantellamento secondo il Piano sopra citato.

Rischio di incidenti rilevanti

40. la Ditta deve monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le eventuali indicazioni del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015.

Prescrizioni generali

41. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Regione del Veneto, U.O. Energia e U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, i dati di produzione di energia elettrica e biometano.

42. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc..).

43. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas, la Ditta deve provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e garantire che tutti gli impianti tecnologici siano adeguati alla zona classificata.

44. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.

45. La Ditta deve provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e della viabilità interna ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.

46. Deve essere tenuto presso l’impianto un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc..).

47. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.

48. Sono fatte salve le competenze del Comune di Conselve (PD) in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), nonché gli ulteriori eventuali altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse.

49. Sono fatte salve tutte le prescrizioni degli altri Enti coinvolti come richiamati in premessa.

50. Qualora in relazione all’impianto oggetto del presente provvedimento si renda necessario modificare l’A.U.A. in essere rilasciata dalla Provincia di Padova, dovrà essere presentata apposita istanza nei modi previsti dalla vigente normativa.

51. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta Distillerie Bonollo Umberto S.p.A., ed a: Comune di Conselve, Provincia di Padova, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, ARPAV -Dipartimento di Padova e Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, Azienda ULSS 6 Euganea- Dipartimento di Prevenzione, Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, Italgas S.P.A., Acquevenete S.p.A, Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, Consiglio di Bacino Bacchiglione.

52. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

53. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

23_Allegato_A_486870.pdf

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