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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 270 del 03 ottobre 2022
FORTOM CHIMICA S.r.l. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione a Quinto Vicentino (VI), via Stradone, 1/A. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10 del 12.02.2016 e s.m.i.
Con il presente provvedimento si rilascia alla Fortom Chimica Srl, l'autorizzazione in deroga alla prescrizione di cui al punto 12.5 dell'AIA rilasciata con DDDA n. 10/2016, per il conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con CER 190204* presso l'impianto della piattaforma polifunzionale di TAO Ambiente S.r.l., sita in Settimo Milanese (MI), ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo in D10/R1 nell'impianto WIEN ENERGIE (AT).
Il Direttore
(1) VISTO il DDDA n. 10 del 12.02.2016 con il quale è stata rilasciata l’AIA riesaminata alla Ditta Fortom Chimica S.r.l. per l’installazione di cui all’oggetto;
(2) CONSIDERATO che il punto 12.5 del decreto n. 10/2016 come modificato dal decreto n. 330/2020 prevede che: le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e a impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06. Possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza”;
(3) VISTO il DDDA n. 19 del 29.03.2018 con il quale si autorizza Fortom Chimica S.r.l., all’invio dei rifiuti prodotti dall’attività di miscelazione (190204* e 190208*), in deroga a quanto previsto dalla prescrizione n. 12.5 del decreto n. 10/2016, all’installazione della Ditta Geocycle Italia S.r.l., per l’operazione di messa in riserva (R13) e miscelazione (R12), prima dell’avvio a recupero presso il cementificio Holcim Italia Spa di Comabbio (VA) per l’utilizzo come combustibile (operazione R1), fino alla data di scadenza del citato Decreto AIA n. 10/2016;
(4) VISTO il DDDA n. 330 del 31.03.2020 con il quale si consente alla Fortom Chimica Srl l’invio dei rifiuti prodotti dall’attività di miscelazione (190204* e 190208*), in deroga a quanto previsto dalla prescrizione n. 12.5 del DDDA n. 10/2016, all’installazione della Ditta Mecomer s.r.l, per essere sottoposti ad ulteriori trattamenti preliminari (R12), prima dell’avvio ad impianti di recupero energetico (R1), fino alla data di scadenza del citato Decreto AIA n. 10/2016;
(5) CONSIDERATO che il citato decreto n. 330/2020 ha integrato il punto 5.5 dell’AIA n. 10/2016 con l’operazione R12 di accorpamento e di miscelazione, nonché ogni prescrizione ad esse riferibili;
(6) VISTA la nota del 20.06.2022, acquisita al prot. reg. n. 280319 del 22.09.2022, con la quale la Fortom Chimica Srl ha comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tra le altre cose, l’introduzione di un’ulteriore deroga alla prescrizione 12.5 del decreto n. 10/2016 per il conferimento di miscele formate da code di distillazione e altri cascami dell’attività di recupero di Fortom Chimica Srl alla piattaforma intermedia Tao Ambiente Srl sita a Settimo Milanese (MI), per il successivo avvio a recupero energetico (R1) o incenerimento (D10) presso altri impianti italiani o esteri, allegando l’Autorizzazione Integrata Ambientale RG n. 2914 del 08.04.2021 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano alla Società Tao Ambiente Srl;
(7) VISTA la nota prot. reg. n. 344435 del 04.08.2022 con la quale la U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare ha riscontrato alla comunicazione della Fortom Chimica Srl del 20.06.2022, informandola che alla richiesta di deroga della prescrizione 12.5 dell’AIA, non è applicabile alcuna delle fattispecie previste dall’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e che pertanto la stessa sarebbe stata presa in carico come motivata istanza da parte della Società, secondo quanto disposto dal punto n. 12.5 dell’AIA n. 10/2016, procedendo ad avviare un procedimento amministrativo per la valutazione della stessa;
(8) VISTA la nota prot. reg. n. 0364658 del 18.08.2022 con la quale il Direttore della U.O. Ciclo dei Rifiuti ed economia circolare ha comunicato l’avvio del procedimento sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 finalizzato rilascio di deroga per il conferimento di miscele di rifiuti alla piattaforma intermedia Tao Ambiente Srl sita a Settimo Milanese (MI), per il successivo avvio a recupero energetico (R1) o incenerimento (D10) presso altri impianti italiani o esteri;
(9) PRESO ATTO che non sono pervenuti dai soggetti interessati nei termini indicati nella citata comunicazione di avvio del procedimento, e comunque fino ad oggi, memorie scritte né altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle previsioni dell’art. 10 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
(10) CONSIDERATO che la medesima nota prot. reg. n. 0364658 del 18.08.2022 ha richiesto integrazioni documentali e ha contestualmente sospeso i termini del procedimento di cui alla premessa precedente fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta;
(11) VISTA la nota del 02.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 408292 del 06.09.2022, con la quale la Fortom Chimica Srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. reg. n. 0364658 del 18.08.2022;
(12) CONSIDERATO che nella medesima nota del 02.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 408292 del 06.09.2022, Fortom Chimica Srl ha precisato che:
(13) CONSIDERATO che i gruppi di miscelazione di cui alla nota 23.07.2021 (prot. reg. n. 333556 del 26.07.2021) sono coerenti con i gruppi positivamente valutati in sede istruttoria ai fini del rilascio dell’AIA riesaminata di cui al decreto n. 10 del 12.02.2016 e sono quindi pienamente applicabili anche nelle more dell’adeguamento alla DGR n. 119/2018;
(14) CONSIDERATO che nella medesima nota del 02.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 408292 del 06.09.2022, Fortom Chimica Srl ha fornito la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà reso ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell’impianto Tao Ambiente Srl relativamente a:
(15) VISTA la nota del 14.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 427856 del 16.09.2022 con la quale FORTOM CHIMICA Srl ha volontariamente integrato le informazioni fornite nella citata nota del 02.09.2022, acquisita al prot. reg. n. 408292 del 06.09.2022, specificando che le miscele che intende conferire in deroga al punto 12.5 saranno codificate con il CER 190204*;
(16) RITENUTO di concedere l’autorizzazione, in deroga alla prescrizione di cui al punto 12.5 dell’AIA vigente, al conferimento dei rifiuti prodotti da operazioni di miscelazione, classificati con il CER 190204* presso la piattaforma polifunzionale di TAO Ambiente Srl con sede legale in Usmate Velate (MB), via Vittorio Veneto n.6 e ubicazione installazione in Settimo Milanese (MI) in via Alberto Sabin, 28 per le operazioni R12/R13/D13/D14/D15, ai fini del successivo smaltimento/recupero definitivo esclusivamente in D10/R1 nell’impianto WIEN ENERGIE (AT);
(17) RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento anche alla Città Metropolitana di Milano e ad A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento di Milano, in qualità di Enti di controllo territorialmente competenti per l’impianto della TAO Ambiente Srl sito in Comune di Settimo Milanese (MI);
(18) VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
(19) VISTE le Leggi Regionali n. 33/1985 e n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.;
(20) VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
decreta
Paolo Giandon
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