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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 40 del 16 settembre 2022
Ditta La Motella s.r.l.. Autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "PRIMAVERA SUD" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, L.R. n. 13/2018.
Provvedimento con il quale si autorizza la ditta La Motella s.r.l. a coltivare la cava di sabbia e ghiaia, denominata “PRIMAVERA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 05.11.2019, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 500251 del 20.11.2019, con la quale la ditta La Motella s.r.l. con sede in Valeggio sul Mincio (VR) loc. Motella n. 19 – C.F. e P.IVA 02144540230, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “PRIMAVERA SUD” in Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 179 del 21.04.2022, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 43 del 30.05.2022 con il quale la Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 179 del 21.04.2022 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nonché delle determinazioni della Conferenza di Servizi svoltasi in data 24.05.2022, che ha espresso parere favorevole ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione della cava, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nel medesimo parere n. 179/2022 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A, confermate dalla Conferenza di Servizi;
RILEVATO che il decreto n. 43 del 30.05.2022 contiene le seguenti determinazioni:
PRESO ATTO della prescrizione stabilita nel parere n. 179 del 21.04.2022 dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. che impone alla ditta di presentare un aggiornamento dell’Elaborato n. 4 “Relazione tecnica e di ricomposizione ambientale” che preveda il recepimento delle indicazioni fornite dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario volte ad evitare la piantumazione, tra gli arbusti e piante, delle specie Biancospino, Acer pseudoplatanus e Robinia nonché di alcune specie erbacee;
CONSIDERATO che tale prescrizione dovrebbe trovare compimento almeno 2 mesi prima dell’inizio dell’attività di coltivazione con la trasmissione della documentazione di aggiornamento alla Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa nonché all’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario;
RITENUTO opportuno prescrivere alla ditta La Motella s.r.l. la trasmissione della sopra citata documentazione di aggiornamento prima della consegna o invio del presente provvedimento;
PRESO ATTO che nel provvedimento di V.I.A. è stato preso atto, come espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., della non necessità della valutazione di incidenza dell’intervento nei confronti della Z.P.S. individuata con il codice IT20B0012 e denominata “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” e delle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate “Fontanili di Povegliano”, poste rispettivamente a 8 Km e 12 Km dall’area della cava;
VISTA la nota prot. n. 211487 del 10.05.2022 a firma del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con la quale è stata indetta in data 24.05.2022 la Conferenza di Servizi Decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/90, da svolgersi ai sensi dell’art. 14-ter della Legge medesima, convocando in forma simultanea ed in modalità sincrona le Amministrazioni comunale e provinciale e A.R.P.A.V., ciascuna per le rispettive competenze, nonché il proponente il progetto, sia per quanto attiene la determinazione sul rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale sia relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, da svolgersi in modalità totalmente telematica;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria, relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, si è svolta in data 24.05.2022 e che la stessa, come da relativo verbale (Allegato B), ha espresso all’unanimità parere favorevole all’autorizzazione alla coltivazione della cava, con le prescrizioni di cui al parere n. 179 del 21.04.2022 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32/2018;
DATO ATTO che nel corso dell’iter istruttorio non sono pervenute osservazioni e opposizioni;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 09.08.2022 è stata effettuata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 85 alla banca dati nazionale antimafia, acquisita dalla Prefettura di Verona al prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0067058_20220809;
VISTA la comunicazione in data 30.08.2022 con la quale il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha attestato che a carico della ditta La Motella s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011;
PRESO ATTO che l’area dell’intervento non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico e non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione interessa una superficie di scavo di circa 25.850 mq, per un volume utile estraibile di sabbia e ghiaia pari a circa 285.000 mc.;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e fare proprio il parere n. 179 del 21.04.2022 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell’autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “PRIMAVERA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
3. di prendere atto del decreto n. 43 del 30.05.2022, con il quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha ratificato le determinazioni della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 24.05.2022, che ha espresso parere favorevole ai fini del rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale al progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “PRIMAVERA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali contenute nel parere n. 179/2022 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A e successivamente confermate dalla Conferenza di Servizi;
4. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria, relativamente all’acquisizione dei titoli abilitativi richiesti dal proponente, svoltasi in data 24.05.2022 ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in modalità telematica, come da relativo verbale (Allegato B);
5. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta La Motella s.r.l. - C.F. e P. IVA 02144540230, con sede in Valeggio sul Mincio (VR) loc. Motella n. 19, la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “PRIMAVERA SUD” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 05.11.2019, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 500251 del 20.11.2019, all’interno dell’area individuata con linea tratteggiata rossa e campitura a righe oblique rosse nella tavola elaborato n. 9 “Inquadramento geografico, catastale e urbanistico - Estratto planimetria catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
6. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da valutazione esperita nel corso dell’istruttoria e riportata nel parere n. 179 del 21.04.2022 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
7. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 10 anni dalla data del presente provvedimento, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata;
8. di approvare il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 500251 del 20.11.2019, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione, con efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
9. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 285.000 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
10. di stabilire che la ditta, al fine di dare efficacia all’autorizzazione di cui al punto 5, deve presentare alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione del Veneto:
11. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:
12. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:
13. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624, del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
14. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
15. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
16. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
17. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona e all’U.O. Servizi Forestali;
18. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all’esecuzione del presente atto;
19. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
20. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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