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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 77 del 04 ottobre 2022
CHIRON ENERGY SPV 12 SRL Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "San Donà 1" "San Donà 2". Comuni di localizzazione: San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di realizzazione di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominati "San Donà 1" e "San Donà 2" nei comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE), presentato dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 266127 del 13/06/2022; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 21/06/2022 protocollo regionale n. 278664; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 14/09/2022, approvato seduta stante.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 di riforma della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 13/06/2022 dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l. (P.IVA 12032380961), con sede legale in via Bigli n. 2, Milano (MI), acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA con prot. n. 266127 del 13/06/2022;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. n 278664 del 21/06/2022 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/06/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/08/2022 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 05/08/2022 prot. n. 347872;
PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 12/08/2022 (acquisita con prot. n. 359959);
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che il proponente ha presentato le proprie valutazioni di merito all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza;
VISTA la nota prot. n. 342876 del 03/08/2022 con cui la competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 194/2022 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare "una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017";
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 14/09/2022:
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;
VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
CONSIDERATO che il progetto presentato dal proponente riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con un’estensione di 7,6 ha circa, con potenza nominale complessiva di 6,9 MW, nei Comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE);
TENUTO CONTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, rispetto alle quali il proponente ha presentato le integrazioni e gli approfondimenti richiesti;
VISTA la nota prot. n. 347872 del 05/08/2022 di richiesta integrazioni trasmessa al proponente a seguito di quanto disposto dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 03/08/2022;
VISTA la documentazione integrativa inviata dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l. in data 12/08/2022 (acquisita con prot. n. 359959);
CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente sono da considerarsi esaustive;
VERIFICATO che l’intervento previsto risulta coerente con i contenuti della pianificazione regionale vigente;
TENUTO CONTO che l’area di progetto è classificata come zona produttiva D1.2, regolamentata dall’articolo 32 delle NTO del P.I. del comune di San Donà di Piave nel quale è disposto che “….per gli impianti previsti dall’allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all’art.7 della L.R. 10/99, ed elencati nella medesima D.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale”;
CONSIDERATO che nel D.Lgs. 387/2003, art. 12 comma 3, e nel D.M. 10.09.2010, paragrafo 15.3, è previsto che “Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico”;
PRESO ATTO che il proponente ha espresso l’intenzione di trasmette gli elaborati necessari per procedere con la variante alla pianificazione comunale all’interno del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 che autorizzerà la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto;
TENUTO CONTO che la nuova linea di media tensione, al di fuori del sedime dell’impianto, ricade in aree “Vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004”, in particolare all’interno della fascia di rispetto dei 150 m dell’idrografia vincolata e che l’elettrodotto non causerà interferenze con la componente paesaggistica in quanto il nuovo tracciato interrato passerà esclusivamente su viabilità stradale già esistente;
CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 342876 del 03/08/2022 la relazione tecnica n. 194/2022 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
PRESO ATTO del parere espresso dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale in data 14/09/2022 ed illustrato nel corso della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/09/2022, nel quale “il Consorzio rileva che non sussistono elementi ostativi di fondo alla esecuzione dell’intervento”, rinviando alla successiva fase autorizzativa l’acquisizione di specifica progettazione esecutiva, che dovrà tenere conto delle seguenti osservazioni espresse dal consorzio nel succitato parere:
ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata;
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante operam – in corso d’opera - post operam
Oggetto della condizione
Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 194/2022
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.
Soggetto verificatore
Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/09/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
decreta
Cesare Lanna
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