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Bur n. 124 del 18 ottobre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 77 del 04 ottobre 2022

CHIRON ENERGY SPV 12 SRL Lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "San Donà 1" "San Donà 2". Comuni di localizzazione: San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di realizzazione di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominati "San Donà 1" e "San Donà 2" nei comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE), presentato dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 266127 del 13/06/2022; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 21/06/2022 protocollo regionale n. 278664; - verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 14/09/2022, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 108/2021 di riforma della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 13/06/2022 dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l. (P.IVA 12032380961), con sede legale in via Bigli n. 2, Milano (MI), acquisita dagli Uffici dell’Unità Organizzativa VIA con prot. n. 266127 del 13/06/2022;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 278664 del 21/06/2022 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/06/2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute osservazioni dai seguenti soggetti:

  • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, acquisita al protocollo regionale con n. 342526 del 03/08/2022;
  • Genio Civile di Venezia, acquisita al protocollo regionale con n. 311220 del 02/03/2022;
  • Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, acquisita al protocollo regionale con n. 423857 del 14/09/2022;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/08/2022 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 05/08/2022 prot. n. 347872;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 12/08/2022 (acquisita con prot. n. 359959);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato le proprie valutazioni di merito all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza;

VISTA la nota prot. n. 342876 del 03/08/2022 con cui la competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 194/2022 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare "una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 14/09/2022:

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

CONSIDERATO che il progetto presentato dal proponente riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con un’estensione di 7,6 ha circa, con potenza nominale complessiva di 6,9 MW, nei Comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE);

TENUTO CONTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, rispetto alle quali il proponente ha presentato le integrazioni e gli approfondimenti richiesti;

VISTA la nota prot. n. 347872 del 05/08/2022 di richiesta integrazioni trasmessa al proponente a seguito di quanto disposto dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 03/08/2022;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l. in data 12/08/2022 (acquisita con prot. n. 359959);

CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente sono da considerarsi esaustive;

VERIFICATO che l’intervento previsto risulta coerente con i contenuti della pianificazione regionale vigente;

TENUTO CONTO che l’area di progetto è classificata come zona produttiva D1.2, regolamentata dall’articolo 32 delle NTO del P.I. del comune di San Donà di Piave nel quale è disposto che “….per gli impianti previsti dall’allegato C4 assoggettati alla procedura di verifica di cui all’art.7 della L.R. 10/99, ed elencati nella medesima D.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002, è necessaria una preventiva deliberazione di assenso del Consiglio Comunale”;

CONSIDERATO che nel D.Lgs. 387/2003, art. 12 comma 3, e nel D.M. 10.09.2010, paragrafo 15.3, è previsto che “Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico”;

PRESO ATTO che il proponente ha espresso l’intenzione di trasmette gli elaborati necessari per procedere con la variante alla pianificazione comunale all’interno del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 che autorizzerà la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto;

TENUTO CONTO che la nuova linea di media tensione, al di fuori del sedime dell’impianto, ricade in aree “Vincolate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004”, in particolare all’interno della fascia di rispetto dei 150 m dell’idrografia vincolata e che l’elettrodotto non causerà interferenze con la componente paesaggistica in quanto il nuovo tracciato interrato passerà esclusivamente su viabilità stradale già esistente;

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 342876 del 03/08/2022 la relazione tecnica n. 194/2022 nella quale si evidenzia che, per l’istanza in parola, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:

  1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  2. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (mediante il recupero ovvero la realizzazione di idonee fasce arboreo-arbustive perimetrali all’ambito, con struttura plurifilare e multiplana non inferiore a 5 m, funzionali allo sviluppo di condizioni ecotonali): Bufo viridis, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Lanius collurio, Falco columbarius, Pipistrellus kuhlii;
  2. di utilizzare, per l’impianto di specie arboree (da governarsi anche a capitozza), arbustive ed erbacee, specie autoctone e coerenti con la serie vegetazionale locale della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum), mettendo in atto gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO del parere espresso dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale in data 14/09/2022 ed illustrato nel corso della seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 14/09/2022, nel quale “il Consorzio rileva che non sussistono elementi ostativi di fondo alla esecuzione dell’intervento”, rinviando alla successiva fase autorizzativa l’acquisizione di specifica progettazione esecutiva, che dovrà tenere conto delle seguenti osservazioni espresse dal consorzio nel succitato parere:

  1. il lotto denominato “Impianto FV SAN DONÀ 1”, anche tenuto conto che il Coefficiente di Deflusso allo Stato di Fatto e di Progetto coincidono, dovrà rientrare comunque nel calcolo per l’individuazione dei volumi di invaso, in considerazione del fatto che alla situazione attuale non sono presenti volumi di compensazione idraulica per quest’area;
  2. i volumi di invaso a servizio dell’area oggetto di intervento, a fronte di un coefficiente di deflusso medio di progetto pari 0,32, dovranno essere almeno pari a 1’528 m3, corrispondenti a circa 200 m3/ha, al netto degli invasi minori. Pertanto, rispetto a quanto previsto nella relazione idraulica dovranno essere realizzati ulteriori 585 m3 di invaso a servizio delle acque meteoriche mediante il risezionamento dell’area depressa e dei fossi di cui al punto c);
  3. le condotte dovranno essere caratterizzate da una pendenza al fondo non superiore a 0,1%;
  4. le quote del terreno dell’area oggetto di intervento dovranno essere progettate in modo da evitare lo scorrimento delle acque verso le zone limitrofe, favorendo il deflusso verso le opere idrauliche previste. In alternativa potranno essere realizzate adeguate protezioni.

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata;

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 194/2022

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 14/09/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 14/09/2022 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e nelle successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale ivi riportata;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Chiron Energy SPV 12 S.r.l. (P.IVA 12032380961), con sede legale in via Bigli n. 2, Milano (MI) (Pec: crv.12@pec.chironenergy.com), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai Comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, all’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, alla Direzione Pianificazione Territoriale e alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico U.O. Genio Civile Venezia;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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