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Bur n. 122 del 11 ottobre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 41 del 19 settembre 2022

Impianto di trigenerazione alimentato a metano con potenza elettrica pari a 4400 kW, autorizzato con DGRV n. 62/2016, sito in Viale dell'Artigianato 1/3 a Bagnoli di Sopra (PD). Presa d'atto per modifiche non sostanziali e variazione denominazione gestore. D. Lgs. 152/2006 art. 269 L.r. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto della modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 consistente nell’utilizzo di acqua da rete anziché da pozzo per il raffreddamento del trigeneratore e della variazione di titolarità dell’autorizzazione di cui alla DGR n. 62/2016.

Il Direttore

PREMESSO che con deliberazione della Giunta n. 62 del 27.01.2016, la Regione del Veneto ha autorizzato, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, la ditta “Edison Energy Solutions S.p.A.”, all'installazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione della potenza elettrica di circa 4.400 kW, da realizzarsi presso lo stabilimento industriale della società Plastotecnica S.p.A., in comune di Bagnoli di Sopra (PD);

PREMESSO altresì che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 557 del 28.06.2021, la titolarità dell’autorizzazione succitata è stata volturata alla società “Fenice – Qualità per l’Ambiente S.p.A.” per effetto della fusione per incorporazione della ditta originariamente intestataria dell’autorizzazione in quest’ultima società;

VISTO l’art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia della Regione Veneto quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 73768 del 17.02.2022 con cui la Ditta intestataria dell’autorizzazione ha comunicato di voler procedere con la sostituzione dell’attuale fonte di approvvigionamento dell’acqua utilizzata per l’impianto di cui si tratta, proveniente da pozzo di Plastotecnica, con acqua fornita per uso industriale dalla rete di Acquevenete alla medesima ditta Plastotecnica;

DATO ATTO che l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con nota protocollo n. 129277 del 21.03.2022 ha chiesto al Comune di Bagnoli di Sopra e al Dipartimento ARPAV di Padova di esprimere le proprie determinazioni in merito alla modifica proposta, comunicando al contempo che, per quanto di competenza, tale modifica si configura come “non sostanziale” ai sensi dell’art. 268 del D.Lgs 152/2006;

RILEVATO che gli enti interessati non hanno espresso motivi ostativi all’accoglimento della modifica;

VISTA la comunicazione relativa alla variazione di denominazione della Ditta intestataria dell’autorizzazione, assunta al protocollo regionale con n. 228153 del 18.05.2022;

VISTO il verbale dell’assemblea straordinaria degli azionisti della “Fenice – Qualità per l’Ambiente S.p.A.”, allegato alla comunicazione di cui sopra, redatto dall’avvocato Francesco Pene Vidari, notaio in Torino (TO), del 16.11.2020 Rep. n. 82.022 Racc. n. 16.106, da cui risulta che è stata deliberata la variazione di denominazione della società in “EDISON NEXT S.p.A.” con effetto dal 11.05.2022;

CONSIDERATO che le variazioni sopradescritte non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs 152/2006 in quanto non comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni e non alterano la convogliabilità tecnica delle stesse;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

  1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;
  2. di prendere atto delle modifiche relative alla diversa fonte di approvvigionamento dell’acqua utilizzata dall’impianto;
  3. di prendere atto che la Società Fenice - Qualità per l’Ambiente S.p.A. ha variato la denominazione della società in EDISON NEXT S.p.A. con effetto dal 11.05.2022;
  4. di volturare alla ditta EDISON NEXT S.p.A. la titolarità dell’autorizzazione rilasciata con deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 27.01.2016, confermando le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione stessa;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta EDISON NEXT S.p.A., al Comune di Bagnoli di Sopra, alla Provincia di Padova, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova, all’ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;
  6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  7. la Ditta dovrà comunicare all’autorità competente, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore;
  8. sono fatte salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’esercizio dell’impianto.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

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