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Bur n. 122 del 11 ottobre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 74 del 27 settembre 2022

ETRA S.p.A. Potenziamento dell'impianto di depurazione di Asiago. Comune di localizzazione: Roana (VI). Comune interessato: Asiago (VI). Proroga di validità del provvedimento di VIA (art. 25, c. 5 del D.Lgs n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, DGR n. 94/2017). Proroga-bis.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga fino al 30.06.2023, della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 573 del 21.04.2015 e già prorogato con DDR n. 1041, del 02.12.2020 per il progetto presentato dalla ETRA S.p.A. dal titolo "Potenziamento dell'impianto di depurazione di Asiago" sito nel comune di Asiago (VI), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore

VISTA la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed in particolare:

  • la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
  • il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
  • la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
  • la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a stabilire la disciplina attuativa della procedura di VIA di cui alla citata L.R. n. 4/2016;
  • la DGR n. 94 del 31.01.2017 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”.

PREMESSO che il progetto “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Asiago sito nel Comune di Roana (VI), presentato da ETRA S.p.A. è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 10/1999 conclusa con DGR n. 573 del 21.04.2015 che ha fatto proprio il Parere n. 512 del 25.02.2015 della Commissione Regionale VIA (Allegato A alla citata DGR n. 573/2015);

CONSIDERATO che con la suddetta DGR n. 573/2015 si è espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in parola e se ne è autorizzata la realizzazione, anche sotto l’aspetto paesaggistico;

CONSIDERATO che con la suddetta DGR n. 573/2015 si è dato atto della Relazione Istruttoria n. 296/2014 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), in cui si prende atto della dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare quanto stabilito all’art. 5, c. 5, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, c. 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11.07.2018, ha stabilito che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 573/2015 fino al 30.06.2020, formulata da ETRA S.p.A. con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 527357 del 11.12.2020, successivamente perfezionata con nota prot. n. 246172 del 2306.2020;

VISTO Il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1041 del 02.12.2020 con il quale è stata rilasciata una proroga fino al 30.06.2022 della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 573 del 21/04/2015 per il progetto presentato da ETRA S.p.A. relativo al “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Asiago” sito nel comune di Roana (VI), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 573/2015 come modificato dalla DDR n. 1041 del 02.12.2020, fino al 30.06.2023, formulata da ETRA S.p.A. con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 272325 del 16.06.2022;

RICHIAMATA la nota prot. n. 280275 del 22.06.2022 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno provveduto ad inviare, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 94 del 31.01.2017, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 573/2015, comunicando altresì l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTO che ai sensi dell’art.10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato valutato in relazione alla procedura di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 296/2014 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS –VINCA – NUVV), e che pertanto l’istanza di proroga in argomento si ritiene che possa essere compresa nei casi di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai sensi del par. 2.2 dell’Allegato A alla DGR n. 1400/17, punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 286529 del 27.06.2022, con la quale la Provincia di Vicenza ha trasmesso la propria Determina n. 865 del 22.06.2022 di proroga dei termini per la conclusione del lavori mancanti relativi al progetto denominato “Opere di completamento dell’impianto di depurazione di Asiago (P1151)”;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 323758 del 21.07.2022, con la quale la Provincia di Vicenza, considerato che i lavori per cui è stata concessa la prima proroga sono stati in gran parte realizzati e l’impianto risulta funzionante e in grado di garantire una corretta gestione, fornisce, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA.

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate svolte dalle preposte strutture regionali, le quali hanno tenuto conto:

  • dell’iter amministrativo del progetto;
  • delle motivazioni della richiesta proroga;
  • dello stato di avanzamento dei lavori e delle opere;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, dalla quale si evince che non vi sono variazioni sostanziali rispetto a quanto precedentemente rilevato in occasione del SIA 2014 e relazione di aggiornamento del 2020. Si ribadisce pertanto la compatibilità ambientale del progetto già valutato e si conferma la validità delle conclusioni del SIA, recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 512 del 25.02.2015, favorevole con prescrizioni, come modificate dalla DDR n. 1041 del 02.12.2020;
  • dell’opportunità di aggiornare ed integrare una prescrizione di cui al parere n. 512 del 25.02.2015 della Commissione Regionale VIA - già modificata con DDR n. 1041/2020 - tenuto conto delle modifiche normative intercorse;

CONSIDERATO che dal punto di vista programmatico non sono intervenute variazioni tali da modificare l’assetto vincolistico del territorio, permane quindi l’assenza di elementi ostativi o limitativi alla realizzazioni di progetto;

VALUTATO che le opere ad oggi eseguite sono state realizzate in completa aderenza a quanto considerato nei precedenti documenti di valutazione ambientale ed in conformità alle autorizzazioni conseguite. Inoltre l’impianto è già entrato in funzione alla nuova potenzialità di 35.000 AE garantendo ampiamente il rispetto dei limiti normativi allo scarico;

VERIFICATO che dal punto di vista ambientale non sono intervenute variazioni alle varie componenti considerate tali da rendere necessaria una revisione delle opere proposte;

DATO ATTO che la valutazione degli impatti in fase di realizzazione ed esercizio delle opere non subisce modifiche rispetto a quanto precedentemente esaminato;

RITENUTO che, per quanto riguarda le prescrizioni attinenti alla Valutazione Paesaggistica ed Archeologica, riportate nel parere espresso dalla Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto con nota acquisita al prot. con n. 503794 del 25.11.2014 (che fa riferimento ad una propria precedente nota di prot. n. 13365 del 15.10.2014), si ritiene di confermare quanto già formulato, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, da acquisirsi in sede autorizzativa;

RITENUTO che la proroga richiesta, pari ad 1 anno, appare del tutto ammissibile in ragione della motivazioni presentate dal Proponente;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga fino al 30.06.2023 del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con DGR n. 573 del 21.04.2015, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR n. 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 512 del 25.02.2015 della Commissione regionale VIA, come modificate dalla DDR n. 1041 del 02.12.2020, così come ulteriormente aggiornate ed integrate:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;

2. In fase di progettazione esecutiva venga verificato il dimensionamento del comparto MBR adeguando conseguentemente la superficie complessiva delle membrane previste in progetto. La verifica del comparto venga effettuata in funzione delle temperature stagionali aumentando la superficie delle membrane anche procedendo per fasi successive. Gli esiti di tali verifiche andranno comunicati alla Regione, alla Provincia, ai Comuni di Roana ed Asiago e all’ARPAV;

3. Venga realizzato un sistema di trattamento delle emissioni con un doppio stadio di lavaggio acido/basico;

4. Venga verificata, in fase di progettazione esecutiva, la potenza del gruppo elettrogeno, aumentandola eventualmente in misura pari a quanto risultante dalla verifica;

5. Venga effettuata una manutenzione straordinaria nel comparto del trattamento primario /ossidazione biologica;

6. I mezzi di cantiere e i mezzi di trasporto pesanti, da e verso il cantiere, dovranno essere omologati e rispondere alla normativa più recente, almeno Stage IIIB e Euro 4, per quanto riguarda le emissioni di rumore e gas di scarico. Dovrà essere eseguito il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali e dei mezzi di cantiere all’uscita dai cantieri medesimi. Va comunque garantito il non imbrattamento della viabilità pubblica interessata dal transito di tali mezzi;

7. L’impianto dovrà disporre di rete messa a terra di tutte le strutture metalliche;

8. Le caratteristiche delle acque depurate avviate al ricettore finale dovranno rispettare i limiti previsti dall’autorizzazione provinciale vigente. I dati ottenuti dal controllo dovranno essere inviati per via telematica agli enti interessati: Provincia, Comune, ARPAV, con una relazione redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso ai gestori del SII con nota n. 22758 del 23/03/2012;

9.

Macrofase

Corso d’opera

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia di Vicenza, o a questa inoltrate dal Comune, dall’AULSS dalla Regione o dall’ARPAV, la stessa, in qualità di autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, potrà disporre l'effettuazione di una valutazione dell'eventuale impatto odorigeno, secondo norma UNI EN 13725:2022 e sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Asiago e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla conclusione dell’indagine medesima. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Vicenza, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Vicenza

Soggetto verificatore

Provincia di Vicenza anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016

 

Prescrizione ai fini autorizzativi

1. Vengano recepite le prescrizioni espresse nel parere della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, con nota del 24/11/2014 – prot. n. 0019555 CL. 34.19.04/9 che ha “espresso parere favorevole sulla richiesta di pronuncia di VIA (…) subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 13365 del 15/10/2014” che prevede che, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 42/2004, eventuali rinvenimenti fortuiti di interesse archeologico e/o paleontologico effettuati nell’ambito dei lavori in progetto, dovranno essere tempestivamente segnalati alla suddetta Soprintendenza.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento “Potenziamento dell’impianto di depurazione di Asiago”, sito nel comune di Asiago (VI), rilasciato con DGR n. 573 del 21.04.2015 e già prorogato con DDR n. 1041, del 02.12.2020, è prorogata fino al 30.06.2023, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della DGR n. 94/2017 e della DGR n. 568/2018, e di dare atto della non necessità della Valutazione di Incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni così come aggiornate ed integrate e riportate nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 12.09.2022 agli atti della U.O. VIA, a firma della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso e della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

3. di trasmettere il presente provvedimento a ETRA S.p.A. e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Roana, al Comune di Asiago, alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consiglio di Bacino Brenta, al Distretto Idrografico Alpi Orientali, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque; alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;

6. restano confermate le prescrizioni attinenti alla Valutazione Paesaggistica ed Archeologica riportate in premessa, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, da acquisirsi in sede autorizzativa;

7. di demandare alla Provincia competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento;

8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Marchesi

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