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Bur n. 121 del 07 ottobre 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 56 del 19 settembre 2022

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari ai sensi del D.Lgs. 193/2006, della ditta ITALPET S.R.L. con sede legale sita in Via Adriano Garbini n. 3 Verona (VR) e magazzino sito in Via Goffredo Mameli n. 168 Verona (VR).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sospende l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari, ex D.Lgs. 193/2006, assegnata alla ditta ITALPET S.R.L. di Verona, rilasciata con decreti del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 58 e n. 59 del 06/08/2018 e s.m.i.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Nota prot. n. 0180208 del 09/09/2022 (prot. reg.le n. 419389 del 09/09/2022) dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Verona (VR) con cui è stata inoltrata l’istanza di sospensione.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

VISTO il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari”;

VISTI i Decreti del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 58 e n. 59 del 06/08/2018 e s.m.i. con cui si è autorizzata la ditta ITALPET S.R.L. Cod. Fisc./P. IVA 02214270239 con sede legale sita in Via Adriano Garbini n. 3 – Verona (VR) rispettivamente all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, e di vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso, ai sensi dell’art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006, e magazzino sito in Via Goffredo Mameli n. 168 – Verona (VR), per le seguenti tipologie di farmaci:

  1. medicinali veterinari;
  2. premiscele per alimenti medicamentosi;
  3. medicinali veterinari ad azioni immunologica;
  4. medicinali veterinari omeopatici;
  5. alimenti medicamentosi,

sotto la responsabilità della dott.ssa Elena Guzun, laureata in Farmacia, regolarmente iscritta all’ordine dei farmacisti di Piacenza dal 05/03/2013 al n. 1102 e nei seguenti orari di vendita:

  • dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.30 (escluso il martedì);

VISTA la nota prot. n. 0180208 del 09/09/2022 (prot. reg.le n. 419389 del 09/09/2022) dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio di Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Verona (VR) con cui è stata inoltrata la comunicazione del Sig. Perina Alberto, legale rappresentante della ditta in oggetto, della sospensione dell’esercizio delle attività di commercio all’ingrosso e vendita diretta di medicinali veterinari presso il magazzino sito in Via Goffredo Mameli n. 168 – Verona (VR), chiedendone pertanto la sospensione temporanea dell’autorizzazione, fino a nuova comunicazione;

RAVVISATA pertanto la necessità di sospendere i provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 58 e n. 59 del 06/08/2018 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di sospendere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, e di vendita diretta di medicinali veterinari da parte di titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso, ai sensi dell’art. 70 e segg. del D. Lgs. 193/2006, rilasciata, con decreti del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 58 e n. 59 del 06/08/2018 e s.m.i., alla ditta ITALPET S.R.L. Cod. Fisc./P. IVA 02214270239 con sede legale sita in Via Adriano Garbini n. 3 – Verona (VR), il cui rappresentante legale è il sig. Perina Alberto, relativamente al magazzino sito in Via Goffredo Mameli n. 168 – Verona (VR), fino a nuova comunicazione da parte della ditta in parola;
  3. di provvedere alla comunicazione della sospensione, di cui al presente provvedimento, al competente Ministero della Salute;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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