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Bur n. 108 del 06 settembre 2022


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 386 del 22 agosto 2022

R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad esclusivo uso antibrina sul foglio n. 20 mappale n. 903 del Comune di Sona (VR), in località Colombaron. Richiedente: Rita Carcereri e Cecilia Carcereri. Pratica D/13739.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di ricerca e concessione del 08/03/2022 (prot. n. 106512);
Avviso di deposito della domanda prot.n. 117881 del 15/03/2022 pubblicato sul Bur n. 40 del 25/03/2022;
Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 117884 del 15/03/2022;
Dichiarazione Acque Veronesi S.c. a r.l. prot.n. 485 del 10/01/2022;
Dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-127 del 10/01/2022;
Ordinanza n. 257 del 23/05/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore

VISTA la domanda del 08/03/2022 (prot. n. 106512) presentata dalla Sig.ra Rita Carcereri –omissis- e dalla Sig.ra Cecilia Carcereri –omissis- per l’ottenimento dell’autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno catastalmente individuato al foglio n. 20 mappale n. 903 del Comune di Sona (VR), in località Colombaron, nonché della concessione di derivazione d’acqua sotterranea per medi l/s 13,87 (pari a mod. 0,1387) e massimi l/s 13,87 (pari a mod. 0,1387) e un volume massimo annuo di mc 8.000,00 ad esclusivo uso antibrina;

VISTO l’avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 40 del 25/03/2022 a seguito del quale non sono pervenute domande concorrenti;

VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;

VISTE le dichiarazioni del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 1-127 del 10/01/2022;

VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi S.c. a r.l. prot.n. 485 del 10/01/2022 che dichiara l’assenza di opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;

CONSIDERATO che:

  • con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano) n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. “Direttiva Derivazioni” che nello specifico ridefinisce modalità e competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
  • l’Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall’acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
  • con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell’approccio metodologico per la Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.

VISTO l’esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 117884 del 15/03/2022 che rileva una classe di impatto “LIEVE” unitamente ad un rischio ambientale “BASSO” con conseguente AMMISSIBILITA’ dell’istanza in oggetto;

VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;

decreta

1. Di autorizzare RITA CARCERERI e CECILIA CARCERERI, così come in premessa individuato, ad effettuare la terebrazione di un pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Sona (VR), in località Colombaron, distinto nel catasto terreni del medesimo Comune al foglio n. 20 mappale n. 903, per una portata media pari a l/s 13,87 (mod. 0,1387) e una massima pari a l/s 13,87 (mod. 0,1387) e un volume massimo derivabile di mc/annui 8.000,00 ad esclusivo uso antibrina. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.

2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:

  • la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda;
  • la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l’uso richiesto, riservando la falda più profonda e protetta all’uso idropotabile che ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto agli altri usi;
  • il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
  • qualora il livello piezometrico dell’acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l’esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
  • ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il richiedente dovrà provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
  • qualora la temperatura dell’acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del 10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante compilazione del modello di cui all’allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
  • il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie – U.N.M.I.G. (Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) – Sezione di Bologna – Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
  • in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l’impresa esecutrice dei lavori) ha l’obbligo di comunicare all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d’Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48 - 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
    http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/, l’inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre, come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all’art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
  • copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di Verona;
  • nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal D.Lgs.03.04.2006 n.152;
  • ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà tenere presente prioritariamente l’esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo interessato dalla ricerca.

3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell’art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed autorizzazioni di altri Enti. Autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d’acqua.

4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d’acqua fino alla presentazione da parte del richiedente ai sensi dell’art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori.

5. Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

6. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Domenico Vinciguerra

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