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Bur n. 108 del 06 settembre 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 205 del 17 agosto 2022

REFILL S.r.l. - Deposito sotterraneo per rifiuti inerti e per rifiuti speciali non pericolosi sito in località Vegri di Sottocoda in Comune di Grezzana (VR). Art. 208 del D.lgs. n. 152/2006; D.Lgs. n. 36/2003; DGRV n. 817 del 31 maggio 2016. Ampliamento dei codici EER da conferire al deposito sotterraneo, approvazione progetto per la realizzazione di una nuova strada di accesso e proroga dei termini per il completamento dei lavori di ricomposizione della cava denominata cava "Vegri di Sottocoda" (non in coltivazione).

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si modifica su istanza di parte - il progetto per la messa in sicurezza di una cava per l'estrazione di carbonato di calcio in galleria mediante realizzazione di un deposito sotterraneo di rifiuti approvato con DGRV n. 817 del 31/05/2016 mediante l'ampliamento delle tipologie di rifiuti conferibili, l'approvazione del progetto per la realizzazione di una nuova strada di accesso al deposito sotterraneo e la proroga dei termini per il completamento dei lavori di ricomposizione della cava.

Il Direttore

PREMESSO che con DGRV n. 817 del 31/05/2016 la Regione del Veneto ha rilasciato parere di Compatibilità Ambientale e contestuale approvazione del progetto per la realizzazione di un deposito sotterraneo dei rifiuti inerti e per rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla lavorazione della pietra ai sensi del D.Lgs. 36/2003, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 575/2013) e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione del collaudo funzionale, con determinazione n. 1669/18 del 23/05/2018, la Provincia di Verona ha rilasciato l’Autorizzazione all’esercizio del deposito sotterraneo in parola fino al 31/05/2023, poi rettificata con determinazione n. 2212/18 del 3/07/2018 relativamente alla numerazione delle prescrizioni

PRESO ATTO che, a seguito dell’istanza da parte della ditta del 18/10/2018, con determinazione n. 12/19 del 4/01/2019, la Provincia di Verona ha concesso proroga di sei mesi per il completamento della fase 1 del riempimento del deposito sotterraneo;

PRESO ATTO che a seguito di istanza da parte della ditta del 25/06/2021, con decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 51 del 18/10/2021, è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto proposto dalla ditta per la l’ampliamento dei codici EER conferibili nel deposito sotterraneo e per la modifica della viabilità di accesso al deposito stesso, a condizione che venissero stralciati i rifiuti di cui ai codici EER 190814, 190112, 191209 e 191212;

DATO ATTO che nell’ambito del procedimento per l’esclusione dalla procedura di VIA di cui sopra, è sono stati assolti gli obblighi relativi alla Valutazione d’Incidenza Ambientale; in particolare è stato attestato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

VISTA la nota datata 10/12/2021, assunta al prot. n. 581635 in data 14/12/2021, con cui la ditta REFILL S.r.l. ha trasmesso istanza per la modifca dell’autorizzazione relativa al deposito sotterraneo di rifiuti in oggetto finalizzata all’ampliamento dei codici EER autorizzati e alla realizzazione di un tratta di nuova strada;

VISTA la nota n. 12024 del 12/01/2022 con cui questa Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo e convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona per il giorno 1/03/2022;

VISTI gli esiti della prima seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 1/03/2022, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 0137724 in data 25/03/2022, nell’ambito della quale è emersa la necessità di richiedere alla ditta documentazione integrativa;

VISTA la nota del 11/05/2022, assunta al prot. n. 217055 in data 12/05/2022, con cui lo Studio di Ingegneria Rossi, su incarico della ditta REFILL S.r.l., ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 1/03/2022;

PRESO ATTO che con la documentazione trasmessa in data 11/05/2022, sono stati anche trasmessi i seguenti provvedimenti propedeutici al rilascio del permesso a costruire della nuova viabilità di progetto:

  • Autorizzazione Idrogeologico-Forestale n. 5/2022 emessa dal Comune di Grezzana;
  • Autorizzazione Paesaggistica n° 11/2022 emessa dal Comune di Grezzana.

VISTA la nota n. 0256713 del 7/06/2022 con cui questa Amministrazione ha convocato la seduta decisoria della Conferenza di Servizi per il giorno 24/06/2022;

VISTA la nota del 7/06/2022, assunta al prot. n. 267690 in data 14/06/2022, con cui la ditta ha trasmesso l’Autoririzzazione Forestale per la realizzazione della strada di progetto rilasciata dalla Regione del Veneto – UO Servizi Forestali – Ufficio di Verona n. 242515 del 27/05/2022;

VISTA la nota del 27/06/2022, assunta al prot. n. 285502 in data 27/06/2022, con cui la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione relativamente alle caratteristiche geomeccaniche dei nuovi rifiuti da conferire, ad integrazione di quanto già trasmesso in data 7/06/2022;

CONSIDERATO che in data 28/06/2022 si è svolta la seduta finale della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 315281 in data 15/07/2022;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in modalità integralmente telematica, ha espresso all’unanimità dei soggetti presenti e votanti parere favorevole al rilascio del provvedimento di approvazione del progetto in esame ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi ha previsto tra l’altro che, prima del rilascio del provvedimento finale, il proponente deve sottoporre alla valutazione degli Uffici regionali documentazione integrativa relativa alla determinazione dell’Angolo di resistenza al taglio drenato per i rifiuti di granulometria più fine (limosa/argillosa) al fine di un più completo confronto con i rifiuti già autorizzati e alle motivazioni tecniche per le quali le prove per la determinazione dell’Angolo di resistenza al taglio drenato e la Coesione drenata non si applicano ai rifiuti con granulometria grossolana (sabbiosa/ghiaiosa);

VISTA la nota del 25/07/2022, assunta al prot. n. 327374 in data 25/07/2022, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Conferenza di Servizi;

RITENUTO di confermare, sulla base dell’esame della documentazione trasmessa in data 25/07/2022, l’idoneità dei rifiuti proposti al conferimento presso il deposito sotterraneo in parola in quanto rientrano nel range di ammissibilità previsto per i rifiuti di matrice limosa già ricevibili nel deposito sotterraneo;

CONSIDERATO inoltre che nell’ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 28/06/2022, il rappresentante della ditta ha formulato richiesta di proroga di un anno del termine per la conclusione dei lavori di ricomposizione della cava previsto in ambito di approvazione del progetto e recepito dall’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Provincia di Verona con determinazione n. 1669/18 del 23/05/2018, e che nella stessa sede i rappresentanti di Regione, Provincia, ARPAV e Comune non hanno ravvisato motivi ostativi alla proroga di un anno del termine in parola;

CONSIDERATO che nell’ambito del procedimento amministrativo di cui sopra è stato verificato che il proponente ha provveduto ad adempiere a quanto indicato in premessa al decreto decreto di esclusione dalla VIA n. 51 del 18/10/2021 sopra richiamato, eccezion fatta per l’adeguamento del piano di sorveglianza e controllo ex art. 8, co. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 36/2003, che dovrà essere adeguato in fase di recepimento delle modifiche approvate nell’Autorizzazione all’Esercizio da rilasciarsi da parte della Provincia di Verona, come previsto dall’Art. 26 della L.R. n. 3/2000;

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

  1. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi del 28/06/2022 e di adottarne le relative determinazioni motivate di conclusione;
  2. di concludere il procedimento attivato a seguito dell’istanza di parte acquisita agli atti regionali in data 10/12/2021, subordinatamente al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni deliberate in sede di Conferenza di Servizi;
  3. di dare atto che l’autorizzazione ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 è comprensiva anche del titolo edilizio per la realizzazione della strada sulla base delle autorizzazioni di settore rilasciate dagli organi competenti per materia (Autorizzazione idrogeologica Forestale, Autorizzazione Paesaggistica e Autorizzazione alla riduzione della superficie boscata) e del parere favorevole dell’Autorità competente (Comune di Grezzana) per la materia di propria competenza;
  4. di dare atto che la procedura di cui alla DGRV 1400/2017 (VincA) relativamente al progetto nel suo complesso si ritiene assolta nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA conclusasi con provvedimento di esclusione di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 51 del 18/10/2021;

VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990 espressa nella seduta del 28/06/2022 richiamata in premessa e di adottarne le relative determinazioni motivate di conclusione;

3. di approvare il progetto di modifica dell’autorizzazione in capo alla ditta REFILL S.r.l., C.F. e P.IVA 04321180236, con sede legale in via Meucci, 2 in comune di Verona, relativa al "Progetto per la realizzazione di deposito sotterraneo dei rifiuti inerti e non pericolosi derivanti dalla lavorazione della pietra (CER 01.04.13) ai sensi del D.Lgs. 36 del 2003 e D.M. 27/09/2010" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 817 del 31 maggio 2016, localizzato all’interno della cava di carbonato di calcio denominata “Vegri di Sottocoda” in comune di Grezzana (VR), di cui all’istanza presentata con note del 10/12/2021, assunta al prot. n. 581635 in data 14/12/2021, come successivamente integrata con nota del 11/05/2022, assunta al prot. n. 217055 in data 12/05/2022, del 7/06/2022, assunta al prot. n. 267690 in data 4/06/2022, del 27/06/2022, assunta al prot. n. 285502 in data 27/06/2022 e del 25/07/2022, assunta al prot. n. 327374 in data 25/07/2022 c con le seguenti prescrizioni e indicazioni aggiuntive deliberate dalla Conferenza di Servizi:

3.1. il codice EER: 161104 Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103, viene stralciato dall’istanza su specifica richiesta del proponente;

3.2. le nuove tipologie di rifiuti autorizzate devono rispettare i valori limite ai fini dell’ammissibilità previsti dal D.Lgs. n. 36/2003 per le discariche per rifiuti non pericolosi;

3.3. le verifiche sui rifiuti in ingresso devono essere effettuate secondo le stesse frequenze e modalità già previste dal punto 12 degli obblighi della Determinazione del Dirigente della Provincia di Verona n.1669/2018, come corretta dalla determinazione n. 2212/18, ad esclusione delle modalità di conservazione dei campioni, in quanto i nuovi rifiuti non presentano problematiche relative a composti volatili;

3.4. i rifiuti di cui ai codici EER 100101, 100115, 100202, 100903, 120117, 060503, 100212 non sono ammissibili qualora superino i contenuti in acqua della tabella a seguire:

granulometria

Contenuto di acqua massimo

Ghiaiosa o sabbiosa

5% (peso dell’acqua su peso del secco che contiene in %)

Limosa o argillosa

Limite di plasticità + 50% dell’indice di plasticità

 

3.5. per i rifiuti di cui ai codici EER 060503, 100212 è ammessa la verifica della conformità in ingresso per il contenuto in acqua determinato per “suzione con limo”; tali rifiuti sono ammissibili se il contenuto in acqua risulta inferiore od uguale all’Equivalente di Umidità;

4. di prevedere che i nuovi rifiuti ammissibili al deposito sotterraneo, per un massimo del 20% del volume residuo conferibile, sono i seguenti:

4.1. 060503 – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 060502

4.2. 100101 – Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia

4.3. 100115 – ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114

4.4. 100202 – scorie non trattate

4.5. 100212 – rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento diversi da quelli di cui alla voce 100211

4.6. 100903 – scorie di fusione

4.7. 120117 - residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116

5. di prorogare il termine per la conclusione dei lavori di ricomposizione della cava previsto in ambito di approvazione del progetto e recepito dall’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Provincia di Verona fino al 31/05/2024;

6. di prescrivere al Gestore la presentazione alla Provincia di Verona, prima dell’inizio dei conferimenti dei nuovi rifiuti autorizzati, dell’aggiornamento del Piano di Sorveglianza e Controllo ex art. 8, co. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 36/2003, aggiornato sulla base delle modifiche approvate, che dovrà essere approvato da parte della Provincia di Verona nell’ambito dell’aggiornamento dell’Autorizzazione all’esercizio di cui all’Art. 26 della L.R. n. 3/2000;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ed è comprensivo anche del titolo edilizio per la realizzazione della strada di cui alla documentazione progettuale richiamata in premessa e al precedente punto 3, sulla base delle autorizzazioni di settore rilasciate dagli organi competenti per materia (Autorizzazione idrogeologica Forestale, Autorizzazione Paesaggistica e Autorizzazione alla riduzione della superficie boscata) e del parere favorevole dell’Autorità competente (Comune di Grezzana) per la materia di propria competenza, espresso in sede di Conferenza di Servizi, nel rispetto delle prescrizioni richiamate dai provvedimenti nelle premesse;

8. di prescrivere al Gestore la presentazione alla Provincia di Verona, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l’estensione delle stesse al presente decreto;

9. di dare atto che rimane valido quanto prescritto nel provvedimento di approvazione del progetto rilasciata dalla Regione del Veneto con DGRV n. 817 del 31/05/2016 e nel provvedimento di Autorizzazione all’Esercizio rilasciato dalla provincia di Verona con Determinazione n. 1669/18 del 23/05/2018 poi rettificata con determinazione n. 2212/18 del 3/07/2018 relativamente alla numerazione delle prescrizioni, come già modificata con determinazione n. 12/19 del 4/01/2019, non in contrasto con il presente provvedimento;

10. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

11. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta REFILL S.r.l. con sede legale in via Meucci, 2 in comune di Verona, al Comune di Grezzana (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Verona, al Dipartimento regionale Rischi tecnologici e fisici e all’Osservatorio Regionale Rifiuti c/o Area Tecnica e Gestionale;

12. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

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