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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 68 del 22 agosto 2022
BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. Realizzazione di un impianto di accettazione e pretrattamento bottini e del comparto di ispessimento meccanizzato e disidratazione meccanica dei fanghi presso il Depuratore di Longarone (BL). Comune di localizzazione: Longarone (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., per la realizzazione di un impianto di accettazione e pretrattamento bottini e del comparto di ispessimento meccanizzato e disidratazione meccanica dei fanghi presso il Depuratore di Longarone (BL).
Il Direttore
VISTA la Dir. n. 2011/92/UE del 13/12/2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;
VISTA la nota prot. n. 50615 del 03.02.2022 della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica che ha chiarito che l’intervento in oggetto rientra tra quelli di cui all’All. IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, punto 7, lett. s) e pertanto deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota acquista agli atti con prot. n. 54993 del 07.02.2022 del Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi nella quale viene disposta la sospensione dei termini della procedura di Conferenza di Servizi in corso, sino a data da destinarsi, al fine di consentire al gestore di presentare istanza per l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso la competente struttura regionale e di attenderne l’esito;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (P.IVA 00971870258), con sede legale in Belluno – Via Tiziano Vecellio 27/29, pervenuta a questa Amministrazione in data 12.05.2022 ed acquisita agli atti con note prot. n. 229887, n. 230250 e n. 230262 del 19.05.2022;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7, lettera s) “Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)” dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. n. 240440 del 26.05.2022 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente, sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 267446 del 14.06.2022 la ULSS 1 Dolomiti ha trasmesso il proprio parere favorevole sul progetto in argomento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15.06.2022 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
PRESO ATTO che la Società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. gestisce l’impianto di depurazione di Longarone localizzato in loc. Rivalta (capoluogo), di potenzialità nominale pari a 6.000 A.E.;
CONSIDERATO che l’impianto di cui al paragrafo precedente risulta in possesso di Autorizzazione all’esercizio e allo scarico rilasciata dalla Provincia di Belluno con atto N. 73 del 20.10.2020, avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio e allo scarico impianto di trattamento acque reflue urbane sito in Comune di Longarone ed avente potenzialità di 6000 abitanti equivalenti e recapito terminale nel punto di confluenza tra il Torrente Maè e il Fiume Piave”;
CONSIDERATO che l’istanza in oggetto è finalizzata alla realizzazione di un HUB principale di trattamento dei fanghi pompabili (E.E.R. 19.08.05) con potenzialità massima pari a 50 ton/giorno presso l’impianto di depurazione di Longarone – loc. Capoluogo, con il fine di coprire le esigenze di trattamento dei fanghi prodotti dagli impianti gestiti da BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 282824 del 23.06.2022 l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha trasmesso delle osservazioni sul progetto in argomento;
VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 318070 del 18.07.2022, il proponente ha trasmesso delle integrazioni volontarie alla documentazione già inviata;
VISTA la nota trasmessa dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV di prot. n. 327820 del 25.07.2022, riguardante il parere in materia di VIncA;
VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 329332 del 26.07.2022 la Provincia di Belluno ha trasmesso il proprio parere favorevole sul progetto in argomento;
VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 329383 del 26.07.2022 la ULSS 1 Dolomiti comunica di non poter partecipare alla seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del giorno successivo e allega il parere favorevole già reso al comune di Longarone tramite Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 27.07.2022, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione e di seguito riportate:
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;
VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;
VALUTATI le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti: Aria – Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e Uso del Suolo, Natura e Biodiversità, Paesaggio e Patrimonio culturale, Rumore, Rifiuti, Viabilità e traffico, Aspetti Socio Economici e salute pubblica;
TENUTO CONTO che il progetto non rientra tra i siti della Rete Natura 2000;
VISTO il parere in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV di prot. n. 327820 del 25.07.2022, sulla base dell’Istruttoria Tecnica n. 178/2022, nel quale si propone all’Autorità competente di:
Dare atto:
• che è ammessa l’attuazione degli interventi della stessa qualora non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
• ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
Dichiarare:
• che per la realizzazione di un impianto di accettazione e pre-trattamento bottini e del comparto di ispessimento meccanizzato e disidratazione meccanica dei fanghi presso il depuratore di Longarone (BL), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.
Si ricorda inoltre che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di valutazione di incidenza (D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1400/2017), il provvedimento conclusivo di autorizzazione del progetto in esame dovrà contenere anche l’esplicito riferimento agli esiti della valutazione di incidenza e dovrà essere trasmesso a questa U.O. entro 15 giorni dalla sua adozione;
DATO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
VISTI i pareri pervenuti da parte degli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento;
CONSIDERATO che l’istanza è finalizzata alla realizzazione di un centro unico di bacino per il trattamento dei fanghi di depurazione prodotti a livello dell’intero ambito territoriale gestito da BIM Gestione Servizi Pubblici, ed in particolare è intesa a realizzare un HUB principale di trattamento dei fanghi pompabili (E.E.R. 19.08.05) con potenzialità complessiva massima pari a 50 ton/giorno presso l’impianto di depurazione di Longarone – loc. Capoluogo, in regime di comunicazione ex art. 110, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che l’impianto di depurazione di Longarone – loc. Capoluogo è autorizzato con provvedimento della Provincia di Belluno n. 73 del 20.10.2020, avente ad oggetto: “Autorizzazione all’esercizio e allo scarico impianto di trattamento acque reflue urbane sito in Comune di Longarone ed avente potenzialità di 6000 abitanti equivalenti e recapito terminale nel punto di confluenza tra il Torrente Maè e il Fiume Piave”;
CONSIDERATO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, fatte salve eventuali diverse prescrizioni sotto specificate;
CONSIDERATO che l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali con parere acquisito agli atti con prot. n. 282824 del 23.06.2022, ha richiesto le seguenti integrazioni documentali:
- verifica e conseguente attestazione del non superamento del rischio specifico medio R2 mediante l’utilizzo della piattaforma dedicata (https://sigma.distrettoalpiorientali.it/portal/index.php/software/herolite);
- verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle NTA (Allegato A punti 2.1 e 2.2);
RITENUTO opportuno prevedere che, ai fini dell’approvazione del progetto in sede di Conferenza di Servizi del Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”, il proponente predisponga e trasmetta all’Autorità competente le integrazioni di cui al paragrafo precedente;
CONSIDERATO che la Provincia di Belluno con parere favorevole acquisito agli atti con prot. n. 329332 del 26.07.2022, ha richiamato le indicazioni espresse sul progetto in sede di conferenza di servizi ed in particolare ha evidenziato che, per quanto riguarda le modalità di sollevamento dei liquami della linea bottini al depuratore di Longarone Capoluogo, si ritiene che si debba tener conto delle fluttuazioni di carico caratteristiche delle fognature urbane e si debbano evitare i periodi di sovraccarico idraulico ossia di pioggia o neve;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda l’impatto acustico e luminoso, la documentazione risulta esaustiva;
CONSIDERATO che le volumetrie di terre escavate saranno pari a 1.410 mc, e che il proponente dichiara che le stesse verranno completamente riutilizzate nel cantiere di produzione sia per il rinterro degli scavi eseguiti e a ridosso dei manufatti, sia per i riempimenti in corrispondenza delle vasche del depuratore esistente dismesso. Si ricorda che per il completo riutilizzo in sito il riferimento normativo è l’art. 24 comma 1 del DPR 120/2017, e si suggerisce al proponente l’utilizzo del portale regionale http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/ per l’autodichiarazione;
CONSIDERATO che i rifiuti esitanti dalla demolizione dovranno essere opportunamente caratterizzati, ai sensi della normativa vigente, nonché della DGRV n. 1773/2012;
CONSIDERATO inoltre che, qualora la ditta intenda avvalersi del deposito temporaneo come dichiarato nella documentazione presentata, dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che, come chiarito dal proponente in fase istruttoria, presso l’impianto in progetto è previsto esclusivamente il conferimento di fanghi liquidi pompabili (EER 190805) prodotti dall’attività di gestione e manutenzione degli impianti di depurazione e delle vasche di tipo Imhoff di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a., e che non sono pertanto previsti conferimenti di rifiuti con codice CER 200304, né di rifiuti prodotti dall’attività di gestione e manutenzione di vasche biologiche da parte di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a.;
PRESO ATTO che il proponente specifica che tutti i depuratori presenti nell’elenco dell’allegato I della relazione di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. trattano esclusivamente acque reflue urbane così come definite dalla normativa di settore, e precisa inoltre che dall’elenco sono stati esclusi i depuratori a servizio prevalentemente di aree industriali/artigianali;
CONSIDERATO che relativamente alla matrice atmosfera, la realizzazione dell’impianto in oggetto, considerato come modifica di impianto esistente, non presenta peggioramenti delle emissioni odorigene, e che agli atti non sono presenti segnalazioni di disturbo olfattivo per l’impianto esistente. Ad ogni modo, in via cautelativa, nel caso di future segnalazioni o criticità manifestate, si rimanda alla relativa condizione ambientale;
VALUTATO pertanto che tutto quanto sopra indicato sia recepito dall’Ente preposto, nella successiva fase di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento;
RITENUTO pertanto all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 27.07.2022, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:
N. 1
Macrofase
In fase di esercizio
Oggetto della condizione
In caso di segnalazioni trasmesse direttamente alla Provincia di Belluno, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, secondo norma UNI EN 13725:2022 e tenendo conto delle indicazioni contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno, al Comune di Longarone e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.
Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia di Belluno, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia di Belluno.
Soggetto verificatore
Provincia di Belluno anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 27.07.2022, sono state approvate seduta stante;
decreta
Luca Marchesi
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