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Materia: Viabilità e trasporti
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 50 del 05 agosto 2022
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca del riconoscimento dell'impianto di transito di categoria 3, ex art. 10 del Reg. 1774/2002 ora impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ex art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. CE 1069/2009, della ditta VOLPATO SERGIO E C. IMPORT ED EXPORT S.A.S. con sede legale ed operativa site in Via Dalmazia 4 Volpago del Montello (TV).
Con il presente provvedimento si revoca il riconoscimento rilasciato con D.D.R. n. 6 del 16/01/2004 all’impianto di transito di categoria 3, ex art. 10 del Reg. 1774/2002 ora impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ex art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. CE 1069/2009, della ditta VOLPATO SERGIO E C. IMPORT ED EXPORT S.A.S. aggiornando, inoltre, l’elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTO il Decreto della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 6 del 16/01/2004, con cui veniva rilasciato all’impianto della VOLPATO SERGIO E C. IMPORT ED EXPORT S.A.S. P.IVA 02049130269 con sede legale ed operativa site in Via Dalmazia 4 – Volpago del Montello (TV), il riconoscimento quale impianto di transito di categoria 3, ex art. 10 del Reg. 1774/2002 ora impianto di manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ex art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. CE 1069/2009, ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP61COLL3;
VISTA la nota prot. n. 128365 del 04/07/2022 (prot. reg.le n. 297769 del 04/07/2022) con cui l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari – U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - Distretto di Treviso (TV) ha comunicato alla ditta in oggetto quanto segue: “Da un’ispezione in loco eseguita dal Servizio Veterinario di questa Azienda, risulta che nella suddetta sede l’attività di raccolt dei sottoprodotti non viene più svolta. Si comunica pertanto che, nel caso di mancato ricevimnto da parte di questo Servizio (…) di richiesta di mantenimento del suddetto ABP (approval number), si procederà alla relativa revoca d’ufficio”;
VISTA la nota prot. n. 142019 del 26/07/2022 (prot. reg.le n. 328769 del 26/07/2022) con cui l’Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari – U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche - Distretto di Treviso (TV) ha comunicato alla ditta in oggetto che, non avendo ricevuto la richiesta di mantenimento, come richiesto con la nota di cui al precedente paragrafo, si sarebbe avviato il procedimento per la revoca d’ufficio del riconoscimento e dell’approval number ABP61COLL3;
RAVVISATA, pertanto, la necessità revocare il riconoscimento rilasciato con decreto della Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione n. 6 del 16/01/2004 e l’approval number ABP61COLL3 attribuito al succitato impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
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