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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 49 del 05 agosto 2022
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della denominazione sociale, P.IVA e sede legale dell'impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3 sito in Via Olmo Località Tombazosana s.n.c. Ronco all'Adige (VR): - già SOCIETA' AGRICOLA G.M. S.R.L. P.IVA n. 02494750207 con sede legale sita in Via Carlo Guerrieri Gonzaga n. 7 Mantova (MN); - ora SOCIETA' AGRICOLA BBO S.R.L. P.IVA n. 03151810219 con sede legale sita in Via della Mostra n. 19 Bolzano (BZ), e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
Trattasi del provvedimento di recepimento della variazione della denominazione sociale, P.IVA e sede legale dell’impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3 riconosciuto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 40 del 18/08/2020.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 040 del 18/08/2020, con cui è stato riconosciuto l’impianto della ditta SOCIETA’ AGRICOLA G.M. S.R.L. P.IVA n. 02494750207 con sede legale sita in Via Carlo Guerrieri Gonzaga n. 7 – Mantova (MN) e sede operativa sita in Via Olmo – Località Tombazosana s.n.c. – Ronco all’Adige (VR) il riconoscimento definitivo quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i seguenti numeri di riconoscimento ABP5699BIOGP2 e ABP5699BIOGP3;
VISTA l’istanza e relativa documentazione a corredo (prot. reg.le n. 341120 del 02/08/2022), agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, presentata attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ronco all’Adige (VR) in data 08/07/2022 e pervenuta con nota prot. n. 0157019 del 02/08/2022 dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio di igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche – Distretto di Verona (VR), con cui si comunica la modifica della denominazione sociale, P.IVA e sede legale del succitato impianto:
lasciando invariata la sede operativa sita in Via Olmo – Località Tombazosana s.n.c. – Ronco all’Adige (VR);
CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Ronco all’Adige (VR) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
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