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Bur n. 105 del 30 agosto 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 49 del 05 agosto 2022

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Modifica della denominazione sociale, P.IVA e sede legale dell'impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3 sito in Via Olmo Località Tombazosana s.n.c. Ronco all'Adige (VR): - già SOCIETA' AGRICOLA G.M. S.R.L. P.IVA n. 02494750207 con sede legale sita in Via Carlo Guerrieri Gonzaga n. 7 Mantova (MN); - ora SOCIETA' AGRICOLA BBO S.R.L. P.IVA n. 03151810219 con sede legale sita in Via della Mostra n. 19 Bolzano (BZ), e contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Note per la trasparenza

Trattasi del provvedimento di recepimento della variazione della denominazione sociale, P.IVA e sede legale dell’impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3 riconosciuto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 40 del 18/08/2020.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di volturazione e relativa documentazione a corredo presentata attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ronco all’Adige (VR) in data 08/07/2022 e pervenuta con nota prot. n. 0157019 del 02/08/2022 dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio di igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche – Distretto di Verona (VR) (prot. reg.le n. 341120 del 02/08/2022).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 040 del 18/08/2020, con cui è stato riconosciuto l’impianto della ditta SOCIETA’ AGRICOLA G.M. S.R.L. P.IVA n. 02494750207 con sede legale sita in Via Carlo Guerrieri Gonzaga n. 7 – Mantova (MN) e sede operativa sita in Via Olmo – Località Tombazosana s.n.c. – Ronco all’Adige (VR) il riconoscimento definitivo quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i seguenti numeri di riconoscimento ABP5699BIOGP2 e ABP5699BIOGP3;

VISTA l’istanza e relativa documentazione a corredo (prot. reg.le n. 341120 del 02/08/2022), agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, presentata attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ronco all’Adige (VR) in data 08/07/2022 e pervenuta con nota prot. n. 0157019 del 02/08/2022 dell’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio di igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche – Distretto di Verona (VR), con cui si comunica la modifica della denominazione sociale, P.IVA e sede legale del succitato impianto:

  • da SOCIETA’ AGRICOLA G.M. S.R.L. P.IVA n. 02494750207 con sede legale sita in Via Carlo Guerrieri Gonzaga n. 7 – Mantova (MN);
  • a SOCIETA’ AGRICOLA BBO S.R.L. P.IVA n. 03151810219 con sede legale sita in Via della Mostra n. 19 – Bolzano (BZ)

lasciando invariata la sede operativa sita in Via Olmo – Località Tombazosana s.n.c. – Ronco all’Adige (VR);

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Ronco all’Adige (VR) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 01210750153377 dell’08/07/2022;
  • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01210750153366 dell’08/07/2022,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto della modifica, come indicato nelle premesse, della denominazione sociale, P.IVA e sede legale:
  • da SOCIETA’ AGRICOLA G.M. S.R.L. P.IVA n. 02494750207 con sede legale sita in Via Carlo Guerrieri Gonzaga n. 7 – Mantova (MN);
  • a SOCIETA’ AGRICOLA BBO S.R.L. P.IVA n. 03151810219 con sede legale sita in Via della Mostra n. 19 – Bolzano (BZ), mantenendo invariata la sede operativa dell’impianto sita in Via Olmo – Località Tombazosana s.n.c. – Ronco all’Adige (VR), riconosciuto quale impianto di biogas che utilizza sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera g) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  1. di confermare i numeri di riconoscimento ABP5699BIOGP2 e ABP5699BIOGP3;
  2. il presente provvedimento sostituisce il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 040 del 18/08/2020;
  3. l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 01210750153377 dell’08/07/2022;
  • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01210750153366 dell’08/07/2022, le quali saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  1. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni alla competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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