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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 62 del 27 luglio 2022
CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE - Interventi di trasformazione irrigua nel bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo. Proroga della validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 519 del 03/04/2012 fino al 24/04/2027, ai sensi della DGR n. 94/2017.
Con il presente provvedimento viene prorogata di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 519 del 03/04/2012 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione relativo agli interventi di trasformazione irrigua nel bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo, subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 335 del 01/02/2012 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate con il decreto n. 34 del 04/05/2018.
Il Direttore
PREMESSO che il progetto “Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo - Comuni: Chioggia (VE), Codevigo (PD)” presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (ex Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta) è stato oggetto di procedura di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09);
PREMESSO che la procedura di cui sopra si è conclusa con DGR n. 519 del 03 aprile 2012 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l’intervento, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Regionale VIA n. 335 del 01/02/2012 (Allegato A alla citata DGR n. 519 del 03 aprile 2012);
TENUTO CONTO che l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevede che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. (…). Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata...”;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 34 del 04/05/2018 con il quale la validità del provvedimento di VIA relativo all’intervento oggetto, rilasciato con DGR n. 519 del 03/14/2012, è stata prorogata di cinque anni a partire dal 24/04/2017, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 335 del 01/02/2012 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del citato decreto 34/2018;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 178759 del 20/04/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha presentato istanza per ottenere un’ulteriore proroga della validità del provvedimento di VIA per realizzare i due stralci esecutivi dell’iniziativa progettuale in cui è suddiviso il progetto per i quali si sta concretizzando il finanziamento integrativo dell’opera a fronte dell’inserimento nell’elenco degli interventi nella prima quota FSC 2021-2027, da assegnare alla Regione del Veneto tramite il Piano di Stralcio proposto dal Ministro per il Sud e la Coesione (FSC 2021-2027);
VISTA la nota prot. n. 210336 del 09/05/2022 con la quale gli uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso hanno comunicato l’avvio del procedimento;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31 gennaio 2017: “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”;
RICHIAMATE le valutazioni istruttorie degli uffici della UO VIA della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, che hanno tenuto conto:
ad esito delle quali non si sono rilevati motivi ostativi alla concessione della proroga di ulteriori cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato n. DGR n. 519 del 03 aprile 2012, relativamente al progetto: “CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE - Interventi di trasformazione irrigua nel bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo.”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 335 del 01/02/2012 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate con decreto n. 34 del 04/05/2018, che si riportano di seguito:
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e raccomandazioni sotto specificate;
2. Il riutilizzo dei materiali di scavo dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive della D.G.R. n. 2424 del 08/08/08 e del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.. Per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori si raccomanda di utilizzare la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente.
3. L’eventuale deposito in cumuli, a fianco delle aree di scavo, dovrà necessariamente avere carattere temporaneo e per nessun motivo essere in adiacenza abitazioni;
4. In riferimento all’interferenza della condotta DN 800 con la Strada Provinciale Brentella di Valli di Chioggia, evidenziata dalla Provincia di Venezia nella relazione istruttoria tecnica allegata alla Delibera di Consiglio n. 105 del 14/12/2010, dovrà essere richiesta apposita concessione alla Provincia;
5. Venga realizzata e mantenuta nel tempo la barriera verde lungo il perimetro del torrino;
6. Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 163/2011 del 18 novembre 2011 relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta dal Servizio Pianificazione Ambientale, di seguito riportate:
a. secondo quanto dichiarato a pagina 85 dello studio esaminato e relativamente ai mezzi d’opera nei cantieri fisso e mobile (…) “i mezzi saranno dotati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, di dispositivi atti a ridurre le emissioni di gas inquinanti e di polveri sottili” (…), inoltre (…) “una maggiore efficacia di tali sistemi si ottiene mediante l’esecuzione di un programma di manutenzione ordinaria del parco macchine che, garantendo una perfetta efficienza dei motori, permette di minimizzare le emissioni e di ridurre i consumi” (…);
b. secondo quanto dichiarato a pagina 85 dello studio esaminato e relativamente alla produzione di rifiuti di vario genere in concomitanza con le aree di cantiere (…) “l’interferenza con l’ambiente di tali materiali viene annullata mediante un’organizzazione del cantiere che prevede: la raccolta e l’immagazzinamento del materiale in appositi contenitori, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, e il conferimento in discarica dei rifiuti e dei residui di lavorazione” (…).
7. I mezzi d'opera dovranno rispondere quindi ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti e saranno dotati di sistemi di abbattimento del particolato di cui occorrerà prevedere idonea manutenzione e verifica dell'efficienza. Tali mezzi dovranno rientrare almeno nella categoria Euro 4;
8. I manufatti contenenti i punti di consegna siano ridotti nelle dimensioni fuori terra ad un massimo di 120 cm di altezza.
9. In fase di cantiere, prevedere un monitoraggio della componente acque sotterranee alla luce dell'uso di well-point, con la realizzazione di alcuni piezometri al fine di evitare il peggioramento dell'ambiente idrico superficiale con l’immissione delle acque aggottate qualora queste intercettino il cuneo salino; il piano dovrà essere concordato con ARPAV.
Si rimanda alle Direzioni regionali competenti ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
Per quanto attiene l’aspetto paesaggistico, salvo diversa determinazione delle competenti Soprintendenze, alle quali dovrà essere richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell’autorizzazione, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al parere n. 1073 del 18/01/2012 rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, di seguito riportate:
Prescrizioni Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna:
a. Adozione di una colorazione tradizionale uniforme, estesa alle diverse scale dei manufatti, ivi comprese eventuali recinzioni da realizzarsi preferibilmente in legno;
b. Mantenimento delle alberature ad alto fusto esistenti, compatibili con l'assetto del territorio e conseguente limitazione delle piantumazioni, da prevedersi lungo la strada esistente.
Prescrizioni Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto:
a. E' necessario che, preliminarmente alle opere in progetto, si proceda, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 96, all'esecuzione di trincee esplorative in corrispondenza dell'antico Canale Desidera (zona E della carta del rischio);
b. L'esecuzione delle trincee dovrà essere eseguita da professionisti archeologi, con oneri non a carico di questo Ufficio, cui spetta la direzione scientifica;
c. Per quanto riguarda le aree interessate dalla posa di nuove condotte, eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati a questa Soprintendenza a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;
d. Questa Soprintendenza dovrà essere avvisata con congruo anticipo (minimo 15 giorni) della data di inizio lavori.
decreta
1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2) Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento: “CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE - Interventi di trasformazione irrigua nel bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo.”, rilasciato con DGR n. 519 del 03/14/2012, già oggetto di proroga concessa con DDR n. 34 del 04/05/2018, è ulteriormente prorogata fino al 24/04/2027, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e della D.G.R. n. 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR n. 519 del 03/14/2012, così come aggiornate dal DDR n. 34 del 04/05/2018 (riportate nelle premesse al presente decreto);
3) Di dare atto che la proroga concessa con il presente provvedimento è limitata alla sola compatibilità ambientale del progetto, demandando alla Direzione Progetti Speciali per Venezia ed alla Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione, per quanto di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento.
4) Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
5) Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Bacchiglione con sede legale in Via del Vescovado, 11, 35141 Padova – Pec: bonifica@pec.consorziobacchiglione.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Padova ed alla Città Metropolitana di Venezia, ai Comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile Padova ed UO Genio Civile di Venezia, alla Direzione Progetti Speciali per Venezia, alla Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna;
6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Marchesi
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