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Bur n. 88 del 26 luglio 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 186 del 11 luglio 2022

VERITAS S.p.A. Impianto di trattamento acque reflue urbane di Fusina. Aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente n. 637/2019

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede ad aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DDR n. 637 del 13/12/2019 a seguito della modifica comunicata dalla società VERITAS S.p.A. relativa all'utilizzo a tempo indeterminato dell'impianto di essiccamento denominato "VOMM".

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente n. 637 del 13/12/2019 è stata rilasciata alla Ditta VERITAS S.p.A., con sede legale in Santa Croce 489 VENEZIA, C.F. e P.IVA 03341820276, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di trattamento acque reflue urbane di Fusina”;

VISTA la nota della Ditta prot. 0041693/20 del 03/06/2020, acquisita al protocollo regionale n. 216942 del 03/06/2020, avente ad oggetto “VERITAS. S.p.A. – Impianto di depurazione di Fusina – richiesta di avvio della sezione di essiccamento fanghi biologici di supero disidratati.”, con cui la Ditta chiede la possibilità di avviare l’essiccatore VOMM installato in via provvisoria e utilizzato dal 2008 al 2011, ritenendo “che la soluzione impiantistica e tecnologica adottata corrisponda a quanto previsto dal parere VIA n. 253 recepito dalla DGR 3453, e che la nuova configurazione risulti, dal punto di vista degli impatti ambientali, equivalente e in alcuni aspetti migliorativa”;

VISTA la nota del Direttore della U.O. VIA, prot. 268972 del 07/07/2020 con cui, preso atto di quanto dichiarato da VERITAS S.p.A. nella succitata nota ed in particolare che la modifica proposta, rispetto a quanto valutato in sede di VIA con parere favorevole n. 253 del 30/09/2009, non comporta variazioni ritenute significative in termini di impatto, si invita la ditta a presentare apposita comunicazione ai competenti uffici regionali per l’eventuale aggiornamento dell’AIA;

VISTA la nota della Ditta prot. 0058358/20 del 28/07/2020, acquisita al protocollo regionale n. 300100 del 29/07/2020, avente ad oggetto “Comunicazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 29 nonies per modifica non sostanziale nell’impianto di depurazione di Fusina per la sezione di essiccamento dei fanghi biologici di supero disidratati.”, con cui viene richiesto l’utilizzo a tempo indeterminato dell’impianto di essiccamento VOMM;

DATO ATTO  che con nota prot. regionale n. 311484 del 05/08/2020 il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, in qualità di responsabile del procedimento, ha chiesto, al fine degli adempimenti previsti dall’art. 29 -nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad ARPAV e alla Città Metropolitana di Venezia di fornire le proprie eventuali osservazioni in merito alla modifica proposta nella succitata nota;

PRESO ATTO che nei successivi 15 giorni è pervenuta la richiesta di integrazioni di ARPAV, nota prot. n. 2020 - 0069851/U del 10/08/2020, acquisita al prot. regionale n. 321548 del 13/08/2020, in cui la stessa agenzia comunica che non risulta possibile esprimere un giudizio sulla sostanzialità della proposta di modifica progettuale e pertanto formula una richiesta di revisione del PMC e di integrazione documentale;

VISTA la nota prot. 322441 del 13/08/2020 con cui il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque invita la ditta a presentare le integrazioni richieste da ARPAV e precisa che al termine delle operazioni necessarie all’avvio della sezione di essicamento nella nuova configurazione, la Ditta dovrà trasmettere tutta la documentazione necessaria per la presa d’atto, comprensiva del nuovo CPI e del PMC aggiornato con le modifiche richieste da ARPAV;

VISTA la nota della Ditta prot. 0096198/20 del 09/12/2020, acquisita al protocollo regionale n 523918 del 09/12/2020, avente ad oggetto “Comunicazione VERITAS S.p.A. del 28.07.2020 per modifica non sostanziale per la sezione di essiccamento fanghi biologici di supero disidratati; trasmissione di integrazioni.”, con cui vengono trasmesse le integrazioni richieste;

DATO ATTO  che con nota prot. regionale n. 543884 del 22/12/2020 il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, ha richiesto, al fine degli adempimenti previsti dall’art. 29 -nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ad ARPAV e alla Città Metropolitana di Venezia di fornire le proprie eventuali osservazioni in merito alle integrazioni presentate;

PRESO ATTO che nei successivi 15 giorni è pervenuta la comunicazione di ARPAV, nota prot. n. 2020 - 0113310/u del 22/12/2020, acquisita al prot. regionale n. 546810 del 23/12/2020 con cui la succitata agenzia ritiene che la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta corrisponda a quanto richiesto nella nota della stessa prot. n. 69851 del 10/08/2020;

VISTA la nota prot. 543884 del 22/12/2020 con cui il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, a parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato con propria nota prot. 532607 del 15/12/2020, rileva che il camino a servizio della caldaia dell’essiccatore VOMM va assoggettato a specifica autorizzazione con limiti all’emissione di cui all'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 punto 1.3” Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi- tabellaMedi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%;

VISTA la nota della Ditta prot. 29084/21 del 26.03.2021 acquisita al protocollo regionale n 140498 del 29/03/2021, avente ad oggetto “sezione di essiccamento fanghi VOMM in impianto di depurazione di Fusina; richiesta di assoggettabilità alle prescrizioni normative alle emissioni secondo quanto previsto dal D.Lgs 183 del 15.11.2017 in cui si chiede di considerare l’impianto di essiccamento rientrante nella casistica legislativa di impianto esistente con l’applicazione dei limiti normativi alle emissioni specificati nel D.Lgs. 183/2017, trasmettendo la documentazione attestante la messa in esercizio della stessa nel periodo dal 2009 al 2011;

VISTA la nota prot. 164809 del 12/04/2021 con cui il Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque prende atto della documentazione trasmessa dalla ditta che attesta che la caldaia era già stata in esercizio nel triennio 2009- 2011, ancorché in fase provvisoria, e che non sono state introdotte modifiche tali da poter considerare l’impianto come nuovo,

DATO ATTO che, per tutto quanto sopra evidenziato, i limiti di emissione di riferimento per la caldaia sono quelli relativi ai “Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi” e nello specifico, trattandosi di caldaia alimentata a gas metano, il valore limite applicabile per gli ossidi di azoto (NO2) è pari a 350 mg/Nm3, con le date di adeguamento previste all’art. 273 bis del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;

VISTA la nota della Ditta, prot. 0058598/22 del 04/07/2022, acquisita al protocollo regionale n. 29887 del 05/07/2022, avente ad oggetto “Impianto di depurazione di Fusina, sezione di essiccamento fanghi. Richiesta di aggiornamento del provvedimento autorizzativo AIA 637/19 del 13 dicembre 2019”, con cui la ditta trasmette:

  • proposta d’integrazione del PMC dell’AIA in oggetto relativa alla sezione di essiccamento dei fanghi, corrispondente a quella già trasmessa con nota prot. n.  0096197/20 del 09.12.2020;
  • copia della pratica SCIA inviata ai Vigili del Fuoco di Venezia per la richiesta del Certificato Prevenzione Incendi per la sezione di essiccamento fanghi, condizione ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011 e dell’art. 4 del DM 7.8.2012 per poter procedere all’avvio dell’impianto in attesa del sopralluogo;

PRESO ATTO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla DGR n. 1519 del 26.05.2009, come attestato con nota n. 59593/22 del 06/07/2022 (acquisita al protocollo regionale n. 302461 del 07/07/2022);

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra richiamato, di aggiornare, come di seguito specificato, l’AIA rilasciata con DDR n. 637 del 13/12/2019:

  • viene autorizzata l’emissione della caldaia BR1 con i limiti di cui allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 punto 1.3” Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosiMedi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi”. Trattandosi di caldaia alimentata a gas metano, il valore limite per gli ossidi di azoto (NO2) è pari 350 mg/Nm3, con le date di adeguamento previste all’art. 273 bis del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
  • si approvano le proposte di modifica del PMC corrispondenti a quelle trasmesse dalla ditta con nota prot. 0096197/20 del 09.12.2020 e valutate da ARPAV nota prot. n. 2020 - 0113310/u del 22/12/2020, acquisita al prot. regionale n. 546810 del 23/12/2020;
  • entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione la ditta dovrà presentare un nuovo PMC aggiornato con le proposte di modifica trasmesse con nota prot. n. 0058598/22 del 04/07/2022, acquisita al protocollo regionale n. 29887 del 05/07/2022 ed approvate con il presente provvedimento;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTE le L.R. n. 33/85 e n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTA la DGR n. 1519 del 26.05.2009 che stabilisce le modalità di quantificazione delle tariffe per le istanze assoggettate a procedura di AIA;

VISTA la DGR n. 21 dell’11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGR n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.

decreta

1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Di aggiornare, ai sensi dell’art. 29 – nonies, co. 1 del D. Lgs. n. 152/2006, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Dirigente della Direzione Ambiente n. 637 del 13/12/2019 alla ditta VERITAS S.p.A. relativamente all’installazione di cui trattasi, a seguito della modifica comunicata dalla stessa ditta e richiamata in premessa, introducendo, dopo la prescrizione 6.3 del dispositivo di cui al decreto 637/201, il punto 6.4 come di seguito esplicitato:

“6.4: è autorizzata l’emissione della caldaia BR1 con i limiti di cui allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 punto 1.3 “Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi - Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi”. Trattandosi di caldaia alimentata a gas metano, il valore limite per gli ossidi di azoto (NO2) è pari a 350 mg/Nm3 . Al fine dell’adeguamento a quanto previsto dall’art. 273 bis del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii., la ditta dovrà presentare istanza secondo i termini e le modalità stabilite dal medesimo articolo.

3. Di approvare le proposte di modifica del PMC trasmesse con nota prot. n. 0058598/22 del 04/07/2022, acquisita al protocollo regionale n. 29887 del 05/07/2022, avente ad oggetto “Impianto di depurazione di Fusina, sezione di essiccamento fanghi. Richiesta di aggiornamento del provvedimento autorizzativo AIA 637/19 del 13 dicembre 2019.”, dichiarate dalla ditta corrispondenti a quelle precedentemente trasmesse con nota prot. 0096197/20 del 09.12.2020 e valutate positivamente da ARPAV come riportato nella nota prot. n. 2020 - 0113310/u del 22/12/2020, acquisita al prot. regionale n. 546810 del 23/12/2020.

4. Di stabilire che entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di autorizzazione la ditta dovrà presentare un nuovo PMC aggiornato con le proposte di modifica trasmesse   con nota prot. n. 0058598/22 del 04/07/2022, acquisita al protocollo regionale n. 29887 del 05/07/2022 ed approvate con il presente provvedimento;

5. Di far salve tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al succitato DDR n. 637/2019, per quanto non in contrasto con quanto contenuto nel presente provvedimento.

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta VERITAS S.p.A., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V e al Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”.

7. Di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge.

Paolo Giandon

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