Home » Dettaglio Decreto
Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 29 del 23 maggio 2022
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di magazzinaggio sottoprodotti di origine animale di cat. 1 e di incenerimento di categoria 1 della ditta ARGO S.N.C. DI CASELLA SILVIO & C. con sede legale sita in Via Palermo n. 51 Padova (PD) ed operativa sita in Via Francia n. 9/A Vigonza (PD).
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all’impianto della ditta ARGO S.N.C. DI CASELLA SILVIO & C. quale impianto di magazzinaggio sottoprodotti di origine animale di cat. 1 e di incenerimento di categoria 1, con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norma sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTA l’istanza, e relativa documentazione a corredo, della ditta ARGO S.N.C. DI CASELLA SILVIO & C. P. IVA n. 03378070282 con sede legale sita in Via Palermo n. 51 – Padova (PD) ed operativa sita in Via Francia n. 9/A – Vigonza (PD) intesa ad ottenere il riconoscimento come dell’impianto di magazzinaggio sottoprodotti di origine animale di cat. 1 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i), del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di incenerimento di categoria 1 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 227346 del 18/05/2022);
VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 6 “Euganea” – Dipartimento di Prevenzione –UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche (Area C) –– Distretto di Conselve (PD), a seguito del sopralluogo effettuato in data 09/05/2022, in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di magazzinaggio sottoprodotti di origine animale di cat. 1 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i), del Reg. (CE) n. 1069/2009 e di incenerimento di categoria 1 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;
CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Vigonza (PD) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
Torna indietro