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Bur n. 80 del 12 luglio 2022


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 30 del 12 maggio 2022

Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2022. Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000.

Note per la trasparenza

Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l’anno 2022, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM del 31 maggio 2000.

Il Direttore

Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che all'art 6 stabilisce le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali;

Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”;

Considerato che il citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria demanda ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione delle diverse zone di intervento e l'individuazione delle relative misure fitosanitarie;

Visti i Reg. Ue 2016/2031 e 2019/2072 che fissano le condizioni per la circolazione in ambito comunitario dei materiali di moltiplicazione della vite, tra le quali anche l’applicazione di trattamenti appropriati per contrastare i vettori di flavescenza dorata;

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell’attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2021;

Considerato che i dati raccolti sulla diffusione di flavescenza dorata e del suo vettore nel corso del 2021 indicano una significativa presenza negli areali viticoli della provincia di Treviso e di Vicenza, in quelli delle DOC “Lison –Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia e in quelli delle DOC “Soave”, “Durello” e “Arcole” in provincia di Verona, confermata anche dalle comunicazioni ricevute dalle realtà associative e produttive presenti in queste zone;

Vista la comunicazione a firma dei Presidenti dei Consorzi di Tutela “Corti Benedettine del Padovano” e “Bagnoli” e delle Cantine di Cona e Conselve in data 21 aprile 2022, con la quale si segnala la necessità di rendere obbligatorio l’intervento insetticida contro il vettore Scaphoideus titanus nei vigneti compresi nell’area DOC “Corti Benedettine” in provincia di Padova e Venezia;

Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

Considerato che la flavescenza dorata si sta diffondendo nelle zone dove non vengono eseguiti in modo generalizzato gli interventi necessari per il controllo del vettore e l’eliminazione delle fonti di inoculo; 

Ritenuto pertanto necessaria l’adozione di specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31maggio 2000;

decreta

  1. Di approvare le seguenti misure di contenimento della cicalina vettrice Scaphoideus titanus per tutti i proprietari e/o conduttori di vigneti, sin dal primo anno di impianto:
    1. Nell’intero territorio delle province di Treviso e di Vicenza, nelle aree DOC “Lison –Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia, nelle aree DOC “Soave”, “Durello” e “Arcole” in provincia di Verona.
      • obbligo di due interventi insetticidi negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato. Il primo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza età, il secondo in quello in cui sono prevalenti le quarte età;
      • obbligo di tre interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE 834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di seconda età, a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro.
    2. Nell’area DOC “Corti Benedettine” in provincia di Padova e Venezia
      • obbligo di un intervento insetticida negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di quarta/quinta età;
      • obbligo di due interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE 834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza/quarta età, a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro.
    3. In tutti gli altri territori viticoli, nei vigneti laddove sia accertata la presenza sia di Scaphoideus titanus che di piante con sintomi ascrivibili alla Flavescenza dorata:
      • obbligo degli interventi insetticidi di cui al punto 1b., secondo la casistica specificata.
  2. Di approvare, per tutti i vivaisti viticoli operanti sul territorio regionale, l’obbligo di eseguire tre interventi insetticidi nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai, quale misura di contenimento della cicalina vettrice Scaphoideus titanus:
    • il primo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza età;
    • il secondo nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le quarte età giovanili;
    • il terzo contro gli adulti, indicativamente verso metà-fine agosto.
  1. I prodotti insetticidi da impiegare per il contenimento delle popolazioni della cicalina vettore della Flavescenza dorata devono essere registrati per l’uso specifico contro lo Scaphoideus titanus o comunque contro le cicaline della vite.
  1. I trattamenti specificati ai punti 1 e 2 devono essere effettuati in conformità alle indicazioni emanate dall’ U.O Fitosanitario, con particolare riguardo alle epoche di intervento e alle sostanze attive da impiegare, che vengono rese note attraverso i bollettini di difesa integrata della vite pubblicati nel sito istituzionale della Regione Veneto.
  1. E’ vietato eseguire trattamenti con prodotti tossici o con restrizioni d’uso per le api, qualora il cotico erboso sottostante il vigneto sia in fioritura. Questa tipologia di prodotti è ammessa solo successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4).
  1. In tutto il territorio regionale, ogni conduttore di piante di vite è obbligato, durante la stagione primaverile-estiva, ad eliminare prontamente la vegetazione che manifesta sintomi ascrivibili alla Flavescenza dorata o a capitozzare le piante che li portano. E’ obbligato inoltre ad estirpare le ceppaie che hanno manifestato tali sintomi entro la successiva stagione invernale.
  1. In tutto il territorio regionale, ogni proprietario di vigneti in stato di abbandono o di superfici ex vitate in cui sono presenti selvatici di vite è obbligato a sradicare tutte le piante del genere Vitis presenti entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano vigneti in stato di abbandono quei vigneti che non sono stati oggetto di minima gestione agronomica e fitosanitaria per più di un anno.
  1. L’UO Fitosanitario si riserva la facoltà di adottare delle ulteriori misure, riguardanti anche interi appezzamenti, laddove esistano delle situazioni particolarmente a rischio di diffusione della Flavescenza dorata.
  1. L'inosservanza delle misure di contenimento disposte col presente Decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.
  1. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  1. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Giovanni Zanini

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