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Bur n. 70 del 10 giugno 2022


Materia: Informazione ed editoria regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 24 del 06 giugno 2022

DGR n. 266 del 22 marzo 2022 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Dichiarazione inammissibilità domanda.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dichiara l’inammissibilità dell’istanza di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 266 del 22 marzo 2022, presentata da un’emittente radiofonica, per difetto del requisito previsto nell’art. 3, punto 5., risultante all’esito dell’istruttoria formale concernente le verifiche di ammissibilità (art. 9, lett. a, del Bando).

Il Direttore

PREMESSO che:

  • la Legge 15 dicembre 2021, n. 34, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, ha introdotto nell’ordinamento della Regione del Veneto, all’articolo 11, il “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa nella Regione del Veneto;
  • la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all’art. 11 della L.R. Legge 15 dicembre 2021, n. 34, ha approvato la D.G.R. n 266 del 22 marzo 2022 recante in oggetto “Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34”;
  • il “Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, è finalizzato all’erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione a copertura dell’intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1);
  • il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l’esercizio 2022, in euro 750.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):

A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 340.000,00;
B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 340.000,00;
C. Contributi alle testate giornalistiche on line, per Euro 70.000,00;

DATO ATTO che

  • entro il termine previsto dall’articolo 7 del Bando (30 aprile 2022) sono pervenute n. 88 domande di cui:
  • n. 56 da emittenti radiofoniche locali;
  • n. 24 da emittenti televisive locali;
  • n. 8 da testate giornalistiche on line;
  • con nota del 30 maggio 2022, prot. n. 245169, la Società “Radio Gambellara s.r.l.” ha comunicato la rinuncia alla domanda di contributo per l’emittente radiofonica, marchio/palinsesto, “Radio Gherdeina 2”;
  • l’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti in relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la correttezza delle modalità di presentazione della stessa, la completezza documentale nonché l’assolvimento degli eventuali obblighi di bollo (art. 9, lett. a. del Bando);
  • le domande sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti previsti dall’art. 3 del Bando e delle modalità di presentazione di cui all’art. 7 del Bando (art. 9, lett. a. del Bando);
  • in attuazione delle “Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 […]”, approvate con D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019, in ragione della complessità delle dichiarazioni rese, si è proceduto all’istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute secondo la fattispecie del “Controllo a tappeto” con riferimento a:
  • l’iscrizione quale impresa “attiva” al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
  • l’avere una sede operativa in Veneto;
  • l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda;
  • il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
  • il carattere comunitario in ambito locale per le emittenti radiotelevisive che lo dichiarano (articolo 3, comma 1 lett. hh), n.1 e lett. r), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208);
  • le modalità di trasmissione (analogico, non analogico, onde medie) per le sole emittenti radiofoniche locali;
  • la titolarità al 31 dicembre 2021 di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN) per le sole emittenti televisive locali;
  • la regolare registrazione presso una Cancelleria di Tribunale per le sole testate giornalistiche on line;
  • ai sensi dell’art. 9, lett. a. del Bando le risultanze dell’istruttoria formale sono approvate dal Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione con proprio decreto, che dichiara ammissibili o meno le domande presentate;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 19 del 6 giugno 2022 che ha dichiarato ammissibili le istanze dei Soggetti riportati negli Allegati A (per le emittenti radiofoniche locali), B (per le emittenti televisive locali) e C (per le testate giornalistiche on line locali) allo stesso;

RILEVATO che, a seguito del ricevimento della comunicazione di motivi ostativi all’ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando per il marchio/palinsesto “Radio Paparazzi”, del 20 maggio 2022, prot. n. 231961, concernenti la mancata iscrizione al ROC alla data di presentazione dell’istanza, l’Associazione Paparazzi Communication ha dato riscontro, con nota del 26 maggio 2022, prot. 240284, asserendo di aver avanzato istanza di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione – R.O.C. per il marchio/palinsesto succitato in data successiva (10 maggio 2022) alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione (28 aprile 2022), e comunque oltre la scadenza dei termini previsti per la presentazione della stessa (30 aprile 2022, data di scadenza stabilita dal Bando);

VISTA la determinazione del CORECOM Veneto, prot. n. 0008353, del 23 maggio 2022, nella quale viene evidenziato che l’istanza di iscrizione al ROC è stata presentata dall’operatore Associazione Paparazzi Communication, con riferimento all’attività di “Fornitore di contenuti televisivi o radiofonici a carattere comunitario in tecnica analogica”, in data 10 maggio 2022;

DATO ATTO, quindi, del difetto del requisito ex art. 3, punto 5., stabilito nel Bando de quo, si tratta con il presente Decreto di dichiarare inammissibile la domanda di partecipazione al Bando presentata dall’Associazione Paparazzi Communication per il marchio/palinsesto “Radio Paparazzi” in quanto non in possesso dell’iscrizione al ROC al momento della data di presentazione della domanda di partecipazione;

VISTI

  • la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
  • la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
  • il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
  • il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 22 marzo 2022;
  • il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 19 del 6 giugno 2022;
  • la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
  • la documentazione agli atti;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 9, lett. a., del “Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34”, l’inammissibilità della domanda di partecipazione presentata dall’Associazione Paparazzi Communication per il marchio/palinsesto “Radio Paparazzi”, per difetto del requisito previsto nell’art. 3, punto 5., alla data di presentazione della domanda, in riferimento al mancato possesso dell’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione – R.O.C., come ampiamente motivato nelle premesse;
  3. di comunicare il presente decreto all’Associazione Paparazzi Communication;
  4. di informare l’Associazione Paparazzi Communication che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Silvia Zangirolami

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