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Materia: Caccia e pesca
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 418 del 07 maggio 2022
Elenchi nominativi dei rappresentanti delle Associazioni venatorie, delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni di protezione ambientale per la costituzione del Comitato Direttivo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) per ciascuno degli ATC e CA previsti dal PFVR 2022-2027, nella Città Metropolitana di Venezia e nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza (articoli 21, comma 5, lettera d) e 24, comma 4, lettera d) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificata dalla legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2). Approvazione degli elenchi dei nominativi dei rappresentanti designati.
Con il presente provvedimento si approvano gli elenchi dei nominativi dei rappresentanti delle Associazioni venatorie, delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni di protezione ambientale per la costituzione del Comitato Direttivo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) per ciascuno degli ATC e CA previsti dal PFVR 2022-2027, nella Città Metropolitana di Venezia e nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza (articoli 21, comma 5, lettera d) e 24, comma 4, lettera d) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificata dalla legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2).
Il Direttore
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni, art. 21 comma 3, il quale contempla tra gli organi dell'Ambito Territoriale di Caccia anche il Comitato Direttivo e art. 24 comma 3, il quale stabilisce che gli organi del Comprensorio Alpino sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21;
DATO ATTO che il comma 5 bis del succitato articolo 24, stabilisce che “ai comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell’art. 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18”, e che pertanto non rientrano tra quelli per i quali proporre le candidature in oggetto;
VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022 n. 2, recante “Piano faunistico – venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio” e, in particolare, l’articolo 20, commi 1 e 2, i quali stabiliscono che: “1. Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), (…), assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statutari. 2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario.”;
VISTI l’“Allegato A all’articolo 1 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022-2027. Schema di statuto per gli Ambiti territoriali di caccia” e l’“Allegato B all’articolo 2 del Regolamento di attuazione del PFVR 2022- 2027. Schema di statuto per i Comprensori Alpini”;
RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 5, comma 3 del succitato “Allegato A”, il quale, in relazione agli Ambiti Territoriali di Caccia prevede che: “I componenti del Comitato Direttivo: a) non devono essere incorsi in sentenze definitive di condanna, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’articolo 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale; b) non devono versare in una delle condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 31 dicembre 2012, n. 235, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, fatta salva la sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale e comunque con effetti, rispettivamente fino alla riabilitazione di cui agli articoli 178 e seguenti del codice penale, ovvero alla cessazione della durata della misura di prevenzione”;
RICHIAMATO, altresì, l’articolo 5, comma 4 del succitato “Allegato B” che prevede, anche in relazione ai componenti del Comitato Direttivo dei Comprensori Alpini, i medesimi requisiti di eleggibilità su riportati;
VISTA la nota prot. n. 195260 del 29 aprile 2022 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, con cui si prorogano i termini per la nomina dei Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini di 45 giorni rispetto alla data del 30 aprile, in base ai commi 2 e 3 art. 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.
CONSIDERATO che la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come novellata con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 “Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'.” prevede:
- in merito agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) − art. 21, comma 5 che “Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Giunta regionale scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito; b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale; d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.”;
- in merito ai Comprensori Alpini (CA) − art. 24, comma 4 che “Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti; b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell’organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale; c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale; d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.”.
CONSIDERATO che con riferimento ai Comprensori Alpini della Provincia di Belluno, valgono altresì le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5bis, della L. r. n. 50/1993, che riporta quanto segue: “Ai Comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.”.
CONSIDERATO che il predetto quadro normativo prevede quindi che in capo a ciascuna tipologia di Associazione/Organizzazione corrisponda un diversificato criterio territoriale di rappresentatività e che, pertanto, in relazione alla designazione dei rappresentanti di cui alle lett. a), b) e c), comma 5, art. 21 della L.R. n. 50/1993 per gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei rappresentanti di cui alle lett. a), b) e c), comma 4, art. 24 della L.R. n. 50/1993 per i Comprensori Alpini (CA), è stata fatta la verifica del livello di rappresentatività delle singole Associazioni venatorie, Organizzazioni professionali ed Associazioni di protezione ambientali e la successiva acquisizione dei designati dalle predette Associazioni/Organizzazioni.
CONSIDERATO che, in riferimento alla designazione dei tre rappresentanti delle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello di ATC e CA, la struttura regionale competente ha proceduto con le note regionali protocollo n. 75369, n. 75353, n. 75346, n. 75398, n. 75361, n. 75392, n. 75395, n. 75400, n. 75350 n. 75348 del 17 febbraio 2022 e con le note regionali protocollo n. 170837, n. 170820, n. 170819, n. 170821, n. 170824, n. 170836, n. 170815, n. 170834 del 13 aprile 2022 alla verifica del livello di rappresentatività delle singole Associazioni e all’acquisizione dei designati dalle predette Associazioni, come individuati nell’Allegato A del presente provvedimento.
CONSIDERATO che, relativamente alle Organizzazioni professionali agricole, con nota regionale protocollo n. 0073318 del 17 febbraio 2022, la struttura regionale competente ha proceduto a richiedere i dati aggiornati al 2021 relativi al numero di associati a livello nazionale, regionale e presenti in Veneto. Ad esito di tali verifiche sono risultate maggiormente rappresentative a livello nazionale, e quindi utili alla designazione di tre rappresentanti, per gli ATC le seguenti Organizzazioni professionali agricole: Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) e Confagricoltura. Analogamente, per i CA come struttura locale dell’organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale è risultata la seguente Organizzazione professionale agricola: Coldiretti. Con le note regionali protocollo n. 163669, n. 163691 e n. 163695 del 08 aprile 2022 e protocollo n. 200450 del 03 maggio 2022 si è provveduto ad acquisire i nominativi dalle Organizzazioni professionali sopracitate, come individuati nel predetto Allegato A del presente provvedimento.
CONSIDERATO che, relativamente alle Associazioni di protezione ambientale, con nota regionale protocollo n. 0073323 del 17 febbraio 2022, la struttura regionale competente ha parimenti proceduto a richiedere i dati aggiornati al 2021 relativi al numero di associati a livello nazionale, regionale e presenti in Veneto. Considerato che ai fini delle designazioni dei rappresentanti di tali Associazioni all’interno dei Comitati direttivi sono stati seguiti i seguenti criteri:
- per gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) − art. 21, comma 5, lett. c: “due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale”.
- per i Comprensori Alpini (CA) − art. 24, comma 4, lett. c: “due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale”.
Sono risultate utili alla designazione di due rappresentanti a livello di ATC e di CA, le strutture locali delle seguenti Associazioni di protezione ambientale, le più rappresentative a livello regionale: Club Alpino Italiano (CAI) e Ekoclub International. Con le note regionali protocollo n. 163665 e n. 163671 del 08 aprile 2022 e protocollo n. 199204 del 03 maggio 2022 si è provveduto ad acquisire i nominativi dalle Associazioni di protezione ambientale sopracitate, come individuati nell’Allegato A del presente provvedimento.
DATO ATTO che in relazione alla designazione dei rappresentanti di cui alle lett. a), b) e c), comma 5, art. 21 della L.R. n. 50/1993 per gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei rappresentanti di cui alle lett. a), b) e c), comma 4, art. 24 della L.R. n. 50/1993 per i Comprensori Alpini (CA), si rende necessario approvare gli elenchi dei nominativi dei rappresentanti delle Associazioni venatorie, Organizzazioni professionali ed Associazioni di protezione ambientali, nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
RIASSUNTE le valutazioni espresse in premessa, facente parte integrante del presente atto,
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di approvare gli elenchi nominativi dei rappresentanti designati delle Associazioni venatorie, delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni di protezione ambientale per la costituzione del Comitato Direttivo dei Comprensori Alpini (CA) per ciascuno degli ATC e CA previsti dal PFVR 2022-2027, nella Città Metropolitana di Venezia e nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza (articoli 21, comma 5, lettera d) e 24, comma 4, lettera d) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificata dalla legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2), nei termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pietro Salvadori
(seguono allegati)
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