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Bur n. 66 del 31 maggio 2022


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n. 26 del 07 maggio 2020

Modifica del contratto, ex art. 106 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi tecnici di verifica della progettazione esecutiva inerente la variante del Lotto 3 Tratta E della Superstrada Pedemontana Veneta. Società incaricata: ASACERT s.r.l., con sede a Cormano (MI), via Vittorio Veneto, 2 - C.I.G. Z242758F64. Assunzione impegno di spesa.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si procede alla modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi tecnico-professionali, servizi tecnici di verifica della progettazione esecutiva del progetto esecutivo del Lotto 3 Tratta E, dei lavori inerenti la Superstrada Pedemontana Veneta, con ulteriore impegno di spesa a favore della Società incaricata, per l'importo complessivo di Euro 4.759,83= (IVA inclusa) sul capitolo di spesa n.103538 del bilancio di esercizio 2020. ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA: -Trattativa Diretta sul MePA n. 834952/2019; -R.E. Ing. Nicola Salvatore, Direttore della U.O. Supporto Tecnico-Operativo.

Il Direttore

PREMESSO CHE:  con Decreto n° 15 del 06 marzo 2019 il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana ha disposto l’affidamento diretto dei servizi tecnici di supporto al RUP, di verifica, secondo le previsioni dell’Allegato XXI del D. Lgs. 163/2006, della progettazione esecutiva della variante Lotto 3 Tratta E - C.I.G. Z242758F64 – alla Società ASACERT s.r.l., con sede a Cormano (MI), via Vittorio Veneto, 2 per un importo totale pari a Euro 47.708,10, IVA inclusa;

CONSIDERATO  che il rapporto intermedio prodotto da ASACERT sulla variazione al progetto esecutivo, del Lotto 3 Tratta E, emesso l’11.06.2019, ha rilevato n. 363 non conformità e n. 56 osservazioni.

che per la risoluzione di tali problematiche, i Progettisti hanno ritenuto necessario rivedere significativamente gli elaborati progettuali, anche in considerazione del sensibile lasso di tempo intercorso tra la redazione degli elaborati del progetto esecutivo (2013), della prima stesura della variante (2016) e l'attività in esame (2019).

che, in particolare, alcuni rilievi dei verificatori hanno richiesto la revisione delle relazioni di calcolo, che hanno comportato, altresì, la necessità di ripetere le calcolazioni, non risultando più possibile riapplicare i modelli originali a causa del tempo trascorso che, come si può evincere dall'elenco elaborati allegato alle controdeduzioni di SPV e agli atti della scrivente, rispetto alla documentazione iniziale consegnata ad Asacert, pari a 1202 elaborati, oltre a numerosissimi aggiornamenti degli elaborati, sono stati emessi circa 550 nuovi elaborati, eliminati 240 elaborati presenti nel progetto esecutivo e 63 della versione originale della variante, anche con soluzioni tecniche diverse rispetto a quelle inizialmente consegnate;

CONSIDERATO CHE   durante l’esecuzione del servizio in questione è emersa, pertanto, la necessità di duplicare le verifiche su alcuni elaborati di progetto che sono stati presentati dal Concessionario in forma diversa da quella inizialmente trasmessa, con un indubbio aggravio di lavoro per la società ASACERT srl;

VISTA   la relazione del Responsabile dell’esecuzione, agli atti della UO Tecnica Operativa, con la quale vengono esposte le motivazioni della proposta di modifica del contratto stipulato con ASACERT, quantificato il compenso aggiuntivo in € 3.901,50 e attestata la ricorrenza dei presupposti normativi previsti dall’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per l’approvazione di tali modifiche;

ACCERTATO    che dette modifiche non alterano la natura complessiva del contratto e soddisfano alle condizioni previste dall’art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016, il quale prevede che “I contratti possono essere parimenti modificati … omissis … senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

  1. le soglie fissate all'articolo 35;
  2. Il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali … omissis …”;

RITENUTO  che le attività aggiuntive ritenute necessarie non possono essere disgiunte da quelle principali con conseguente necessità per l’amministrazione di provvedere a un’integrazione dello stesso contratto, ancora efficace tra le parti e del relativo impegno di spesa in precedenza assunto con il citato decreto n. 15/2019, come di seguito in tabella dettagliato:

A

IMPORTO DELL’INTEGRAZIONE

€   3.901,50

B

IVA 22%

€      858,33

 

IMPORTO TOTALE (A+B+C)

€   4.759,83

 

CONSIDERATO  che la variazione contrattuale ha rimodulato la spesa impegnata con Ddr n. 15 del 06.03.2019. a carico del capitolo 103538 del bilancio di previsione 2019 impegno n. 3545/2019, aggiornando il quadro economico nel seguente modo: da euro € 39.105,00, di aggiudicazione del servizio, ad euro € 43.006,50 e che l’ulteriore obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile nell’annualità 2020;

 pertanto, necessario provvedere al relativo ulteriore impegno di spesa per l’importo complessivo di euro € 4.759,83 (euro quattromilasettecentocinquantanove/83 - IVA compresa) a carico del capitolo n. 103538 “Azioni Regionali per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta – Acquisto di Beni e Servizi (Art. 13, L.R.29/12/2017, n. 45),” art. 25 “Altri Servizi”,  codice al V° ^ livello del Piano dei Conti Finanziario: U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi  n.a.c.”– Missione 10 “Trasporti e diritti alla mobilità” – Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” – Titolo 1 “Spese correnti”, C.I.G. Z242758F64, del bilancio regionale 2020-2022, con imputazione all’esercizio finanziario 2020;

RITENUTO  di confermare per l’esecuzione delle attività afferenti il presente ulteriore provvedimento, quale Responsabile dell’Esecuzione, l’Ing. Nicola Salvatore, Direttore della U.O. Supporto Tecnico - Operativo della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;

ATTESTATA:  l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA  la nomina ad interim del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta di cui alla dgr n. 1803 del 29/11/2019;        

VISTI:

  • il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
  • il D.Lgs. n. 33/2013;
  • l’Allegato XXI del D.Lgs. 163/2006
  • il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art.106 comma 2;
  • la L.R. statutaria n. 1/2012;
  • le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
  • Le Linee Guida n. 4 del 2016 dell’ANAC;
  • la L.R. 25/11/2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
  • la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
  •  ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • VISTA la documentazione agli atti
  • la D.G.R. n. 30 del 21/01/2020 di approvazione delle “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022”;
  • il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del “Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto della relazione del Responsabile dell’esecuzione posta agli atti, con la quale vengono individuate le motivazioni che hanno determinato la necessità di predisporre un ulteriore impegno di spesa a favore della Società incaricata, a fronte dell’aggravio di lavoro per l'Ente verificatore
  3. di affidare, ai sensi dell’art. 106 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii alla ditta “ASACERT” l’esecuzione dei servizi tecnici di verifica integrativi descritti in premessa - ai sensi dell’art. 106 comma 2 per l’importo complessivo di  euro €4.759,83 (euro quattromilasettecentocinquantanove/83 - IVA inclusa);
  4. di approvare l’integrazione del contratto ancora efficace con la ditta “ASACERT” per l’esecuzione dei servizi tecnici di verifica integrativi descritti in premessa - ai sensi dell’art. 106 comma 2-  per l’importo complessivo di euro € 4.759,83 ( euro quattromilasettecentocinquantanove/83 - IVA inclusa);
  5. di provvedere al contestuale impegno di spesa a favore della Società ASACERT s.r.l., con sede a Cormano (MI), via Vittorio Veneto, 2, C.F. e P.IVA: 04484450962 -  C.I.G. Z242758F64, della somma pari ad euro  € 4.759,83= (di cui euro  € 3.901,50= per la prestazione ed euro  € 858,33 per IVA 22%) sul capitolo di spesa n. 103538 “Acquisto di Beni e Servizi (Art. 13, L.R. 29/12/2017, n. 45)”, art. 25 “Altri Servizi”, codice al V° ^ livello del Piano dei Conti Finanziario: U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi  n.a.c.”– Missione 10 “Trasporti e diritti alla mobilità” – Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” – Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2020-2022, con imputazione all’esercizio finanziario 2020;
  6. di attestare che l’obbligazione di spesa di cui si dispone l’impegno è perfezionata ed è esigibile come di seguito indicato:
  7. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell’obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
  8. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il prestatore di servizio provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto e che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
  9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  10. di provvedere, altresì, alla liquidazione ed al pagamento delle attività indicate in premessa sulla base della presentazione di fatture nei tempi e con le modalità previste dal contratto, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione delle stesse;
  11. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell’articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
  12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
  13. di dare atto che si provvederà a comunicare ai soggetti beneficiari l’avvenuta assunzione dell’impegno di spesa sopracitato ai sensi dell’articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
  14. di confermare per l’esecuzione delle attività afferenti il presente ulteriore provvedimento, quale Responsabile dell’Esecuzione, l’Ing. Nicola Salvatore, Direttore della U.O. Supporto Tecnico - Operativo della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;
  15. di comunicare all’ANAC, ai sensi del comma 8 dell’art. 106, la modifica del contratto in questione, nel termine dei 30 giorni dalla data dal perfezionamento della modifica contrattuale;
  16. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all’interno del link “Bandi, Avvisi e Concorsi”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
  17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
  18. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Elisabetta Pellegrini

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