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Bur n. 65 del 27 maggio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 24 del 13 maggio 2022

Dr.ssa Salvador Adelina. Certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative ex articolo 1, comma 522, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 e ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 30.6.2021 come attuato dalla DGR n. 1425 del 19.10.2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria svolta sulla domanda di rilascio presentata, si certifica l’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative ai fini dello svolgimento di attività lavorativa nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la L. 15.3.2010, n. 38, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” all’art. 5, co. 2, ha tra l’altro stabilito che con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;

con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano rep. n. 151/CSR del 25.7.2012 è stato approvato il documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore definendo le cosiddette “reti delle cure palliative”;

alla luce di quanto disposto dall’Intesa in questione, per “reti delle cure palliative” si intende il complesso delle strutture che: 1) si occupano di malati oncologici o cronici complessi che abbisognano di cure palliative; 2) operano per tali malati con un approccio organizzato in equipe multi-professionali in cui sia prevista la collaborazione tra specialisti, medici di famiglia, infermieri ed altre professionalità coinvolte nella presa in carico della persona; 3) presentano setting assistenziali che possono essere sia di tipo ospedaliero che territoriale, nonché ambulatoriale, residenziale e domiciliare;

con D.M. 28.3.2013, recante “Modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui al decreto 30.1.1998, relative ai servizi e alle specializzazioni equipollenti”, sono state individuate le discipline equipollenti alla disciplina di Cure Palliative, il cui possesso consente di operare presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate e con successivo D.M.11.8.2020, recante “Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» - Area psicologica e medicina di comunità e delle cure primarie”, integrando la tabella B, è stato aggiunto nell’elenco delle specializzazioni equipollenti, con riferimento alla disciplina Cure Palliative, la Scuola di medicina di comunità e delle cure primarie;

CONSIDERATO CHE:

con L. 27.12.2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 425), si è stabilito che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, sono idonei ad operare nelle reti in questione anche se privi di una specializzazione, quando in possesso alla data di entrata in vigore della legge medesima di un’esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative - certificata come tale dalla Regione di competenza, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro della Salute previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. n. 87/CSR sancito il 10.7. 2014, sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore; in particolare all’art. 4 recependo la previsione di cui al citato art. 1, co. 425, della L. 27.12.2013, n. 147;

con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. n. 1/CSR del 22.1.2015, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – in seguito rettificato con atto del 19.3.2015 attuativo della predetta previsione legislativa - sono stati definiti i criteri di cui devono essere in possesso i medici per poter presentare l’istanza finalizzata al rilascio della certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, le modalità di presentazione della stessa istanza ed i documenti di cui deve essere corredata, nonché il termine entro il quale le Regioni/Province autonome devono adottare il decreto con il quale viene certificata tale esperienza professionale;

a seguito dell’emanazione del D.M. 4.6.2015, con il quale sono stati recepiti i contenuti dei due Accordi Stato-Regioni da ultimo citati, con DGR n. 541 del 26.4.2016 sono state regolamentate le procedure per il rilascio della certificazione in oggetto, al fine di consentire ai medici privi di specializzazione - o in possesso di specializzazione diversa da quelle di cui al D.M. 28.3.2013 - di operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, previa istanza da presentarsi entro i termini ivi previsti (16 gennaio 2017).

RILEVATO CHE:

l’art.1, co. 522, della L. 30.12.2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e ss.mm.ii. ha previsto che sulla base dei criteri individuati con D.M. di natura non regolamentare, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al D.M. 28.3.2013, ma che alla data del 31.12.2020 sono in servizio presso le medesime reti e sono in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e certificati dalla Regione competente.

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 17.6.2021 ha quindi sancito l’Intesa sullo schema di decreto del Ministro della Salute recante “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”.

CONSIDERATO CHE:

con D.M. 30.6.2021, sono stati disciplinati i criteri sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome certificano l'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al D.M. 28.3.2013, così come integrato dal D.M.11.8.2020.

il D.M. in questione ha previsto che per acquisire la certificazione regionale i medici devono possedere i seguenti requisiti di idoneità:

  • essere in servizio alla data del 31.12.2020 presso "le reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative";
  • essere in possesso alla medesima data di "esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio Sanitario Nazionale";
  • aver maturato alla stessa data "un congruo numero di ore di attività professionale esercitata – corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali – e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui";
  • aver acquisito alla stessa data "una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10.7.2014".

Il D.M. di cui sopra ha altresì stabilito:

  • le Regioni e le Province autonome entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto adottano appositi provvedimenti che disciplinano la certificazione dei requisiti tenendo conto dell’organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative;
  • i medici devono inoltrare l’istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di idoneità alla Regione/Provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale prestano servizio alla data del 31.12.2020, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto;
  • le Regioni e le Province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta;
  • l’istanza deve essere corredata dall’attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31.12.2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • l’esperienza professionale di cui all'art. 2, co.1, lettera a) e lettera b) del Decreto (durata dell’esperienza almeno triennale, numero di ore di attività pari ad almeno 19 ore settimanali e numero di casi trattati pari ad almeno 25 casi annui) è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività;
  • i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto (acquisizione di specifica formazione in Cure Palliative) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445;

con successiva DGR n. 1425 del 19.10.2021:

· sono stati definiti gli uffici preposti all’istruttoria, definendo l’iter e le modalità operative ai fini del rilascio della certificazione regionale dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative nell’ambito della Regione Veneto;

· è stato precisato che l’istanza può essere presentata dai medici sprovvisti dei requisiti di cui al D.M. 28.3.2013, così come integrato dal D.M.11.8.2020 e cioè non in possesso di una delle seguenti specializzazioni: Cure palliative, Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia, Anestesiologia e rianimazione, Medicina di comunità e delle cure primarie;

DATO ATTO CHE:

in attuazione alla DGR da ultimo citata, l’U.O. Cure primarie afferente la Direzione Programmazione Sanitaria ha predisposto la modulistica necessaria per la presentazione dell’istanza, pubblicando la stessa - unitamente ad ogni altra informazione utile - nel sito internet regionale, ed informando altresì al riguardo le Aziende Ulss;

RILEVATO CHE:

- con istanza presentata in data 11.2.2022 (agli atti sub prot. n. 65595) la dr. ssa Salvador Adelina, nata il 9.6.1960, ha chiesto il rilascio della certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative ai sensi della DGR n. 1425 del 19.10.2021 come da documentazione conservata agli atti dei competenti uffici;

- la domanda è stata presentata nei tempi e con le modalità previste nel provvedimento giuntale sopra citato;

- l’istruttoria è stata svolta ex DGR n. 1425 del 19.10.2021 dall'U.O. Cure Primarie afferente la Direzione Programmazione Sanitaria, in collaborazione con i diversi Uffici regionali interessati secondo i rispettivi ambiti di competenza e relativamente agli aspetti contenutistici dell’esperienza acquisita con il supporto del Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta al dolore, istituito ai sensi della L.R. del 19.3.2009 n. 7, come da DGR n. 256 del 9.3.2021;

- in esito all’istruttoria di cui sopra, la richiesta risulta accoglibile, sussistendo i requisiti previsti dalle disposizioni nazionali e regionali come sopra indicate.

CONSIDERATO CHE:

- nel frattempo è stata approvata la L. 30.12.2021 n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” che ha esclusivamente modificato l’art. 1, comma 552, della L. 30.12.2018, n. 145 sopracitata prevedendo come nuovo termine per il possesso dei requisiti necessari all’ottenimento della certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate il 31.12.2021, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui al D.M. 30.6.2021;

- l’interessata risulta comunque in possesso dei requisiti in questione essendo in servizio alla data del 31.12.2021 presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, come da documentazione conservata agli atti dei competenti uffici ed in possesso, alla medesima data, dei requisiti di cui al D.M. 30.6.2021 non altrimenti modificati.

RICHIAMATO:

il punto 4 del dispositivo della DGR n. 1425 del 19.10.2021 che attribuisce al Direttore della Programmazione Sanitaria la competenza a rilasciare, con proprio decreto, la certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative;

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di certificare, in accoglimento alla richiesta presentata, che la dr.ssa Salvador Adelina, nata il 9.06.1960, ha maturato l’esperienza professionale nella rete delle cure palliative necessaria per consentire di operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate ai sensi della DGR n. 1425 del 19.10.2021 in attuazione alla normativa nazionale di riferimento, così come richiamata in premessa;
  3. di dare atto che l’U.O. Cure Primarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio Pilerci

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