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Bur n. 53 del 26 aprile 2022


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 29 del 13 aprile 2022

Costruzioni Dondi S.p.A. (con sede legale in Via Delle industrie, 13/a 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00103480299). Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) dell'esistente impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Domanda di procedimento di rinnovo di autorizzazione (ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 1020/2016). Comune di localizzazione: Rovigo (RO). Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza per il rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016, relativa all'impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO), presentata dalla ditta Costruzioni Dondi S.p.A., ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia di opere individuate nell’Allegato IV, alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., punto 7, lettera z.a. denominata “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all’allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente (ora Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016, la ditta Costruzioni Dondi S.p.A. è stata autorizzata a gestire lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO);

DATO ATTO che il succitato provvedimento è un atto ricognitivo di AIA, in cui sono richiamate le modalità di gestione dell’installazione stabilite nei precedenti provvedimenti autorizzativi della Provincia di Rovigo;

CONSIDERATO che, in conformità al paragrafo 3 dell’art. 21 della direttiva 2010/75/UE, l’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dispone il riesame sull’installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

RILEVATO che la Direzione Ambiente (ora Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica) con nota del 22/09/2020 prot. n. 386419 ha dato comunicazione della necessità di avviare la procedura di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA l’istanza di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale presentata da codesta Società in data 19/02/2021, acquisita al prot. regionale n. 81652, 83411,83425, 83433 e 83438, la Direzione Ambiente ha valutato, ai sensi dell’art. 29 – ter, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i, la completezza della documentazione presentata e con nota prot. n. 128115 del 19/03/2021 ha richiesto della documentazione integrativa per il riesame dell’autorizzazione e ha convocato una riunione tecnica per il 26/03/2021;

DATO ATTO delle risultanze di tale incontro, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 162324 del 09/04/2021, in cui si è stabilito che la ditta è tenuta ad avviare la procedura ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 4/2016 con la presentazione delle integrazioni richieste per il riesame dell’autorizzazione;

PRESO ATTO che la D.G.R. n. 1020/2016 prevede che, contestualmente alla domanda di rinnovo dell’autorizzazione relativa all’esercizio dell’attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza relativa al riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 da Costruzioni Dondi S.p.A. (con sede legale in Via Delle industrie, 13/a – 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00103480299), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa V.I.A. in data 26/05/2021 al protocollo regionale 240822, 240873, 240894, 240914;

VISTA la nota in data 22/11/2021 al protocollo regionale 546121, con la quale l’Unità Organizzativa V.I.A. ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ( http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 30/2021) e il contestuale avvio del procedimento;

CONSIDERATO che l’istanza presentata riguarda il riesame con valenza di rinnovo dell’attuale autorizzazione rilasciata dalla Regione del Veneto con Decreto del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente (ora Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016, inerente la gestione dell’impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO);

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 07/12/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 80/2022 (protocollo regionale 152369 in data 04/04/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle D.G.R. n. 1020/2016 e n. 1979/2016;

PRESO ATTO che la Ditta è certificata ai sensi della Norma UNI 14001:2015;

CONSIDERATO che, per quanto attiene agli aspetti progettuali, la documentazione presentata illustra le caratteristiche dell’impianto a garanzia del suo corretto funzionamento e del minimo impatto ambientale. Si evidenzia che non sono previste, modifiche o incrementi dei quantitativi e tipologia dei rifiuti stoccati, modifiche delle operazioni di trattamento dei rifiuti e delle modalità gestionali di effettuazione delle stesse;

CONSIDERATO che, in riferimento agli aspetti programmatori e pianificatori, il Proponente esamina in modo sintetico gli strumenti di pianificazione e di programmazione a livello regionale, provinciale e comunale, afferenti all’area e non si rilevano elementi di contrasto con le opere in esame. In relazione alla coerenza con il Piano di tutela delle Acque, si ritiene di richiedere alla ditta di valutare compiutamente il rispetto di quanto previsto dall’art. 39 delle NTA in merito al trattamento dell'acqua di prima pioggia;

CONSIDERATO che, rapporto alle valutazioni di carattere ambientale, non sono stati individuati sostanziali impatti dell’installazione che richiedano l’individuazione di ulteriori misure idonee ad ottenere una migliore mitigazione, oltre a quelle già individuate/attuate dal Proponente;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 06/04/2022, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;

visto l’art. della 13 L.R. n. 4/2016;

vista la D.G.R n. 568/2018;

vista l’istanza relativa al riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 da Costruzioni Dondi S.p.A. (con sede legale in Via Delle industrie, 13/a – 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00103480299), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa V.I.A. in data 26/05/2021 al protocollo regionale 240822, 240873, 240894, 240914;

esaminata la relazione tecnica predisposta dal Proponente;

preso atto delle caratteristiche del progetto e del contesto territoriale ed ambientale di riferimento;

preso atto che lo stabilimento in oggetto la Ditta è certificata ai sensi della Norma UNI 14001:2015;

considerato che:

− l’istanza presentata riguarda il riesame con valenza di rinnovo dell’attuale autorizzazione rilasciata dalla Regione del Veneto con Decreto del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente (ora Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016, inerente la gestione dell’impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO);

− non sono previste modifiche dell'installazione, come definite all’art. 5 comma 1 lettera l del D.Lgs. n. 152/2005 e ss.mm.ii. l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee a ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

− il Proponente non ha evidenziato impatti sull’ambiente significativi, tuttavia ha individuato alcune puntuali misure di mitigazione per alcune matrici ambientali;

− allo stato attuale non risultano esposti per malfunzionamenti dell’impianto e delle opere ad esso connesse e funzionali;

considerato che, il riesame dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione del Veneto con Decreto del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente (ora Direzione regionale Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016., non comporta alcun intervento di trasformazione territoriale e tutti gli interventi in programma o che saranno inseriti nella futura programmazione, che avranno per oggetto lavori non riconducibili alla normale gestione, saranno soggetti a specifiche valutazioni degli eventuali effetti sull’ambiente, come parte integrante delle istanze di autorizzazioni regionali, urbanistiche, forestali, paesaggistiche, ecc.;

considerato che non sono previste modifiche o incrementi dei quantitativi e tipologia dei rifiuti stoccati, modifiche delle operazioni di trattamento dei rifiuti e delle modalità gestionali di effettuazione delle stesse;

considerato che la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto;

preso atto dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 80/2022 (protocollo regionale 152369 in data 04/04/2022), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto, nella quale viene evidenziato che:

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all’Autorità competente di dare atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e dichiarare per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’esistente impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzato in Via Ambendola in Comune di Rovigo (RO), della ditta Costruzioni Dondi S.p.a., una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

viste le caratteristiche intrinseche dell’attività in questione, allo stato attuale, si ritiene che non vi sia la necessità di applicare ulteriori misure di mitigazione e compensazione, oltre quelle già individuate/attuate dal Proponente;

ritenuto necessario che l'autorizzazione riporti la durata massima consentita per lo stoccaggio di rifiuti presso l'impianto, constatata anche la presenza nel 2020, durante un’ispezione eseguita presso il sito da personale ARPAV, di rifiuti presi in carico nel 2015;

preso atto che, allo scopo di garantire un’adeguata gestione dei liquidi, derivanti da spanti e/o sversamenti accidentali, in sede di movimentazione e/o stoccaggio dei rifiuti, il Proponente ha effettuato una verifica della conformità delle cubature delle vasche a tenuta, deputate al contenimento degli stessi, rispetto alle quantità di rifiuti liquidi stoccati, che conclude come ”(…) la capacità massima di stoccaggio di rifiuti liquidi viene a ridursi dai 500 m3 autorizzati dall’AIA vigente, ad un massimo di 270 m3, ferma restando la capacità massima autorizzata di 950 m3 (…).”;

ritenuto altresì che i controlli effettuati dal Proponente in merito alle emissioni fuggitive vengano acquisiti dall’Autorità Competente in sede di riesame al fine di valutarne l’opportunità e la modalità di integrazione nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell’installazione;

ritenuto che venga inoltre acquisita in fase di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale da parte della competente Direzione, la documentazione relativa alla coerenza con l’art. 39 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque in merito al trattamento dell'acqua meteorica di prima pioggia;

ritenuto che non si ravvisano impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione dell’impianto esistente;

si è espresso all’unanimità dei presenti (tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), ritenendo che non vi siano motivi ostativi, sotto il profilo della compatibilità ambientale, al rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016, relativa all’impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO), alla ditta Costruzioni Dondi S.p.A. (con sede legale in Via Delle industrie, 13/a – 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00103480299), senza necessità di individuare misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 06/04/2022, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto, sulla base del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 06/04/2022, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale al rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del 04/05/2016, relativa all’impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO), alla ditta Costruzioni Dondi S.p.A. (con sede legale in Via Delle industrie, 13/a – 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00103480299), senza necessità di individuare misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza;

3) di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 06/04/2022 in merito all’intervento in oggetto;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Costruzioni Dondi S.p.A., con sede legale in Via Delle industrie, 13/a – 45100 Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 00103480299 (PEC: costruzionidondi@legalmail.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo (RO), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV alla Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico – U.O. Genio Civile Rovigo, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo, al Consorzio di Bonifica Adige Po;

5) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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