Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 49 del 15 aprile 2022


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 19 del 16 marzo 2022

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sospensione del riconoscimento dell'impianto di combustione di grassi fusi di cat. 1, 2 e 3 della ditta R.E.T.E. S.R.L. con sede legale sita in Via Treviso n. 7 Rubano (PD) ed operativa sita in Via W.G. Barker n. 1 Gazzo (PD) con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sospende il riconoscimento rilasciato, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 14 del 16/03/2013, all’impianto di combustione di grassi fusi di cat. 1, 2 e 3 della ditta R.E.T.E. S.R.L., aggiornando l’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Nota prot. n. 42532 del 14/03/2022 con  cui l’Azienda Ulss 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ AREA C) (prot. reg.le n. 116326 del 14/03/2022) ha chiesto la sospensione del riconoscimento rilasciato alla ditta in oggetto.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Veterinaria n. 014 del 06/03/2013 con cui veniva rilasciato il riconoscimento all’impianto della ditta R.E.T.E. S.R.L. Cod. Fisc/P. I.V.A. n. 04025280282 con sede legale sita in Via Treviso n. 7 – Rubano (PD) ed operativa sita in Via W.G. Barker n. 1 – Gazzo (PD), quale impianto di combustione di grassi fusi di cat. 1, 2 e 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP2856OCOMBTB123;

VISTA la nota prot. n. 42532 del 14/03/2022 con cui l’Azienda Ulss 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ AREA C) (prot. reg.le n. 116326 del 14/03/2022) agli atti dell’U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari, ha chiesto “la sospensione del riconoscimento per il Reg. CE 1069/2009” a seguito di sopralluogo effettuato da personale della medesima Azienda Ulss e “alla verifica che la ditta non ha mai utilizzato sottoprodotti di origine animale”;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di sospendere il D.D.R. n. 014 del 06/03/2013, con cui veniva rilasciato il riconoscimento all’impianto della ditta R.E.T.E. S.R.L. Cod. Fisc/P. I.V.A. n. 04025280282 con sede legale sita in Via Treviso n. 7 – Rubano (PD) ed operativa sita in Via W.G. Barker n. 1 – Gazzo (PD), quale impianto di combustione di grassi fusi di cat. 1, 2 e 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, contestualmente, provvedere alla sospensione del numero di riconoscimento ABP5721OCOMBTB123, attribuito a suddetto impianto, dell’elenco nazionale del Ministero della Salute;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell’impianto della ditta R.E.T.E. S.R.L. Cod. Fisc/P. I.V.A. n. 04025280282 con sede legale sita in Via Treviso n. 7 – Rubano (PD) ed operativa sita in Via W.G. Barker n. 1 – Gazzo (PD), quale impianto di combustione di grassi fusi di cat. 1, 2 e 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1069/2009, rilasciato con Decreto del Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Veterinaria n. 014 del 06/03/2013;
  3. di sospendere il numero di riconoscimento ABP2856OCOMBTB123, attribuito al succitato impianto, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;
  4. di revocare la sospensione solo previa verifica, mediante sopralluogo, da parte dell’Azienda Ulss competente per territorio, della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

Torna indietro