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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 50 del 30 novembre 2021
Legge 13/89. Fondo Speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati Annualità 2018 e 2019.
Con il presente provvedimento si ripartiscono ed assegnano ai Comuni del Veneto e ad Unioni di Comuni le risorse di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 gennaio 2021 n. 31 a copertura dei fabbisogni delle annualità 2018 e 2019.
Il Direttore
VISTI la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i. recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche” e, in particolare, l’articolo 10, che prevede l’istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e che il medesimo fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni le quali ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti;
TENUTO CONTO che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze 26 gennaio 2021, n. 31 sono stati assegnati al fondo nazionale per il superamento e l’eliminazione delle barriere euro 90.374.305,47 a copertura dei fabbisogni noti al 01/03/2019;
che il decreto citato, in particolare, assegna alla Regione del Veneto, per il medesimo periodo euro 3.665369,14 ripartiti in 3 tranche annuali di cui euro 1.579.338,27 per l’anno 2020, euro 1.054.498,81 per l’anno 2021 ed euro 1.031.532, 06 per l’anno 2022;
VISTA la DGR n. 1449 del 25/10/2021 (Provvedimento di variazione n. BIL 059), con la quale, tra le altre, sono state iscritte nel Bilancio di previsione dell’esercizio 2021-2021, le risorse del Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di euro 2.633.837,08 nell’esercizio 2020, e di euro 1.031.532,06, nell’esercizio 2022;
CONSIDERATO che l'esito dell'aggiornamento del fabbisogno della Regione del Veneto a seguito della comunicazione annuale da parte dei Comuni prevista all'art 11 della legge n. 13/89, nonché a sollecito del 1 ottobre 2021 prot. n. 3798, ha evidenziato un fabbisogno che ammonta ad euro 379.841,25 per l'annualità 2018 ed euro 562.997,75 per l'annualità 2019, per un totale di euro 942.836,00;
AVUTO PRESENTE che con la DGR n. 1679 del 29 novembre 2021, la Giunta regionale ha preso atto del riparto delle risorse di cui al Decreto interministeriale n. 31 del 26/01/2021 con il quale è stata assegnata alla Regione del Veneto una somma complessiva pari a euro 3.665.369,14, con riferimento al fabbisogno comunale annualità 2018 e annualità 2019 comunicato dalla Regione del Veneto al competente Ministero;
che la medesima DGR n. 1679/2021 ha confermato i contenuti di cui alla DGR n. 1468/2018 e ha determinato in euro 2.633.837,08 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, riferito all’anno 2020 e all’anno 2021, come da riparto del decreto interministeriale n. 31/2021, di natura non commerciale, a favore dei Comuni richiedenti ai sensi della L. n. 13/89, con riferimento al fabbisogni di cui al punto precedente, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 103721 “Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche – Contributi agli investimenti (D.M. 27/02/2018, n. 67)”, codice P.d.C. V° livello E. 4.02.01.01.001, esercizio 2021, del Bilancio di previsione 2021-2023;
che il provvedimento sopracitato ha, inoltre, dato atto che la Direzione Servizi Sociali a cui è stato assegnato il capitolo citato , ha attestato che il medesimo presente sufficiente capienza e che la copertura finanziaria di euro 2.633.837,08 trova copertura nei trasferimenti statali del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all’accertamento disposto con DDR n. 38/2021, ai sensi dell’articolo 53 del D. lgs. n. 118/2011 a valere sul capitolo di entrata n. 101235 “Assegnazione statale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 27/02/2018, n. 67)”;
che ha incaricato il Direttore della U.O. Non Autosufficienza dell’esecuzione della DGR citata;
che ha disposto che i Comuni rientranti nell’attribuzione complessiva di cui alla DGR n. 1679/2021 e al presente decreto, provvederanno a liquidare il contributo agli aventi diritto sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 1468/2018;
RITENUTO necessario assegnare ed impegnare la spesa di euro 942.839,00, per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/89, a favore dei Comuni e Unioni di Comuni riportati nell’Allegato A, con imputazione nel capitolo di spesa n. 103721 “Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche – Contributi agli investimenti (D.I. 26/01/2021, n. 31)” del Bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, Art. 005, con i P.d.C. U.2.03.02.01.001 “Contributi agli investimenti a famiglie”, che dispone di sufficiente disponibilità;
altresì di disporre che l’erogazione della somma complessiva di euro 942.839,00 ai Comuni e alle Unioni dei Comuni avvenga, da parte della Direzione Servizi sociali, in unica soluzione ad esecutività del presente atto e che i Comuni citati provvedano a liquidare il contributo agli aventi diritto con le modalità indicate nella deliberazione di Giunta regionale n. 1468/2018;
che, ove si riscontri, a seguito di verifiche, maggiore o totale erogazione non dovuta, si provvederà al recupero della parte o dell’intera indebita erogazione;
DATO ATTO che la copertura finanziaria delle obbligazioni di complessivi euro 942.839,00 è assicurata dai trasferimenti statali del fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all’accertamento disposto con DDR n. 38/2021, ai sensi dell’articolo 53 del D. lgs. n. 118/2011 a valere sul capitolo di entrata n. 101235 “Assegnazione statale per l’eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 27/02/2018, n. 67)”;
che le obbligazioni, di natura non commerciale, per le quali si dispone l’impegno con il presente atto, sono giuridicamente perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che la copertura finanziaria risulta completa fino al V° livello del piano dei conti;
che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto è ricompresa nell’obiettivo 12.02.03 “Promuovere l’eliminazione delle barriere architettoniche” del D.E.F.R. 2021-2023;
VISTA la Legge 9 gennaio 1989, n. 13;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118 del 2011
VISTO il decreto interministeriale 26 gennaio 2021, n. 31;
VISTA la L.R. n. 39/2001,
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 41/2020;
VISTA il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
VISTE la DGR n. 1468/2018, n. 30/2021, n. 1679/2021;
VISTI il DDR n. 38/2021, n. 54/2021;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
Giuseppe Gagni
(seguono allegati)
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